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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Fac simile reclamo nuova prescrizione biennale bollette di luce gas e acqua
Gentile avvocato ho letto sui giornali che il Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 12,5 milioni di euro Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni Gas e Luce, responsabili di aver rigettato le richieste di prescrizione biennale presentate dagli utenti. La mia richiesta di consulenza riguarda la nuova normativa sulla prescrizione biennale, applicabile a tutte le nuove bollette di luce, gas e acqua.
1 - La prima domanda che le rivolgo è la seguente: qual è la differenza tra prescrizione e decadenza?
2 - Qual è il termine da cui decorre la prescrizione biennale?
3 - A chi si applica la prescrizione biennale?
4 - Come procedere una volta accertata la prescrizione biennale della bolletta?
5 - Cosa cambia per le bollette di conguaglio relative ai consumi di un periodo precedente a quello di fatturazione dell'ultima bolletta emessa?
1 - Un soggetto che può esercitare un diritto ha un arco temporale predeterminato dalla legge per farlo. Se non fa nulla, trascorso questo periodo non possono più essere inoltrate richieste. In questo caso, il diritto si estingue per prescrizione.
In caso di decadenza, sussiste un problema non tanto di inerzia del titolare nell’esercitare il proprio diritto soggettivo, quanto piuttosto una sorta di intempestività del soggetto nel far valere un diritto che gli è riconosciuto dalla legge, a condizione che sia esercitato entro un dato termine (esempio, impugnare il licenziamento entro 60 giorni a pena di decadenza).
Per quanto riguarda le bollette di energia elettrica e gas la prescrizione è di soli 2 anni, così come avviene anche per le utenze di acqua, telefono, ADSL e fax. Lo ha previsto la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), a seguito delle direttive dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente, che ha aggiornato quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017).
Secondo la delibera n. 97/2018 l’ARERA le suindicate bollette si prescrivono in 2 anni soltanto se risultano scadute successivamente alle date indicate dalla legge, come indicato di seguito:
Energia elettrica
dall’1 marzo 2018: prescrizione in 2 anni
se scadute prima: 5 anni
Gas
dall’1 gennaio 2019: prescrizione in 2 anni
se scadute prima: 5 anni
Acqua
dall’1 gennaio 2020: prescrizione in 2 anni
se scadute prima: 5 anni
I nuovi termini di prescrizione biennale si applicano sia per le bollette di consumi ordinari, che per le bollette di conguaglio.
2 - Si inizia a calcolare dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta.
3 - Sia ai consumatori che alle microimprese con meno di 10 dipendenti, oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro. Nell'ipotesi delle bollette di gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.
Secondo la delibera dell’ARERA, i nuovi termini di prescrizione si applicano a tutte le componenti delle fatture, fisse o variabili, a condizione che la fatturazione o il ricalcolo siano imputabili a periodi risalenti a più di due anni dal momento del ricevimento della bolletta.
Anche nel caso in cui giunga una bolletta di conguaglio che si riferisca a consumi antecedenti a 2 anni, è possibile eccepire la nuova prescrizione biennale
4- Occorre inviare al fornitore una comunicazione scritta, via raccomandata A/R, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), come la seguente:
Spett.le Ufficio Reclami alla Società ………………… di fornitura …........ presso il mio indirizzo di residenza, l’avvenuta prescrizione biennale della fattura n. …....... del …........ come da Legge 160/2019, Legge 205/2017 e delibera ARERA n. 97/2018
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Nella comunicazione di contestazione è necessario indicare i dati dell’intestatario e dell’utenza: nome, cognome e codice POD (utenza luce) o codice PDR (utenza gas), una copia del documento d’identità dell’intestatario, la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.
5 - Anche in questo caso, la prescrizione biennale e le date a partire dal quale si applica sono le stesse, a condizione che
-la bolletta del conguaglio arrivi dopo il mese di marzo 2018
-il ritardo nella fatturazione è imputabile esclusivamente al fornitore o al distributore e non a comportamenti ostruzionistici del cliente (impedire agli addetti di visionare il contatore)
Secondo l’AGCM, le società fornitrici, in caso di fattura di conguaglio inviata oltre il biennio di prescrizione, “addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore, nonostante l’accessibilità dall'esterno del contatore ovvero la presenza in casa dell’utente al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.
Di seguito il link per le segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
Come segnalare
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
- Delibera ARERA 22 febbraio 2018 97/2018/R/com