Errore sentenza passata in giudicato non trascrivibile nei pubblici registri immobiliari





Sentenza divisionale non trascrivibile nei pubblici registri immobiliari perché incompleta nel P.T.M.
Cosa fare?

RISPOSTA

Revocazione straordinaria della sentenza passata in giudicato.



Il caso: Nel 2012 viene a mancare mio padre e inizia una causa divisionale tra noi tre eredi. Il giudice chiede al CTU due progetti divisionali accettando in sentenza il progetto divisionale 1. Il problema sta nel fatto che il ctu a pag. 14 della perizia, assegna al progetto divisionale 1 una nuova numerazione alle particelle catastali provvisorie per l' eventuale frazionamento del terreno ma NON PER I FABBRICATI, la quale divisione viene si riportata in modo evidente nelle planimetrie ma non nella descrizione a pag. 14 dove riporta divise quelle del terreno ma in elenco quelle dei fabbricati come descritte in catasto. Il Giudice nelle motivazioni disamina i vari punti della controversia e stabilisce di sciogliere l' asse ereditario nel rispetto del " progetto 1 della c.t.u " oltre a stabilire anche il diritto di servitù per un pozzo artesiano ma nel P.T.M. fa riferimento alla pagina 14 della c.t.u. dove sono descritte le particelle, riporta l' elenco di quelle provvisorie inerenti il terreno non attribuendo alle parti le particelle riguardanti i fabbricati (dando per scontato che siano state identificate dal c.t.u. nella famosa pag.14. Nessuno di accorge dell'errore e la sentenza passa in giudicato.

RISPOSTA

E' possibile utilizzare lo strumento della revocazione straordinaria della sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile, per i seguenti motivi.
Per quel che riguarda i motivi della revocazione, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:
se sono l'effetto del dolo di una delle parti;
se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false;
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Si possono poi impugnare per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non solo se ricorre una delle ipotesi sopra menzionate ma anche:
se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. 
se la sentenza e' contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. 
La sentenza di cui alla presente consulenza è risultante dagli atti di causa quale effetto di un errore di fatto.
Si chiamano decisioni in unico grado, quelle decisioni per cui la normativa processuale non prevede l'appello … tuttavia il riferimento alle sentenze emesse in unico grado va qui inteso in senso ampio, compatibilmente con il diritto di difesa di ciascun cittadino, comprendendo non soltanto le sentenze inappellabili ex lege, ma anche quelle per le quali sia decorso senza impugnazione alcuna, il termine per promuovere l'appello.



Il problema salta fuori nel momento in cui chiedo al mio nuovo legale di trascrivere la sentenza ai registri immobiliari. Venuto a conoscenza del problema chiedo al C.T.U. di provvedere a registrare il frazionamento, il quale registra il frazionamento ma SOLO DEL TERRENO e non anche dei fabbricati in quanto non meglio identificati nel P.T.M. della sentenza. Vengo alla domanda, escludendo che si possa risolvere il problema con una semplice richiesta di correzione di errore materiale in quanto l' assegnazione delle particelle non è riportata espressamente nelle motivazioni.

RISPOSTA

Perché le alternative sono due … o la revisione straordinaria della sentenza passata in giudicato oppure il procedimento di correzione della sentenza.
Nel mondo del diritto non ci si inventa nulla …



Quale altra istituzione può aggiornare la sentenza specificando la divisionale catastale dei fabbricati e mettermi in condizioni di poter finalmente registrare al pubblico registro immobiliare l' avvenuto trasferimento di proprietà (dove ovviamente ad oggi risulta ancora a due nominativi)?
Grazie in anticipo e resto a disposizione ad inviare la documentazione qualora fosse necessario.

RISPOSTA

Il giudice della revocazione straordinaria della sentenza passata in giudicato.
Il giudice competente per la revocazione è lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata (da intendersi come ufficio giudiziario). Tale competenza è funzionale ed inderogabile. La domanda viene proposta con citazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi Consulenza Legale

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca