2 Consulenze:

1 - Divieto di esercitare un'attività artigianale su di un'area cortiliva





Buongiorno,
abito in un piccolo centro abitato di montagna. La mia abitazione possiede un’area cortiliva che confina con l’area cortiliva di un vicino. Tale confinante utilizza il trattore collegato a una sega per tagliare ingenti quantità la legna (che vende anche abusivamente, ma questo è un altro problema).
Venendosi a trovare la mia abitazione nella parte soprastante l’area cortiliva del vicino, oltre al rumore del trattore azionato alla massima potenza, ricevo anche i gas di scarico prodotti dal motore stesso, per cui sono costretto a chiudermi in casa e fermare tutte le finestre ogni volta che il trattore viene azionato per produrre questo lavoro.
Vorrei sapere, possibilmente con i riferimenti normativi, se in una sede accatastata come area cortiliva, posta in un centro abitato, è possibile far lavorare macchine agricole.
Nel mio caso, infatti, il vicino non utilizza l’area cortiliva solo per ricovero del trattore, ma lo fa funzionare in modalità operativa per il taglio della legna.



RISPOSTA



Non si può esercitare un'attività artigianale su di un'area cortiliva.
A prevedere tale divieto, in genere è il regolamento comunale di polizia urbana che in genere prevede un articolo come quello che segue:

Attività rumorose o moleste.- E’ vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose, o comunque moleste, salvo che in zona destinate come da piano regolatore agli insediamenti produttivi ed artigianali (zona D).

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Non solo … vi è appunto un piano regolatore comunale che prevede le zone D ove esercitare le attività artigianali con continuità.

Tanto premesso, tagliare la legna per se stessi e le esigenze di famiglia … è possibile !
Esercitare un'attività artigianale in tale area, assolutamente no !!!
… non è zona artigianale secondo il piano regolatore.
Non dimentichiamo inoltre l'articolo 844 del codice civile e la possibilità di citare in giudizio dinanzi al giudice di pace il vicino per le illecite immissioni di rumore e di gas.

E' il consiglio che vorrei darti: procedere con atto di citazione al giudice di pace, ai sensi della norma seguente.

Art. 844 del codice civile. Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Hotel svolge attività di spa su cortile con un prefabbricato immissioni rumorose perizia fonometrica e regolarità edilizia distanza dal confine





Salve. Il condominio dove abito (in realtà non è un vero condominio, ma una casa familiare con più unità abitative) confina con un hotel.
L'hotel ha piazzato una mini spa (una specie di prefabbricato coperto alla meno peggio con dei teloni) nel loro cortile lato sud (la spa è direttamente confinante con un altro condominio, e direttamente attaccata al divisorio, senza rispetto di alcuna distanza di legge) e, contestualmente alla spa, hanno piazzato una rumorosa unità esterna di colore nero (simile all'unità esterna dei climatizzatori) direttamente attaccata al muretto divisorio tra la nostra abitazione e il loro hotel.

RISPOSTA

La presente consulenza si sviluppa attraverso tre profili diversi.
1) le immissioni rumorose che superano la normale soglia di tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
E' possibile procedere con ricorso al giudice di pace, per chiedere la limitazione delle immissioni rumorose, specialmente durante le ore normalmente destinata al riposo.
2) hai fatto riferimento ad un prefabbricato realizzato in violazione delle norme in materia di distanza dal confine. È stato chiesto un permesso a costruire? È stato rilasciato il permesso a costruire? È stata presentata una SCIA allo sportello unico dell'edilizia del Comune in questione? Non mi meraviglierei di scoprire che si tratta di un abuso edilizio in piena regola. Procedete con istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
3)Per aprire una spa è necessario presentare una SCIA allo sportello delle attività produttive del Comune ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività (a prescindere dalla regolarità del fabbricato da un punto di vista edilizio).
Se mi parli di teloni che coprono alla meno peggio questo complesso, dubito fortemente che l'attività di spa sia svolta regolarmente, avendo ricevuto tutti i nulla osta e tutte le autorizzazioni necessarie. Anche per questo aspetto, si può procedere con istanza di accesso agli atti.



L'impianto è funzionante, sia durante il giorno che durante la notte, con rumori di intensità molto diverse ma continui che risultano per noi condòmini, soprattutto di notte, insopportabili anche in virtù dell'assenza di alcuna distanza tra la nostra abitazione e l'unità esterna della spa. Il rumore generato dall'unità è amplificato dal fatto che di per sé la zona sarebbe molto silenziosa. Noi ci siamo rivolti ai vigli del nostro comune per vedere se si risolve la cosa, ma al momento stanno rimandando persino il primo sopralluogo.

RISPOSTA

La competenza in materia di immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità, è del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile. Procedete con ricorso al giudice di pace, allegando idonea perizia fonometrica.



Chiedo... secondo voi è possibile per noi fare istanza di accesso agli atti al Comune per capire se sono state date le opportune autorizzazioni per l'apertura della spa?

RISPOSTA

Certamente sì, perché l'istanza di accesso agli atti è motivata per ragioni di giustizia, dovendo valutare se adire le vie legali, nei confronti di un operatore economico che ha violato sia la normativa in materia di distanze dal confine che la normativa relativa alle immissioni rumorose. Procedete con istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sia per il profilo della regolarità edilizia che per quello della autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di spa.



È possibile fare causa all'hotel, oltre che per il rumore

RISPOSTA

Sì, al giudice di pace, allegando perizia fonometrica.



Qualora il Comune non intervenisse,

RISPOSTA

Il Comune è obbligato ad intervenire in caso di irregolarità edilizie oppure relative alle autorizzazioni per svolgere questa particolare attività.
Se non intervenisse, si configurerebbe il reato di omissione – rifiuto di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.



Quanto meno per il mancato rispetto della distanza di legge tra la spa e il cancello, nonostante non sia il nostro cancello ma quello di un altro condominio?
Grazie.

RISPOSTA

Questa è davvero l'unica motivazione in ragione della quale non avete titolo per citare in giudizio l'hotel.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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