Richiesta a Google di deindicizzazione notizia on line diritto all'oblio dell'interessato
Egr. avvocato, sono un dirigente pubblico sospeso dal servizio una volta ricevuto un avviso di garanzia per il reato di molestie sessuali sul lavoro.
Tutto questo accadeva sei anni fa … sei anni di gogna giudiziaria che si è conclusa con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
La notizia della mia sospensione dal servizio e dall'incarico dirigenziale è ancora sul web; per leggerla è sufficiente scrivere il mio nome e cognome sul motore di ricerca Google. Appare alla prima posizione della prima pagina!
E' evidente che la mia immagine morale è professionale risulta profondamente lesa da questa notizia, peraltro non aggiornata, essendo stato coinvolto in una indagine penale, poi rivelatasi infondata.
Cosa prevede in questo caso il “diritto all’oblio”? Cosa prevede il regolamento generale sulla protezione dei dati (il cosiddetto GDPR)?
RISPOSTA
L’art. 17 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) prevede la possibilità per l’interessato, a determinate condizioni, di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto si declina sia nella richiesta di cancellazione della pagina web contenente i risultati (al titolare del portale web) sia nella richiesta a Google di “deindicizzare”, ovverosia di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal nome e cognome dell’interessato.
Come contemperare il diritto all'oblio con il diritto di cronaca e la libertà di informazione, nonché con la conservazione storica degli eventi?
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Cosa prevede la giurisprudenza della Cassazione?
E' stato ritenuto illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che mantenga dati personali dei propri dipendenti sui propri albi oltre il termine di legge.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18292/2020, ha infatti confermato la sanzione inflitta al Comune per non aver tempestivamente rimosso dall’albo pretorio i dati personali di un dirigente (stato di famiglia, la situazione patrimoniale etc etc) dopo la scadenza dei 15 giorni previsti dalla legge sulla trasparenza amministrativa delle delibere di giunta.
Con la pronuncia del 29 ottobre 2020 invece, il Garante Privacy in relazione ad una richiesta di rimozione di dati personali (articolo giornalistico contenente una testimonianza) di un defunto. Un parente del defunto chiedeva al titolare del portale web la cancellazione della pagina web, in quanto lesiva dell’immagine del defunto e della sua famiglia ancora in vita) ed a Google la deindicizzazione dell'articolo on line.
Il titolare del portale sosteneva invece l’importanza storica della testimonianza e l’assenza di interesse da parte dell’erede alla rimozione del contenuto telematico, non contenendo dati personali allo stesso riferibili.
Il Garante della privacy, dovendo contemperare le due esigenze ha affermato la necessità di deindicizzazione del contenuto, per evitare che, in assenza del consenso dell’interessato, la testimonianza del parente defunto potesse essere a lui ricollegata; tuttavia ha respinto la richiesta di cancellazione dell'articolo giornalistico on line, in ragione della prevalenza del diritto alla memoria storica della testimonianza.
Si tratta di due diritti costituzionalmente rilevanti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2 della costituzione e dell'articolo 21 della costituzione repubblicana.
Tanto premesso, ti invito a presentare richiesta di deindicizzazione del contenuto della pagina web relativa alla tua sospensione dal servizio e dall'incarico di dirigente pubblico. La richiesta di cancellazione dell'articolo al titolare del portale web potrebbe non essere accolta dal tribunale civile ovvero dal garante della privacy, stante la prevalente del diritto alla memoria storica e della libertà di informazione. Tuttavia il tribunale civile, in questo caso, condannerebbe il titolare del portale web all'aggiornamento della notizia, stante la tua assoluzione con formula piena.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
