Risarcimento danni cantiere lasciato aperto incustodito
Buongiorno, sono proprietaria di un appartamento in una palazzina di 6 unità costruita nel 2015.
La costruzione ha presentato dei problemi di infiltrazioni nei garage pertanto, a seguito di numerosi solleciti al geometra titolare della ditta costruttrice, hanno provveduto ad intervenire sul vialetto di ingresso per tentare di risolvere il problema.
Sussiste la garanzia decennale di cui all'articolo 1669 del codice civile, prevista anche per i gravi difetti strutturali dell'edificio.
Art. 1669 del codice civile - Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Da maggio 2021 però che hanno fatto parte dell'intervento non è ancora stato concluso e da allora il passaggio pedonale presente un buco di profondità di circa un metro coperto da alcune assi di legno in modo posticcio. Sollecitato più volte l'impresa non danno cenno di voler venire a risanare il vialetto.
La ditta costruttrice, iniziando i lavori, ha implicitamente ammesso la sua grave negligenza nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'edificio.
Nel caso in cui il condominio citasse in giudizio la ditta costruttrice, per far valere la garanzia decennale di cui all'articolo 1669 del codice civile, la ditta costruttrice non avrebbe una sola possibilità su mille di evitare la condanna!
Dal suo punto di vista, per la ditta costruttrice sarebbe stato meglio non intraprendere questi lavori, con tacita ammissione di colpa!
Mi chiedevo se hanno qualche responsabilità in merito (anche per eventuali infortuni data la precarietà del passaggio) e come poter far leva perché i lavori vengano ultimati.
Sì; è ovvio che trattandosi di un cantiere ancora aperto dal mese di maggio 2021, peraltro lasciato incustodito, la ditta costruttrice risponderebbe a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Art. 2050 del codice civile - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Procedete con atto di citazione al tribunale civile, per far valere la garanzia decennale dell'appaltatore, relativa ai gravi difetti strutturali dell'edificio.
Preciso anche che non ci sono cartelli in riferimento al lavoro di manutenzione, né tantomeno nastri che possano delimitare l'area interessata; condomini e ospiti transitano quotidianamente sull'area dismessa. Ringrazio per l'attenzione.
In caso di sinistro, risponderebbe del risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2050 del codice civile