Invalidità procura alla vendita immobile
La mia assistita, nel 2009, conferisce una procura speciale a vendere un immobile a Tizio.
Si tratta di una procura speciale per atto pubblico notarile, giacché l'oggetto è la cessione di un immobile. Nella procura speciale era indicato un termine entro il quale procedere alla vendita di un immobile?
Nel 2015 viene dichiarata interdetta e nominato un tutore...nel 2019 Tizio, in nome e conto della mia assistita, stipula il contratto di vendita dell'immobile con procura conferita nel 2009 dalla mia assistita.
Ai sensi dell'articolo 1722 del codice civile, il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi
L'interdizione estingue la procura speciale, al pari della morte del mandante.
Posso chiedere l'annullamento del contratto di compravendita per incapacità legale della mia assistita?
Certamente sì, con atto di citazione al tribunale civile, per difetto di rappresentanza del procuratore speciale. L'azione che tende a far dichiarare l'inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 1442 del codice civile, che colpisce solo l'azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile.
Quali sono gli effetti dell'annullamento nei confronti dell'acquirente dell'immobile?
Se è vero che l'acquirente dell'immobile perderà la disponibilità dello stesso, è anche vero che potrà chiedere un risarcimento danni al “falso procuratore”, ai sensi dell'articolo 1398 del codice civile.
Art. 1398 del codice civile - Rappresentanza senza potere.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1398, 1442, 1722 del codice civile