3 Consulenze:

1 - Fac simile diffida al vicino per il taglio dei rami delle siepi che invadono la proprietà altrui





Buongiorno ho un problema con un vicino di casa, le nostre proprietà confinano e sono separate da una rete metallica. Ha una siepe sulla sua proprietà che con la ramicazione invade la mia proprietà', creando sporco e limitando il passaggio nel cortile .Tutti gli anni nel periodo di taglio siepe problemi .Ho provato con solleciti verbali ,ma non sembra ascoltarli. Chiedo per cortesia un fac simile di lettera ,da inviare con raccomandata e ricevuta di ritorno ,nella speranza diventi ragionevole.
Ringrazio anticipatamente per la Vs assistenza e saluto cordialmente.

RISPOSTA

OGGETTO: DIFFIDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 896 DEL CODICE CIVILE – TAGLIO DEI RAMI DELLA SIEPE POSTA AL CONFINE TRA LE PROPRIETA'.

Egr. sig. xxxxxxx, la presente per significarLe quanto segue:

la siepe di sua proprietà, piantata e coltivata a ridosso della rete metallica che segna il confine tra le nostre proprietà, come di consueto, ha invaso con i suoi rami, la proprietà della scrivente, creando situazioni “poco igieniche” ben visibili ad occhio nudo!!!, oltre a limitare sensibilmente il diritto passaggio nel cortile, strettamente e giuridicamente connesso al diritto di proprietà dell'immobile !

L'articolo 896, I comma, del codice civile, prevede che il proprietario ovvero il titolare di diritto reale, sul cui fondo si protendono i rami degli alberi o delle siepi del vicino, possa in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, potendo egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo.

L'articolo 892, I comma, numero 3 del codice civile, prevede che le siepi siano piantate ad una distanza dal confine non inferiore a mezzo metro, in assenza di un muro divisorio tra le proprietà.

Tanto premesso e considerato, con la presente diffida, la invito a provvedere tempestivamente al taglio dei rami delle siepi che invadono la proprietà della scrivente, considerato il fatto che l'articolo 896 I comma del codice civile, consente al vicino di tagliare le radici, ma non i rami che si protendono sulla sua proprietà, con espressa riserva di adire le vie legali, in caso di inottemperanza alla presente diffida, e con conseguente richiesta di risarcimento danni ed aggravio di spese legali a suo esclusivo carico.

Si resta in attesa di un suo riscontro, entro sette giorni dal ricevimento della presente.

Salvezze illimitate.

LUOGO DATA FIRMA

2 - Taglio radici e rami che invadono proprietà danni al fabbricato risarcimento agronomo





Salve, sto per acquistare una villa a Napoli che confina con un’altra proprietà. Nel terreno della proprietà del vicino, a meno di tre metri, è piantato un pino, alto circa 10 metri,

RISPOSTA

Ricordo che la distanza dal confine di tre metri, prevista per gli alberi di alto fusto dall'articolo 892 del codice civile, non si applica “se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.



Le cui radici sono penetrate all’interno della proprietà che sto acquistando

RISPOSTA

Hai diritto di tagliare le radici che entrano nella tua proprietà, ai sensi dell'articolo 896 del codice civile: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
I rami che si protendono nella tua proprietà devono e possono essere tagliati soltanto dal tuo vicino, mentre puoi provvedere al taglio delle radici, direttamente, al fine di tutelare la tua proprietà.



E hanno gonfiato il muro di un locale tecnico che si trova a ridosso del confine.

RISPOSTA

È responsabile il proprietario dell'albero, ai sensi del combinato normativo predisposto dagli articoli 2043 e 2051 del codice civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.



Anche i rami del suddetto Pino hanno invaso il confine della proprietà che sto acquistando.

RISPOSTA

I rami devono essere tagliati dal tuo vicino, al contrario delle radici.



Vorrei dunque sapere se posso pretendere l’estirpazione del Pino da parte del vicino, tenuto conto che sicuramente la pianta è li da tanti anni e che la zona in oggetto è soggetta a carta della qualità che forse potrebbe tutelare certe piante.
Grazie

RISPOSTA

A prescindere dalle ragioni di tutela predisposte in favore di alcuna specie arboree, sicuramente hai diritto di chiedere al vicino di recidere i rami entrati nella tua proprietà, nonché di tagliare personalmente le radici che hanno arrecato danno al fabbricato che intendi acquistare.
Il taglio delle radici avverrà sotto la supervisione di un agronomo, in modo da evitare che possa arrecare danni permanenti alla pianta.
Mi sento di escludere il tuo diritto di pretendere l’estirpazione del pino.
Sia le spese per il taglio delle radici che il costo per il ripristino del fabbricato danneggiato, saranno richieste al vicino a titolo di risarcimento danni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Diritto di pretendere il taglio dei rami e delle radici che si propendono sulla proprietà del vicino albero caduto ha distrutto i vetri di un locale deposito





Buonasera, sottopongo il seguente quesito:
Sono proprietario di una casa in collina che confina su tre lati con un frutteto. Il proprietario del frutteto è una persona terza che negli anni non si è mai curato della manutenzione dello stesso. Io e la mia famiglia abbiamo provveduto sempre, a nostre spese, a potare gli alberi che pendevano pericolosamente in parte sulla nostra casa, ed in parte sul giardino (essendo in collina, la casa ha alle spalle il frutteto, che è quindi rialzato rispetto all'abitazione).

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 896 del codice civile, avete diritto di pretendere il taglio dei rami che si protendono sulla tua proprietà: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo …”.



Di recente l'ennesimo albero è caduto ed ha distrutto i vetri di un locale deposito posto nel muro di contenimento al di sotto del confine.

RISPOSTA

Il vicino è tenuto a risarcire il danno, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.



Il locale deposito, di circa 3,5 metri di lunghezza e uno e mezzo di larghezza era stato condonato dai precedenti proprietari.

RISPOSTA

Se si è perfezionato il condono, significa che il locale deposito è regolare.



Abbiamo contattato il proprietario per provvedere al risarcimento dei danni ed intimandolo inoltre a mettere in sicurezza tutti gli altri alberi che tutt'oggi pendono su una parte del tetto dell'abitazione e più in generale su tutto e il giardino.

RISPOSTA

Procedete con ricorso cautelare d'urgenza al Tribunale Civile, per denunzia di danno temuto, ai sensi dell'articolo 1172 del codice civile: “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
Procedete inoltre alla presentazione dell'atto di citazione, sempre al tribunale civile, per ottenere il risarcimento danni per omessa custodia e manutenzione degli alberi.



Il vicino, per non adempiere, ha minacciato che, nel caso avessi proceduto con le richieste di sistemazione, avrebbe iniziato una causa per richiedere lo spostamento del locale deposito ad oltre tre metri dal confine.

RISPOSTA

Se il locale deposito è stato condonato, significa che adesso è regolare.
Poteva essere irregolare prima del condono, ma non successivamente al perfezionamento dello stesso.



Precisamente, il locale deposito è stato costruito in appoggio al muro di contenimento del frutteto e la recinzione che divide il frutteto con il nostro giardino è posizionata al di sopra del muro (questo perché essendo sotto-monte, il frutteto è molto in pendenza, inizia al di sopra del muraglione di contenimento).

RISPOSTA

In tal caso il locale deposito è perfettamente regolare, essendo stato condonato.
Essendo stato realizzato in appoggio al muro di contenimento, non si sono create intercapedini di lunghezza inferiore a tre metri che potrebbero creare problematiche di carattere igienico-sanitario.
L'art. 873 del codice civile prevede la distanza minima di 3 metri tra fabbricati contigui o confinanti. La “ratio” della norma è quella di evitare un’intercapedine di soli 1 o 2 metri, tra un edificio e l'altro, che diventerebbe terreno fertile per umidità, ratti, insetti etc etc Se il locale deposito è costruito in appoggio rispetto ad un altro manufatto di cemento, l'articolo 873 del codice civile non risulta violato.



In caso di avvio di una causa, il vicino potrebbe ottenere ragione sul fatto di dover eliminare il locale deposito?

RISPOSTA

No, essendo stato condonato. Avrete il 100% di ragione!



Quali sono gli obblighi che dovrebbe rispettare nei miei confronti a tutela dell'immobile?

RISPOSTA

Il taglio dei rami e delle radici che si propendono nella tua proprietà.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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