- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Lavori rifacimento lastrico solare esclusivo oltre lo stretto necessario
Nel mio condominio il possessore (unico proprietario) del lastrico solare chiede il rifacimento dello stesso ma non come era ma in maniera completamente diversa, ossia disfacimento dei vari massetti dei mattoni, coibentazione più che abbondante dello stesso niente rispetto al rifacimento nel modo quo ante.
I vari preventivi raggiungono tutti la somma superiore ai 60.000 mila euro.
Ho letto che siamo tenuti ad assicurare l'impermeabilizzazione ed il calpestamento, il tutto ottenibile con guaine liquide con polizza assicurativa di durata di venti anni e calpestabilità anche con macchine, COSTO UN DECIMO, HO I PREVENTIVI QUELLO CHE CHIEDO DI SAPERE LE MOTIVAZIONI LEGALI PER APPLICARE L'ART. 1121 " LAVORI GRAVOSI " E LA PROCEDURA CHE DEVO USARE PER OPPORMI. IL MAGGIOR FAUTORE DI QUESTO TIPO DI LAVORO È L' AMMINISTRATORE (INTELLIGENTI PAUCA)
RISPOSTA
Attenzione, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle parole utilizzate dal legislatore nell'articolo 1126 del codice civile, in materia di lavori relativi ai lastrici solari di uso esclusivo.
Art. 1126 del codice civile - Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
I condomini che hanno l'appartamento al di sotto della proiezione verticale del lastrico solare di proprietà esclusiva, devono partecipare alla spesa nella misura di 2/3 dell'importo, relativamente ai soli lavori di riparazioni o ricostruzioni del lastrico.
RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEL LASTRICO!!!
Di conseguenza, se il proprietario esclusivo del lastrico intende pavimentarlo di oro per farlo diventare l'ottava meraviglia del mondo … lo farà a sua spese!!!
Il lastrico è di sua proprietà … i miglioramenti che prescindono dalla stretta necessità di riparare o ricostruire, saranno a carico del proprietario esclusivo del lastrico!!!
Pagherà lui … non si deve far ricorso all'articolo 1121 del codice civile, poiché i lavori sono stati effettuati su di un bene di proprietà individuale e non su di una parte comune dell'edificio condominiale!
Domanda: il lastrico necessita di riparazione o ricostruzione? Pagherete nella misura di 2/3 dell'importo, lo stretto necessario alla riparazione ovvero alla ricostruzione!
Confermo in pieno quello che hai scritto, ma l'articolo 1121 del codice civile non è inerente al caso “de quo”.
Se poi il proprietario del lastrico, oltre a ripararlo vuole decorarlo con un pregiato mosaico di lapislazzuli … i lapislazzuli saranno pagati di tasca sua, senza nulla chiedere agli altri condomini!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1121, 1126 del codice civile