Distanza canna fumaria camino a legna a basse emissioni certificato 4 stelle
Gentile avvocato, nell’ambito di una ristrutturazione di un mio immobile sto installando un camino a legna da 16kW (tra l’altro a basse emissioni certificato 4 stelle).
Il vicino, che ha un edificio più alto del mio, minaccia azioni legali se non lo rimuovo lamentandosi del comignolo troppo vicino e troppo in basso rispetto alle sue finestre. La distanza della canna fumaria è circa 3m dal confine di proprietà e 7 metri dal suo edificio, la quota di sbocco è circa 5,50m (mentre il vicino è alto oltre 10m). Preciso che la posizione della canna fumaria è regolarmente autorizzata in progetto dal comune e nel regolamento edilizio sono specificate distanze da rispettare solo per i “grossi apparecchi da fumo” (regolamento comunale di Perugia). Può dunque il vicino legalmente obbligarmi alla rimozione o vale al discrezionalità del giudice in sede di contenzioso (il contesto è un centro storico con svariate canne fumarie già presenti con quote di sbocco analoga alla mia a pochi metri di distanza ...)
La ringrazio se potrà dare risposta al mio quesito
Cordiali saluti
RISPOSTA
Il tuo vicino non ha titolo giuridico per obbligarti alla rimozione della canna fumaria, né tanto meno la decisione potrebbe essere rimessa alla discrezionalità del giudice adito.
Si applicano le norme in materia di distanza di cui al regolamento edilizio comunale di Cagliari, per espressa previsione delle norme di legge, ossia gli articoli 889 e 890 del codice civile.
Secondo la legge nazionale, in presenza di un regolamento edilizio comunale, occorre fare riferimento alle norme contenute nello stesso che derogano appunto la legge.
Art. 889 del codice civile - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 del codice civile - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Paradossalmente, anche in assenza di regolamento comunale, non vedo quale danno alla solidità, salubrità e sicurezza dell'immobile del vicino, potrebbe cagionare la tua canna fumaria …
Infine, il comune non avrebbe autorizzato il progetto, se la canna fumaria non avesse rispettato le distanze di cui al regolamento comunale. Il tuo vicino infatti, avrebbe potuto chiamare in causa, per un risarcimento danni, anche i tecnici comunali che hanno approvato il tuo progetto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 889, 890 del codice civile
