Mancato pagamento cambiale per assenza di provvista





Buongiorno in data 12/12/2016 sono stato licenziato; avevo contratto un debito con il titolare dell'azienda per un importo pari a € 7,800,00 mi e' stato detto che non mi avrebbero chiesto neanche un euro , ma che a garanzia dovevo firmare una cambiale. nel frattempo il mio ex titolare ha inviato in banca la cambiale che avevo firmato, ed e' in scadenza il 06/03/2017 ce' qualcosa che posso fare?



RISPOSTA



NO.
La cambiale è un titolo esecutivo “astratto”, ossia il firmatario della cambiale deve pagare l'importo indicato nella stessa, a prescindere dall'esistenza o dalla validità del rapporto giuridico sottostante, motivo dell'emissione della stessa. La cambiale deve essere pagata per il semplice fatto di essere stata emessa e firmata.



Se va in protesto cosa rischio?



RISPOSTA



Il mancato pagamento di una cambiale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative previste dalla legge 386/1990.
Se entro 60 gg dalla presentazione all’incasso, il debitore non provvede al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese del protesto, l’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto.
La Prefettura stabilirà una sanzione pecuniaria e provvederà alla segnalazione alla Banca d’Italia ai fini dell’inserimento nella Centrale di Allarme Interbancaria.
Quale sanzione ? Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro. Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.
Sarai iscritto inoltre nella lista ad accesso pubblico del Registro Informatico dei Protestati (a cura della camera di Commercio), fino alla riabilitazione da parte del tribunale. Considera inoltre la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. Tale divieto si applica quando l’importo dell’assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) e’ superiore ai 2.582,28 euro.



Loro sanno di quel conto corrente dove mi hanno inviato la cambiale perche' mi addebitavano li' lo stipendio, non sanno che ho altri due conti corrente c'e' il rischio che possono pignorarmi anche gli altri conti correnti a me intestati? altri beni non ne ho intestati,non possiedo nulla in attesa di una vostra risposta porgo i miei piu' cordiali saluti, grazie mille.



RISPOSTA



Certamente sì, sussiste questo rischio, poiché l'avvocato del creditore notificherà l'atto di pignoramento presso terzi (l'atto di pignoramento del conto corrente del debitore) a tutte le filiali bancarie presenti sul tuo territorio … una sorta di pesca a strascico per trovare banche dove il debitore ha il suo conto corrente … gli avvocati si comportano così, quando devono recuperare delle somme di denaro derivanti da una cambiale. Quindi, salvo il caso che i due conti correnti si trovino a Panama, essi saranno certametne pignorati dal creditore.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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