Schiamazzi di studenti universitari nelle ore notturne esposto per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Gentile avvocato, purtroppo dal mese di settembre, con l'inizio dell'anno accademico, il proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano del condominio, ha iniziato ad affittare le stanze singole agli studenti universitari, i quali nelle ore notturne fanno quotidianamente baldoria, con feste, festini, schiamazzi, urla, risate e musica ad alto volume.
Ho chiesto all'amministratore di condominio di modificare il regolamento con la previsione del divieto di fare entrare ospiti in casa dopo le 23,30.
L'amministratore mi ha risposto che questo divieto non è fattibile … ma allora un povero lavoratore cinquantenne come me, che si deve svegliare alle 6 del mattino per andare al lavoro, cosa dovrebbe fare?
Corrisponde al vero quello che mi ha detto l'amministratore?
Mi può consigliare un rimedio diverso dall'uso dei tappi di gommapiuma nelle orecchie da mezzanotte alle cinque del mattino?
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Purtroppo, ha ragione l'amministratore di condominio. Nemmeno il regolamento condominiale potrebbe dettare vincoli all'interno della proprietà esclusiva del condomino, entrando nel merito di chi riceve e a che ora nel suo appartamento.
Si tratta di un limite alla libertà personale ed alla proprietà privata che un'assemblea condominiale non avrebbe alcun titolo giuridico per imporre, vincolando rigorosamente a pena di sanzioni, orari e modalità di ricevimento di visitatori.
Il regolamento condominiale disciplina l'uso delle parti comuni del condominio, come stabilito dall'articolo 1138 del codice civile: il regolamento condominiale contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Tanto premesso l'ordinamento giuridico non ti lascia senza tutele, poiché la condotta degli studenti universitari ha rilevanza penale e giustifica la presentazione di un esposto all'autorità di pubblica sicurezza per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'articolo 659 del codice penale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309”.
Tramite l'esposto penale chiederai alla polizia di Stato / carabinieri di convocare le parti coinvolte (anche il locatore, proprietario dell'appartamento concesso in locazione agli studenti) per cercare una soluzione bonaria della situazione conflittuale che si è venuta a creare.
Restiamo a tua disposizione per la predisposizione dell'esposto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1138 del codice civile
- Art. 659 del codice penale
