2 Consulenze:
1 - Tradimento del coniuge dimostrato dai tabulati telefonici
Ho scoperto che mia moglie già da un mese a questa parte ha cominciato a messaggiarsi con il telefonino insieme ad un amico.
Poco alla volta questo mess sono stato sempre più frequenti e sono cominciate anche le telefonate. Dopo averli interpellati entrambi hanno categoricamente negato tutto. Intanto ho scoperto entrando nell'area clienti, un'infinità di chiamate e sms a tutte le ore del giorno e anche di notte. Sottolineo che la sim del telefono è intestata a lei ma sono io che pago le sue telefonate. Sono cominciati i primi litigi e dopo vari tentativi di farle ammettere di queste telefonate, puntualmente negate siamo arrivati alla rottura dopo averle detto che avevo scoperto nei suoi tabulati le telefonate. L'altra sera dopo l'ennesimo litigio lei vuole lasciarmi e mi ha scaraventato tutta la mia roba fuori dal pianerottolo e mi ha costretto a dormire fuori casa dicendomi di non rientrare più.
A questo punto mi chiedo può cacciarmi fuori casa nonostante sia io la parte lesa.
RISPOSTA
Giuridicamente, non potrebbe cacciarti nemmeno se la parte lesa fosse lei …
Ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, i coniugi hanno il dovere di coabitazione in pendenza di matrimonio. Si tratta ovviamente di un diritto-dovere reciproco.
Per sciogliere l'obbligo di coabitazione dei coniugi, occorre presentare ricorso al tribunale civile per chiedere la separazione giudiziale o consensuale ed essere autorizzati ad abbandonare il tetto coniugale, durante la prima udienza “presidenziale”.
In sintesi, non ha diritto di mandare via di casa il marito!
Mi ha detto che se rientro chiama i carabinieri. Cosa devo fare?
RISPOSTA
Forse dovresti chiamarli tu i carabinieri, visto che hai diritto di rientrare nell'abitazione familiare, a prescindere dall'intestazione della proprietà dell'immobile.
Lei può denunciarmi per il fatto di aver visionato i tabulati telefonici?
RISPOSTA
Sì, in quanto erano intestati a lei ed il cellulare era utilizzato esclusivamente dalla moglie.
E' irrilevante il fatto che tu abbia pagato l'utenza telefonica.
Avere pagato l'utenza telefonica di tua moglie, non ti consente di violare la sua privacy. Hai commesso il reato di cui all'articolo 167 comma 1 del codice della privacy, decreto legislativo 196 del 2003: trattamento illecito di dati personali.
1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.
Comunque io vorrei separarli. Posso usarli come prova?
RISPOSTA
-Se intendi separarti, devi rivolgerti al tuo legale di fiducia, per presentare ricorso al tribunale civile, per separazione giudiziale con addebito della colpa alla moglie.
Addebito della colpa, sia per il tradimento che per la violazione dell'obbligo di coabitazione (visto che ti ha illecitamente mandato via di casa).
-Non puoi utilizzarli come prova in quanto ne sei venuto in possesso in modo illegale. Consiglio di acquisire le prove del tradimento, utilizzando un'agenzia di investigazione privata, ossia un professionista che sappia molto bene come operare, nel rispetto delle leggi sulla privacy.
Ma soprattutto posso rientrare in casa finché non ci sarà la lettera dell'avvocato? In attesa saluto cordialmente.
RISPOSTA
Certamente sì, è un tuo diritto e potresti chiamare i carabinieri, se tua moglie dovesse insistere in questo suo atteggiamento di ostracismo nei confronti del diritto di coabitazione del marito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Accesso abusivo al computer del coniuge per documentare un tradimento virtuale: profili penali e conseguenze in sede di separazione
Buonasera vorrei cortesemente risposte ai seguenti quesiti.
La moglie accede al computer usato solo dal marito (a sua insaputa) senza pw e scopre che lo stesso naviga nei siti per adulti dove le ragazze si esibiscono in cam ovviamente senza vestiti e 'provocanti'.
RISPOSTA
La presenza di una password è indispensabile ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 615 ter del codice penale: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Mi sembra di capire che non ci fosse alcuna password al momento dell'accensione del computer. Immagino tuttavia che la moglie sia entrata nel sito per adulti, utilizzando account e password del profilo del marito che probabilmente risultavano già memorizzati nel computer.
Se confermi la mia ricostruzione dei fatti, la moglie ha commesso il reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” di cui all'articolo 615 ter del codice penale.
Nel tuo caso si tratterebbe di un reato punibile a querela di parte, pertanto la querela dovrebbe essere presentata entro tre mesi dalla notizia del reato, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale: “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
Fotografa la cronologia degli accessi, quasi giornalieri. Il marito ha eseguito dei pagamenti online per poter comunicare con le ragazze. La moglie ha inoltre fotografato dei dialoghi 'piccanti' su skype tra il marito e queste ragazze e sostiene che dai dialoghi si presume che abbia fatto 'sessoonline.
RISPOSTA
La moglie è entrata su skype utilizzando illecitamente account e password del profilo del marito che probabilmente risultavano già memorizzati nel computer.
Confermo la commissione del reato di cui all'articolo 615 ter del codice penale.
In sede di giudizio cosa rischia la moglie con questo comportamento?
RISPOSTA
In sede di giudizio di separazione, le prove non saranno utilizzabili, poiché la moglie se le è procurate commettendo un reato.
Fermo restando la possibilità di una querela, da parte del marito, per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico.
Il marito rischia l'addebito con risarcimento?
Grazie
RISPOSTA
Assolutamente no.
Senza entrare nel merito della gravità di un “tradimento on line”, è evidente che la comunione materiale e spirituale tra i due coniugi era stata già compromessa prima che la moglie commettesse questo reato; altrimenti la moglie non sarebbe entrata nel computer del marito di nascosto ed utilizzato le sue credenziali.
I coniugi non si stanno separando a causa di questo tradimento on line, ma la moglie ha commesso un comportamento illecito, a suo dire giustificato da un deterioramento della relazione che già perdurava da tempo, per molteplici cause …
Non siamo dinanzi ad una coppia che fino al momento in cui la moglie ha avuto accesso alla cronologia del computer del marito, viveva in uno scenario rose e fiori, ma poi questo tradimento online ha provocato la rottura e la separazione legale.
I rapporti erano già incrinati prima di questo avvenimento, prova ne è il fatto che la moglie abbia commesso un reato piuttosto grave, spinta da sospetti nei confronti del marito.
Per questi motivi, escludo a prescindere l'addebito della separazione con risarcimento, senza nemmeno entrare nel merito della presunta gravità di un tradimento in chat …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
