Affitto di ramo di azienda, responsabilità solidale cedente e cessionario per i crediti dei dipendenti





Io e mia moglie siamo soci di una società di persone, una SAS e mia moglie è il socio accomandatario.
Nel 2011 avevamo una piadineria che abbiamo gestito fino al 31 marzo 2014 dopo è stato ceduto con contratto di affitto di ramo d'azienda (scrittura privata autenticata da un notaio) ad una ditta individuale e la dipendente che avevamo è passata direttamente alla ditta individuale (cessionario). Purtroppo il cessionario non ci pagava i canoni di affitto ed era così il 31 marzo 2015 il contratto di affitto si è risolto e la dipendente ha presentato le dimissioni quando era sempre alle loro dipendenze. Il cessionario (ditta individuale) ha emesso la busta paga completa anche delle competenze del lavoratore di competenza della mia società. Quindi il cessionario avrebbe dovuto pagare la busta paga completa e poi emettermi fatture che richiedere il rimborso delle mie competenze però così non è stato perchè ad oggi è insolvente anche con i miei canoni ed ho già un decreto provvisoriamente esecutivo emesso nei suoi confronti. Nel frattempo però la dipendente si è rivolta al sindacato e il sindacato mi ha scritto chiedendomi di pagare la busta paga. Io ho avuto un incontro con il sindacato e ho detto che sono disposto a pagare tutto quello che è di mia competenza e non il resto (dato che anch'io sono creditore nei confronti del cessionario). Loro afferma che io sono obbligato in solido con il cessionario per le competenze maturate con il cessionario. Quindi chiedevo è così la società cedente è obbligata a pagare per la ditta cessionaria? Io ho preso alcune informazioni e tutti mi hanno detto che il cessionario è responsabile in solido con il cedente quindi volevo capire chiaramente questa situazione per controbattere al sindacato nel prossimo appuntamento dato che anche loro si sono presi tempo per verificare tutta la situazione (mi sembrava che avessero dei dubbi). Attendo un vostro consiglio.
Grazie

RISPOSTA



Hai perfettamente ragione ! Confermo quello che hai scritto. I sindacati avrebbero ragione, circa la responsabilità solidale tra affittante ed affittuario relativamente ai crediti imputabili al periodo di affitto di ramo di azienda, se la dipendente fosse “ritornata” a te al termine dell'affitto !
Nel tuo quesito invece è scritto: “Purtroppo il cessionario non ci pagava i canoni di affitto ed era così il 31 marzo 2015 il contratto di affitto si è risolto e la dipendente ha presentato le dimissioni quando era sempre alle loro dipendenze”.

Ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, norma applicabile anche in caso di affitto di ramo di azienda, l’affittuario è obbligato in solido con l’affittante per tutti i crediti che il lavoratore dipendente aveva al momento del trasferimento dell’azienda, a condizione però di averne avuto conoscenza all’atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri contabili obbligatori.

Art. 2112 del codice civile. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti).

L'affittuario non è responsabile con l'affittante, dei crediti maturati durante l'affitto di ramo di azienda, salvo che il dipendente non sia “tornato indietro” all'ex affittuario.

Né tanto meno avete stipulato un contratto di appalto, la cui esecuzione è avvenuta utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione (altro caso di responsabilità solidale tra affittuario ed affittante, durante il periodo di affitto).

In sintesi: nel tuo caso, il cessionario è responsabile in solido con il cedente, per il debiti maturati alla data della cessione e per le quote di TFR maturate sempre alla stessa data.
Non sei tenuto a rispondere dei crediti che il dipendente avanza nei confronti del cessionario insolvente, per il periodo di affitto di ramo di azienda.

A disposizione per esaminare il contratto di affitto di azienda, per poter confermare la presente consulenza (temo che si tratti di un contratto di appalto la cui esecuzione è avvenuta utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, soltanto in tal caso avrebbero ragione i sindacati).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: