1 - Contribuzione spese casa di riposo della zio





Buongiorno ho bisogno del vs. parere legale con riferimento ad uno zio in casa di riposo.
1)Lo zio (celibe) fratello di mio padre, che è deceduto ancora nel 1976, è stato ricoverato (senza chiedere parere a nessuno dei nipoti) in casa di riposo dai due fratelli ancora in vita (fratello e sorella) pagando una retta di circa euro 3000,00 al mese. Lo zio prende di pensione circa euro 500,00 al mese (così di hanno riferito gli zii) ha due appartamenti di proprietà (molto vecchi e maltenuti) e quasi nulla soldi da parte circa 10.000,00 euro.
Premesso che uno dei due zii (il fratello) è anche tutore legale in quanto lo zio in casa di riposo si era messo a cedere in regalo le proprie proprietà (terreni agricoli) e quindi così è stato fermato e non ha più potuto vendere (regalando). Per di più lo zio in casa di riposo ha ereditato da una sorella (nubile) deceduta nel 2009 circa 35.000,00 euro che il fratello tutore dice di non sapere dove siano stati depositati e se ci siano ancora.
Ora i due fratelli in vita chiedono a me, mio fratello, mia madre ed altri cugini la divisione in parti uguali delle spese presso casa di riposto. In base all'art. 433 del codice civile mi sembra di capire che gli unici obbligati siano i fratelli ancora in vita, quando lo zio ha terminato le proprie sussistenze di proprietà.
Esatto?

2) Oppure per non essere obbligata devo rinunciare all'eredità e quindi al mantenimento attuale?

Attendo una sua gentile risposta. Cordiali saluti

RISPOSTA



1) Esatto.
L'articolo 433 del codice civile prevede un ordine di soggetti obbligati al mantenimento del parente in istato di bisogno.
I nipoti rispondono dell'obbligo “alimentare” soltanto in assenza di altri soggetti elencati in via prioritaria dalla norma di legge. Tra le altre cose, nel vostro caso, si tratta di nipoti collaterali e non di nipoti diretti!
I nipoti collaterali non sono affatto citati dall'articolo 433 del codice civile!
La richiesta di compartecipazione alle spese quindi, è assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Confermo pertanto quello che hai scritto.
Non siete tenuti a partecipare alle spese in questione.
Non siete nemmeno tenuti a rispondere al fratello ancora in vita dello zio.

2) Non è possibile rinunciare all'eredità prima della morte del “de cuius”.
Un'eventuale rinuncia all'eredità, posta in essere prima della morte del “de cuius” sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 458 del codice civile, secondo periodo, norma in materia di divieto di patti successori.
Art. 458 del codice civile- Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi .


Mi piace essere concreto … ecco come dovrebbe svolgersi il tutto nel rispetto della legge …
Il tutore presenta annualmente un rendiconto al giudice tutelare, indicando le entrate e le spese (con tanto di fatture-scontrino di spesa).
Se alla morte del “de cuius”, le spese saranno superiori alle entrate per euro 10.000 (faccio un esempio), prima di dividere l'asse ereditario del “de cuius”, il fratello creditore preleverà dall'eredità la somma di 10.000 euro, trattandosi di un debito dell'asse ereditario.
Dopo di che si procederà alla definizione delle quote di eredità spettanti a tutti gli eredi!

Sempre che le spese siano superiori alle entrate …
Se i beni immobili saranno venduti “bene” e non regalati, difficilmente le spese supereranno le entrate …
Ad ogni modo, affronterete questa problematica di tipo contabile, successivamente alla morte dello zio, ossia al momento della divisione dell'asse ereditario. In quel momento non sarete certamente obbligati a rinunciare all'eredità.
Non dovete rinunciare all'eredità né adesso né successivamente alla morte dello zio.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Parenti obbligati all'integrazione retta casa di riposo





Chi paga la casa di riposo? Mia suocera 94 anni è rimasta paralizzata a letto, non parla, non mangia se non con il sondino, non è gestibile a casa, ed è finita in casa di riposo pubblica.
Quello che dovremmo percepire come sovvenzioni pubbliche sono: contributo della Regione, assegno d'invalidità, accompagno e integrazione alla retta dal comune di residenza. Mia suocera non percepisce pensione (perché casalinga e) in quanto il marito 96 anni supera di poco i 1000 euro di pensione.
Situazione famigliare; Suocera e suocero vivono in una casa di proprietà (...degli anni 50).
Hanno due figli, un maschio e una femmina.
Il maschio a sua volta ha tre figli maschi. La figlia è deceduta 2 anni fa, ha due figli maggiorenni, un maschio e una femmina, che vivono in casa con me il genero.
Io sono il genero vedovo da 2 anni con due figli (maschio e femmina maggiorenni), vivono in casa con me (stato famiglia 3 persone). Abitiamo in un appartamento "abitazione civile" in altro comune, abbiamo un reddito da lavoro tutti e tre.
Chi viene chiamato a integrare la retta per la casa di riposo quando i contributi pubblici non bastano? (marito, figlio, nipoti, genero...)
Cordiali saluti

RISPOSTA

Dobbiamo fare riferimento all'ordine gerarchico indicato nell'articolo 433 del codice civile:

“All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1. il coniuge;
2. i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”

Innanzitutto, il soggetto che sarà chiamato a contribuire sarà il marito che percepisce una pensione superiore a 1000 euro.

Nel caso in cui il reddito del marito fosse insufficiente a “coprire” la retta della casa di riposo, in seconda battuta ne risponderà il figlio.

Se nemmeno il marito ed il figlio, tutti insieme, riuscissero a “coprire” la retta della casa di riposo, in terza battuta ne risponderebbero tutti i nipoti.
I generi e le nuore rispondono soltanto in quarta battuta.

Immagino la tua domanda: se la figlia è morta, rispondono i suoi figli al posto suo, come accade nella rappresentazione ereditaria? No … non stiamo parlando di successione ereditaria ! I figli rispondono in seconda, i nipoti in terza, il genero in quarta … la norma del codice civile è molto chiara!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Integrazione quota spesa ricovero in RSA della zia, obbligato il nipote donatario alloggio entro i limiti del valore della donazione





Buongiorno, siamo un fratello e una sorella nipoti di una zia anziana (86 anni), vedova, senza figli e scrivo anche per conto di mio fratello; preciso che trattasi di zia sorellastra di nostra madre, già deceduta, figlia in seconde nozze di nostro nonno. Evidenzio il fatto che detta zia non si è mai occupata di noi, né a livello affettivo e tanto meno a livello economico!

RISPOSTA

Non si configura alcun obbligo giuridico nei confronti di vostra zia.
I nipoti in linea collaterale non sono indicati dall'articolo 433 del codice civile, tra i soggetti obbligati agli “alimenti” nei confronti del soggetto in istato di bisogno.
Sono obbligati agli alimenti, secondo il seguente ordine previsto dalla suddetta norma di legge:
1) il coniuge;
2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali



La zia ha regalato nel 2022 a un “figliastro”, ossia al figlio del suo defunto marito, pagando ella stessa tutte le spese notarili, l’usufrutto di un alloggio in Verona del quale detto figliastro era nudo proprietario.

RISPOSTA

Il figliastro è obbligato nei confronti della zia, entro il valore della donazione ricevuta, ai sensi dell'articolo 437 del codice civile: “il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria”.



Faccio inoltre presente che con tale signore ella non ha affatto buoni rapporti, ma ha dovuto liberarsi di detto usufrutto quando si è trasferita in Padova perché incideva negativamente sulla sua ISE.

RISPOSTA

D'accordo, ma trattandosi di una donazione, si applica il suddetto articolo 437 del codice civile.



Attualmente nostra zia vive presso l’alloggio di proprietà di mio marito, in stato di comodato d’uso a titolo gratuito! Ella è dunque nullatenente, fatta salva la pensione di circa Euro 1.200,00 mensili.

RISPOSTA

Non è un soggetto in istato di bisogno, giacché percepisce una pensione pari a 1.200 euro al mese, senza dover provvedere al pagamento di un canone di locazione.



Desidero sapere quali obblighi legali, materiali, di mantenimento e di assistenza noi due nipoti abbiamo nei suoi confronti.

RISPOSTA

Nessun obbligo giuridico nei suoi confronti.



Gradiremmo altresì sapere come si configurerebbe per noi, la situazione qualora ella non fosse più autosufficiente e necessitasse di cure ospedaliere o domestiche.

RISPOSTA

Dovrà provvedere al suo sostentamento il figliastro donatario dell'usufrutto, entro i limiti del valore della donazione.



Entrambi abbiamo cercato di far capire alla zia che, qualora si rendesse necessario, dovrebbe affidarsi alle cure di una RSA, ma ella rifiuta categoricamente questa opzione.

RISPOSTA

La zia ha capacità di intendere e di volere, pertanto farà quello che ritiene più opportuno, senza però contare sul vostro apporto economico, perché voi non avete alcun obbligo “alimentare” nei suoi confronti.



Vorremmo sapere comunque chi sarebbe tenuto a integrare la quota che ovviamente rimarrebbe scoperta se, eventualmente, sin rendesse inevitabile l’opzione di collocarla in una RSA.

RISPOSTA

Il figliastro donatario ai sensi dell'articolo 437 del codice civile.
Per gli importi eventualmente eccedenti il valore della donazione, ci penserà il sistema di welfare predisposto dai servizi sociali dell'ambito competente territorialmente.
Certamente questo onere economico non potrà mai ricadere sui nipoti in linea collaterale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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