Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE e permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano





Stato di vivenza a carico buongiorno, le spiego in breve: fra un mese io e la mia compagna (cittadina straniera, senza permesso di soggiorno), ci uniamo civilmente in matrimonio (matrimonio civile presso il comune). I documenti sono già tutti in regola, (io non voglio favorire nessuna immigrazione clandestina), l'unione civile è vera non un farsa, e noi vivremo sotto lo stesso tetto e residenza. so che le questure per rilasciare il TITOLO DI SOGGIORNO!!! richiedono tra l'altro: stato di vivenza a carico, dichiarazione di presa a carico, ovvero: (cosi come riportato dal documento) "tale stato dovrà essere dimostrato dalla disponibilità di reddito adeguato da parte del famigliare U.E. commisurato ai parametri dell'importo dell'assegno sociale annualmente definito", Aggiungo io: circa 6.000 euro l'anno (sono 460euro per 13 mensilità, assegno sociale oggi in Italia) Io sono un cuoco, lavoro in regola 5 mesi all'anno poi prendo un indennizzo di disoccupazione detta naspi.....
col mio 730/cud , sono sicuro che non raggiungo il tetto minimo (soglia) previsto per il mantenimento della mia compagna.
1)prima domanda: ma esiste una legge che attesta ciò, che ho appena scritto sopra. ovvero: "tale stato dovrà essere dimostrato dalla disponibilità di reddito adeguato da parte del famigliare U.E. commisurato ai parametri dell'importo dell'assegno sociale annualmente definito" perchè a me hanno """detto"" che: "successivamente al matrimonio, se lei non ha il reddito richiesto dalla Questura a sua moglie verrà comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

RISPOSTA

 

Confermo nel modo più assoluto.
La moglie del cittadino italiano ha diritto di chiedere:
-se risponde ai requisiti di reddito e a carico, la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (Decreto Legislativo 30/2007 artt. 10 e 14)
-se familiare oltre il primo grado o non risponde ai requisiti del reddito e dell’ “a carico”, il Permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano (Testo Unico 286/98 art. 19).
In questo caso, tua moglie potrà chiedere il permesso di soggiorno per familiare di cittadino a carico.
Successivamente potrà acquisire la cittadinanza italiana: il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti: in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all'estero: tre anni dalla data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Non confondiamo la carta di soggiorno con il permesso di soggiorno per motivi familiari.



Consideri che esiste giurisprudenza che vieta di richiedere il requisito reddituale ai fini del rilascio di carta di soggiorno al familiare di cittadino italiano.

 

RISPOSTA

 

In assenza dei predetti requisiti reddituali, tua moglie avrà diritto di chiedere il permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, salvo poi acquisire la cittadinanza italiana.



Potreste quindi ricorrere al giudice.

 

RISPOSTA

 

Non sarà necessario ricorrere al giudice.



Però la interpello per chiederle conferma. le spiego anche questa ipotesi se fattibile. nucleo famigliare con stessa residenza e stato di famiglia, io, mio padre e la mia compagna.
Mio padre è pensionato circa 1.800 euro (nette) al mese, ed è residente con me nell'appartamento dove verrebbe a risiedere anche la mia attuale compagna, quindi formeremmo un nucleo famigliare la domanda é: può mio padre prendersi carico della mia compagna (dichiarazione di presa a carico), la legge lo permette?
lui (mio padre) avrebbe i requisiti economici per poterlo mantenere e quindi il mio compagno otterrebbe il titolo di soggiorno (io sposandomi) mio padre diverrebbe il suocero non so forse sto farneticando o ricordando male nozioni lette qua e là grazie per la gentile risposta

 

RISPOSTA

 

No.
Il suocero non è un “familiare” ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 30/2007, ossia la normativa che prevede la carta di soggiorno.
La tua soluzione non è fattibile!
Art. 2 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
Non è un problema …
Se non ci sono i requisiti economici per la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (DL 30/2007 artt. 10 e 14), ci saranno i presupposti per richiedere il Permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, ossia la moglie del cittadino italiano (TU 286/98 art. 19).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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