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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Convenienza mutuo ipotecario Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa
Egr. avvocato, siamo una giovane coppia di trentenni, sposata da tre anni che per acquistare la prima casa, ha fatto ricorso ad un mutuo ipotecario.
Al momento siamo entrambi disoccupati, essendo stati licenziati per giustificato motivo oggettivo (lavoravamo nel settore delle discoteche, particolarmente penalizzato negli ultimi mesi a causa delle restrizioni covid-19), pertanto non siamo in grado di onorare la rata mensile del mutuo immobiliare e vorremmo capire se ci sono i presupposti per chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento della rate del mutuo prima casa, tramite il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa (Fondo Gasparrini). A quali condizioni si prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un massimo di 18 mesi?
RISPOSTA
Per avvalersi del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, da parte di colui che ha acquistato una prima casa per un valore non superiore a 250.000 euro, devono sussistere le seguenti situazioni di temporanea difficoltà:
a. cessazione del rapporto di lavoro subordinato a esclusione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
b. la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” ex articolo 409, numero 3) Codice di Procedura Civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, non necessariamente a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale ovvero di recesso da parte del datore di lavoro/committente per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; c. la morte o il riconoscimento di handicap connotato da gravità di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’ottanta per cento.
Il decreto legge 23/2020 (Decreto Liquidità) ha esteso i benefici in questione anche ai contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.
La legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del Decreto Ristori ha esteso temporalmente fino alla data dell’8 aprile 2022, la possibilità di richiedere la sospensione dall'obbligo di pagamento delle rate del mutuo.
Il Fondo ha altresì la funzione di sostenere il 50% degli interessi che matureranno nel periodo della sospensione.
L'articolo 64 del Decreto Sostegni Bis (decreto legge del 25 maggio n. 73) ha potenziato il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa (Fondo Prima Casa) istituito con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per offrire ai cittadini garanzie statali per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale “prima casa”.
Il decreto sostegni bis ha elevato in alcuni casi la garanzia concedibile, per la precisione dal 50% all’80% della quota capitale, se gli acquirenti ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Il Decreto Sostegni Bis ha statuito inoltre che rientrano nella categoria privilegiata tutti i giovani che non hanno compiuto i 36 anni; non è più richiesto un rapporto di lavoro atipico. Anche per le giovani coppie è aumentato a 36 anni il limite di età: è sufficiente che solo uno dei due conviventi abbia meno di 36 anni per accedere al fondo con garanzia all'80%. Attenzione però per accedere alla garanzia all’80% è richiesto un limite di reddito ossia non avere ISEE superiore a 40.000 euro. Si prevede un tasso calmierato del finanziamento, per la precisione “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)”, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108“ e nell’esonero dal pagamento di alcune imposte.
Non è mai stato così conveniente accedere ad un mutuo ipotecario per l'acquisto prima casa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 409 del codice di procedura civile
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.