Differenza tra cessione fabbricato e ospitalità dello straniero
DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO
-all'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191;
-art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione
Queste sono le due norme che non riesco a capire.
Vi spiego la questione: il proprietario dell'immobile ha affittato lo stesso per uso abitazione dal 2018 a un sig.re di origini algerine, attualmente ha regolare residenza nello stesso immobile. Adesso questo signore ha intenzione di ospitare presso di sé, quindi nell' abitazione, un suo parente di origine marocchina per 9 mesi.
QUAL E' LA DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’?
La dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, in quanto prevede un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona un fabbricato o porzione di fabbricato; mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione di fabbricato o di porzione di fabbricato, ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide". Per straniero dobbiamo intendere un cittadino extra - UE.
Il locatario ha intenzione di ospitare l'amico per un periodo superiore ad un mese.
Immagino che abbia intenzione di destinare l’uso esclusivo di una parte del suo appartamento all'ospite marocchino.
Non penso che si tratti del partner con il quale il locatario dormirà insieme, tanto per capirci …
L'ospite avrà quindi una sua stanza, all'interno dell'appartamento, destinata alla sua permanenza; di conseguenza si configurerà una cessione parziale del fabbricato, in ragione di un comodato verbale e gratuito, avente ad oggetto proprio quella stanza destinata all'ospite.
L'affittuario ha presentato la dichiarazione di ospitalità ai sensi dell'art 7 d.lgs. 286/98 con allegata dichiarazione del proprietario dell'immobile al consenso a tale ospitalità.
È sufficiente tale dichiarazione ai sensi dell'art 7?
Oppure deve presentare anche la dichiarazione di cessazione del fabbricato?
Dipende se si tratta di una forma di ospitalità che comporta una cessione di porzione di fabbricato. In questo caso, deve presentare anche la dichiarazione di cessione del fabbricato, visto e considerato che consentirà al suo ospite marocchino l'utilizzo esclusivo di una parte dell'immobile oggetto di locazione.
Dipende da come sarà “strutturata” l'ospitalità di questo signora extracomunitario; dipende anche da come è strutturato l'appartamento in questione … se si tratta di monolocale di 40 metri quadri con angolo cottura e bagno … non ci sarebbero i presupposti per una dichiarazione di cessione di fabbricato, mentre ci sarebbero i presupposti per la dichiarazione di ospitalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
Oppure doveva presentare solo la dichiarazione di cessazione fabbricato all'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59?
Non è un problema presentare entrambe le istanze … il conduttore dovrebbe tuttavia conoscere la tipologia di ospitalità che riserverà al suo conoscente giunto in Italia.
Inoltre le dichiarazioni di entrambe le norme possono essere presentate anche dal l'affittuario o spetta al proprietario dell'immobile?
Anche dal conduttore. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. O, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità.
L' art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, leggendola parla di "USO ESCLUSIVO" per periodi superiori a 30 giorni, cosa si vuole intendere con il termine "USO ESCLUSIVO"?
Che vuole un contratto?
Il caso di sopra rientra in questa casistica?
Anche un contratto di comodato verbale di una porzione dell'immobile (stanza con servizi) da destinare ad uso esclusivo all'ospite marocchino.
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- LEGGE 18 maggio 1978, n. 191 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.