Cancellare SNC per debiti





Caso di una snc con due soci che gestiscono un bar cosituita nel 2012. Uno dei soci (fratelli) ha deciso di uscire dalla società in quanto il guadagno derivante dall'attività non è sufficiente per entrambi dati gli elevati costi di gestione.
Credo ci sia giusta causa per lo scioglimento. La mia domanda è sapere quali sono i passi da compiere per procedere allo scioglimento della società nel piu breve tempo possibile . Grazie



RISPOSTA



Penso che sia la scelta più giusta: deliberare all'unanimità lo scioglimento della SNC, anziché iscrivere nel registro delle imprese presso la camera di commercio, il recesso del socio, per poi attendere sei mesi per procedere all'estinzione della società, in quanto la compagine minima dei soci non si è nuovamente riformata.

A prescindere dall'esistenza di una giusta causa, i soci stessi possono deliberare lo scioglimento della SNC in ogni momento.
Una volta deliberato lo scioglimento della SNC, sugli amministratori incombe l’obbligo di non avviare nuovi affari, cosa che sarebbe incompatibile con la situazione di cessazione dell'attività.

I soci provvederanno invece a nominare i liquidatori, che subentreranno agli amministratori e procederanno alla liquidazione della società (in genere si nomina il commercialista della società).

La liquidazione comporta i seguenti adempimenti previsti direttamente dalla legge: redigere l’inventario;

-trasformare in moneta tutte le attività dell’impresa;
-saldare tutti i debiti; distribuire il residuo ai soci in proporzione ai conferimenti (salvo diversa previsione nell’atto costitutivo);
-cancellare la Snc dal Registro delle Imprese.

Qualora l’attivo liquidato non sia sufficiente a saldare tutti i debiti, i soci dovranno pagare la differenza con risorse personali.
In caso opposto, il liquidatore redigerà un piano di riparto da inviare loro: se entro due mesi non lo impugnano, esso si intende approvato.
Di seguito il liquidatore procederà alla formale estinzione e cancellazione della SNC, a norma dell’art. 2312 del codice civile.

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-iii/art2312.html

E' possibile cancellare una SNC indebitata ed insolvente ?
Secondo la Cassazione a sezioni unite, la risposta è positiva.

L’art. 2495 del codice civile prevede che “approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese”.
La Cassazione è intervenuta sul punto con tre pronunce, la numero 4060, la numero 4061 e la numero 4062 del 2010 con le quali veniva chiarito sostanzialmente che, a seguito della modifica dell’art. 2495 c.c. disposta dalla nuova normativa societaria del 2003, la cancellazione dal Registro delle Imprese determinava comunque l’estinzione della società, anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti.
La stessa disciplina doveva essere applicata anche alle società di persone, ferma restando per queste la responsabilità solidale del socio accomandatario per le società in accomandita semplice e di tutti i soci per le società in nome collettivo.
Tale orientamento è stato riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ultima sentenza del 22/02/2010, la n. 4062.

Ad ogni modo, trattandosi di società di persone, i debiti della SNC rimasti inevasi, ricadranno pro quota sul patrimonio personale dei singoli soci, anche dopo la cancellazione presso il registro delle imprese.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.