Tinteggiatura scale condominiali a spese del singolo condomino





Buongiorno, nel mio condominio, una condomina ha deciso e organizzato la tinteggiatura delle scale perchè deve vendere il suo appartamento (che non si vende...) ma comunque è riuscita a mettere d'accordo i restanti condomini. I lavori sono stati preventivati e già eseguiti dal condomino dell'altra scala che ha un'impresa edile. Ovviamente nel preventivo sono stati esclusi iva e altre spese per abbassare i costi. L'amministratore visto che si trattava di lavoro in nero ha deciso di starne fuori perciò il lavoro non è stato deliberato in assemblea. Io non ho voluto partecipare alle spese.

RISPOSTA

Diciamo che si tratta di un'operazione “fuori campo del diritto” … il singolo condomino può prendere l'iniziativa relativamente ai lavori da effettuare sulle parti comuni dell'edificio, soltanto in caso di inerzia dell'amministratore nonché di estrema urgenza a tutela della proprietà condominiale e dei condomini (o dei terzi passanti).
In questo caso, non sussistono ragioni di urgenza!
Secondo l'articolo 1134 del codice civile, “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.



Settimane fa mi è arrivato il riparto consuntivo anno 2020 dall'amministratore delle spese condominiali ed ha inserito alla voce "addebiti singoli" da riscuotere anche la quota della tinteggiatura di 133 euro per un totale riparto di 539,92 euro. Ho parlato con l'amministratore che mi ha confermato le 133 € riguardano la tinteggiatura e poiché tutti i condomini sono d'accordo devo per forza pagare. E' legale?

RISPOSTA

Non è legale, per i seguenti motivi:
Se i condomini sono tutti d'accordo … avrebbero dovuto chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea condominiale per approvare i lavori di tinteggiatura, secondo un capitolato tecnico, bando, preventivi richiesti etc etc
Mi sembra un'affermazione apodittica quella per cui “i condomini sono tutti d'accordo”!
I condomini devono esprimere la loro volontà in sede di assemblea, approvando i lavoro e non ratificando le irregolarità, con successive raccolte di firme prive di pregio giuridico!
La spesa non è documentalmente provata da regolare fattura, quindi non può essere registrata nella contabilità condominiale.



Come faccio ad impedire all'amministratore a non usare i miei bonifici per pagare il condomino che ha eseguito i lavori? Se facessi un bonifico pagando solo la differenza, l'amministratore comunque potrà utilizzare parte del mio bonifico per pagare il condomino che ha eseguito i lavori.
Penso dovrei fare una raccomandata per potermi svincolare dal pagamento ma non saprei come redigere la lettera. Voi potete aiutarmi?
Grazie

RISPOSTA

Ecco cosa scrivere all'amministratore:

“Egr. amministratore, la presente per significarle quanto segue:
a seguito della notifica del riparto consuntivo del 2020, provvederò al pagamento della somma di euro xxxx, importo pari alla differenza tra quanto dovuto effettivamente dal sottoscritto e l'importo relativo ai lavori di tinteggiatura, mai autorizzati dall'assemblea condominiale, posti in essere dalla signora xxxxxxxxxxxxx in assenza dei relativi presupposti di urgenza nonché di inerzia da parte dell'amministrazione condominiale. I condomini devono esprimere la loro volontà in merito all'effettuazione dei lavori, esclusivamente in sede di assemblea condominiale, approvando preventivamente gli stessi, ma non ratificando le irregolarità del singolo condomino con successive manifestazioni di volontà indimostrate ed indimostrabili. Secondo l'articolo 1134 del codice civile, “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
La diffido pertanto dall'utilizzare l'importo che provvederò a versare, pari a ___________, per corrispondere il compenso relativo ai predetti lavori di tinteggiatura, a maggior ragione in considerazione del fatto che non è stata registrata nella contabilità condominiale, alcuna fattura da parte della ditta appaltatrice.
Salvezze illimitate
LUOGO, DATA
FIRMA”


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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