Acquisto auto usata dal privato accordo riparazione del veicolo in chat





BUONGIORNO
HO VENDUTO MERCOLEDÌ UNA AUTO PER 2.500 EURO.
HO ABBASSATO IL PREZZO DELL’AUTO DAI 2.900 A CUI L’AVEVO MESSA IN VENDITA PER VIA DI ALCUNI DIFETTI ARRIVANDO AD UN ACCORDO E SCRIVENDO IN CHAT :

BUONGIORNO
ALLORA RICAPITOLANDO:
ABBIAMO CONCORDATO EURO 2.500
QUESTO PERCHÉ CI SONO PICCOLE RIPARAZIONI DA FARE, TIPO LAMPADINA, SOSTITUZIONE DEL BRACCETTO ETC ETC

AVEVAMO PATTUITI IN CHAT QUANTO SEGUE CON L'ACQUIRENTE:
“DI QUESTE RIPARAZIONI TE BE OCCUPERAI TU, IN QUANTO ABBIAMO CONCORDATO COSÌ. QUESTO PERCHÉ TU FARAI ANCHE ALTRE COSE OLTRE A QUELLE INDISPENSABILI”.

MESSO QUESTO ORA DOBBIAMO CONCORDARE SOLO IL GIORNO DEL PASSAGGIO. CHE FAREI PRESTO.

RISPOSTA

In considerazione del contenuto del tuo messaggio in chat, l'acquirente non potrebbe chiedere al giudice di applicare la normativa per la riduzione del prezzo – risoluzione del contratto, in ragione del vizi occulti presenti nel veicolo.
Non soltanto il compratore ha abbassato il prezzo, in ragione di interventi che si rendevano necessari, ma ha anche precisato che “ci sono altre cose da fare oltre a quelle indispensabili”. Un acquirente dotato della normale diligenza del buon padre di famiglia, prima di acquistare un'auto come questa, dovrebbe farla visionare da un meccanico di sua fiducia, considerato che persino l'acquirente lo ha avvisato delle necessità di porre in essere riparazioni indispensabili e meno indispensabili …
di certo non si potrebbe affermare che il venditore ha taciuto i vizi del veicolo, in mala fede!
Preciso che trattandosi di vendita tra privati, non si applica nessuna normativa in materia di garanzia annuale o biennale in favore del consumatore.



ED AD UNA SUA RICHIESTA PRECEDENTE SU ALTRE COSE CHE SAPEVO NON ANDASSERO NELLA MACCHINA:
TOLTO QUEL RUMORE CHE HAI VERIFICATO TU NEI SOBBALZI AD OTTOBRE ALLA MIA COMPAGNA SI È ACCESA LA SPIA DEL VOLANTE CON INDURIMENTO DELLO STERZO. POI L’HA SPENTA E RIACCESA E NON È PIÙ SUCCESSO. C’È DA DIRE CHE HO FATTO MOLTI LAVORI. HO CAMBIATO ANCHE I TIRAGGI DEL CAMBIO APPENA L’HO PRESA E ALTRE SUE PICCOLE COSE APPROFITTANDO DELLA GARANZIA SUPPLETIVA CHE AVEVO FATTO.

RISPOSTA

Non si tratta di vizi taciuti dal venditore. Il venditore, durante le trattative si è comportato in assoluta buona fede.



ORA IL COMPRATORE LAMENTA CHE LO STERZO SI È BLOCCATO PIÙ VOLTE E DEVE FARE UN LAVORO ONEROSO, 700/1000 EURO, MA L’AVEVO AVVISATO CHE ERA GIÀ SUCCESSO E HA PROVATO LA MACCHINA E AVREBBE POTUTO FARLO QUANDO È COME VOLEVA PRIMA DI COMPRARLA. IN PIÙ NON L’HO DATA ALLA CONCESSIONARIA PER DARLA A LUI.

RISPOSTA

Attenzione, hai venduto l'auto ad un prezzo appena leggermente superiore a quello che ti avrebbe riconosciuto la concessionaria in caso di rottamazione o permuta …



PURTROPPO IO NON SONO UN MECCANICO NON NE CAPISCO NIENTE DI AUTO. ORA MINACCIA DI FARMI CAUSA E NON SO COS’ALTRO.
COME DOVREI COMPORTARMI?

RISPOSTA

Faccia un po' quello che crede …
Mi sembra evidente che l'acquirente fosse al corrente di essere in procinto di acquistare un'auto problematica …
Mi pare evidente che il venditore si è comportato con assoluta buona fede.
Quale sarà il ragionamento del giudice di pace, in caso di processo civile azionato dall’acquirente?
Il giudice si chiederà qual è il valore di mercato dell'auto usata secondo i listini correnti (ad esempio il listino Quattroruote, il più autorevole tra tutti).
Ad esempio, si tratta di una ford fiesta del 2006, valore Quattroruote 3.500 euro.
Venduta ad esempio al prezzo di 2250 euro, ossia con un ribasso del 36%.
Se c'è stato un ribasso del 36% … ma fosse anche del 20% rispetto al valore Quattroruote del veicolo, come potrebbe l'acquirente fare l'ingenuo dinanzi al giudice, per sostenere che il venditore gli aveva promesso un veicolo perfettamente funzionante?
E' evidente che l'acquirente era a conoscenza che si trattava di un veicolo problematico … ma ha accettato il rischio di acquistare questa vettura, ingolosito dal prezzo conveniente!
La normativa di riferimento, da eccepire all’acquirente?
L'articolo 1491 del codice civile: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.



SONO DISPERATO, TUTTO PER MISERI 2.500 EURO … VI RINGRAZIO MOLTO.

RISPOSTA

Non sussistono i presupposti giuridici per una causa intentata dall'acquirente.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti: