Non commette reato di violazione del segreto d'ufficio il funzionario che consegna la documentazione amministrativa richiesta
Egr. avvocato, sono un funzionario pubblico in servizio presso un comune, ho ricevuto un'istanza di accesso agli atti documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, per ragioni di giustizia (un successivo ed eventuale ricorso al TAR) in materia di permesso a costruire, da parte del confinante di colui che aveva ottenuto il titolo edilizio.
Ho consegnato al confinante la documentazione relativa al permesso a costruire, senza attivare la notifica al contro interessato (ossia colui che aveva chiesto e ottenuto il permesso a costruire), in violazione dell'articolo 3 del d.P.R. n. 184/2006.
Il titolare del permesso a costruire è venuto a conoscenza di tutto questo e mi minaccia di denunziarmi penalmente per il reato di violazione del segreto d'ufficio, reato previsto dall'articolo 326 del codice penale: “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno”.
La mia domanda è relativamente molto semplice: ho commesso per davvero il reato di violazione del segreto d'ufficio?
Rischio una condanna penale?
RISPOSTA
Secondo il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, Sez. VI penale, sentenza del 20 febbraio 2026, n. 6873, “qualora il pubblico funzionario riveli notizie d’ufficio, destinate a rimanere segrete per i soggetti non legittimati all’accesso, ad un soggetto legittimato invece ad accedervi, pur senza il rispetto delle modalità stabilite da leggi e regolamenti, ciò non comporta la commissione del reato ex art. 326 del codice penale, in quanto le mere violazioni delle modalità di accesso agli atti non configurano il reato, se l'atto era ostensibile ovvero la notizia d’ufficio era conoscibile dal terzo, in quanto quest’ultimo era legittimato dalla legge all’accesso o alla conoscenza”.
La semplice omissione della notifica al controinteressato, in caso di istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, non integra il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, sempre che il richiedente la documentazione abbia diritto di prenderne visione e di estrarne copia.
Questa sentenza è la normale evoluzione di quella progressiva affermazione del principio di trasparenza amministrativa che ha fisiologicamente ridotto le aree di segretezza tradizionalmente riconosciute alla pubblica amministrazione.
Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza, il mancato rispetto delle sole forme procedimentali dell’accesso a documenti, atti ovvero notizie d’ufficio, non costituisce illecito penale ma, al più, un’illegittimità amministrativa ed un illecito disciplinare del pubblico dipendente; tranne che il funzionario abbia rivelato notizie, atti, documenti che sono oggettivamente sottratti alla conoscenza di chiunque, e lo abbia fatto nei confronti di soggetti privati non legittimati all’accesso.
In estrema sintesi non rischi una condanna penale, tuttavia non escludo che tu possa ricevere nei prossimi giorni una contestazione disciplinare da parte dell'apposita commissione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 326 del codice penale
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi..
