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Moto usata non idonea alla circolazione





Buongiorno, ho acquistato circa due settimane fa una moto usata da un concessionario.
Qualche giorno fa, venendo fermata dalle forze dell'ordine, scopro che la moto ha scarico non omologato e centralina non originale e che quindi, in queste condizioni, la moto non può circolare.

 

RISPOSTA

 

Giuridicamente si tratta di una vendita “aliud pro alio”, ossia di una vendita avente ad oggetto una cosa sostanzialmente differente da quella pattuita, da parte del venditore.
In caso di vendita "aliud pro alio", secondo quanto previsto dalla sentenza di cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n° 2313, il compratore ha diritto di adire le vie legali, tramite un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del codice civile, a prescindere dal rispetto dei citati termini di cui all'articolo 1495 del codice civile (denunzia entro 8 giorni dalla scoperta del difetto).
Attenzione, non si tratta semplicemente di una moto difettata, ma di una moto priva delle qualità essenziali per l'uso a cui è destinata, ossia la circolazione!
Art. 1497 del codice civile. Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
In concreto, anche se non avessi rispettato il termine per la denuncia del vizio occulto, pari a otto giorni dalla sua scoperta, potresti ugualmente adire le vie legali, con un'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, stante l'assoluta inidoneità della moto a circolare per strada.
Art. 1453 del codice civile. Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Consiglio di procedere con atto di citazione al giudice di pace/tribunale civile competente in ragione della residenza del convenuto, per ottenere la risoluzione del contratto, in quanto la moto è inutilizzabile.



Alla mia richiesta di sostituzione dei pezzi per mettere in regola il mezzo che ora ho fermo il venditore sostiene di non dovermi nulla in quanto il contratto prevede la formula "vista e piaciuta" e nessuno dei dipendenti ha mai affermato che i pezzi fossero omologati.

 

RISPOSTA

 

Ti ha raccontato una barzelletta!
La clausola “visto e piaciuto” presuppone che la moto sia comunque idonea alla circolazione …
Non confondiamo le qualità essenziali della moto per essere idonea all'uso della circolazione, dai difetti che possano in qualche modo diminuire il valore del mezzo.
Tra l'altro il concessionario è tenuto alla garanzia legale di cui al codice del consumo per almeno un anno dall'acquisto.



Aggiungo che però nessuno ci ha mai detto che non lo fossero. Egli sostiene che nemmeno la garanzia può essere invocata in quanto quella si riferisce ai possibili danni di motore ecc.

 

RISPOSTA

 

Su questo punto avrebbe anche ragione …. non ha molto senso parlare di garanzia legale, visto che si tratta di un bene che non è per niente idoneo all'uso a cui è destinato …
Non ti ha venduto una moto … ti ha venduto due ruote, due freni, un manubrio, più fari anteriori e posteriori … ma non ti ha venduto una moto idonea alla circolazione su strada …
Spero di averti spiegato concretamente il concetto di vendita “aliud pro alio” del veicolo usato ! Non ha senso parlare di difetti del veicolo, né di garanzia sulla vendita del veicolo … perché il concessionario non ti ha venduto un veicolo usato, ma una serie di pezzi di seconda mano che tutti insieme … non fanno una moto idonea all'uso della circolazione su strada …



Nel contratto i passaggi salienti sono: "Il venditore garantisce il buon funzionamento della vettura e l'assenza di vizi occulti. I difetti, i vizi o le difformità del veicolo si considerano validamente contestati con la consegna del veicolo presso i locali del venditore oppure con la richiesta di assistenza in loco. In mancanza, o in alternativa, il reclamo dovrà essere comunicato dall'acquirente al venditore a mezzo di raccomandata A/R entro 60 giorni dalla scoperta."

 

RISPOSTA

 

Non fosse altro per eccesso di zelo, invia il reclamo tramite raccomandata a/r entro 60 giorni dalla scoperta, prima di citare il concessionario con atto di citazione al giudice di pace/tribunale civile!



" L'acquirente deve esaminare l'oggetto dell'acquisto sul luogo del ritiro; può chiedere al venditore l'effettuazione di una prova si strada onde verificare sommariamente le condizioni del veicolo. I difetti apparenti devono essere comunicati al venditore al momento del ritiro, altrimenti si intendono come accettati." Davvero non posso far riparare a loro spese la moto o restituirla avendo indietro il prezzo oppure è giusto che io richieda il loro intervento? Grazie mille

 

RISPOSTA

 

Non sono difetti … non è una moto … quella non è una moto, non essendo idonea alla circolazione!
Ti ha venduto dei pezzi di seconda mano, spacciandoli per una moto usata!
Hai diritto di chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo di vendita, oltre al risarcimento danni.
Ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro. Se il prezzo della moto è superiore a 5000 euro, sarà competente il tribunale civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: