A causa promessa di matrimonio acquista un’abitazione con il denaro del fidanzato





Egr. avvocato, espongo il mio problema.
Sono Mauro e dopo sei anni di fidanzamento con la mia partner Ludmilla di nazionalità russa, ma residente in Italia da quasi dieci anni, abbiamo deciso di sposarci.
Avevamo fissato la data del matrimonio a giugno del 2021 e, in vista del matrimonio avevamo comprato casa, o meglio … Ludmilla aveva comprato casa, utilizzando il mio denaro che avevo spostato sul suo conto corrente pochi giorni prima della data del matrimonio.
Pochi giorni prima della data del matrimonio, dopo aver effettuato le pubblicazioni presso la casa comunale (la così detta promessa di matrimonio) ho effettuato un bonifico dal mio conto corrente al suo conto corrente, con la seguente causale: “donazione indiretta per l'acquisto della casa familiare a causa della promessa di matrimonio”.

Quattro giorni dopo Ludmilla si è recata dal notaio per il rogito di compravendita e pertanto la casa familiare, in vista del futuro matrimonio, è stata intestata a lei al 100%.
Il giorno prima della data del matrimonio, Ludmilla telefona ai miei genitori per annunciare che non ha più intenzione di sposarmi, perché è da sempre innamorata di un altro uomo e che non ha nessuna intenzione di “mollare” l'immobile che, a suo dire, le spetta di diritto dopo tutti questi anni di fidanzamento.

Caro avvocato, non staro a tediarla con tutte le problematiche avute con la sala ricevimenti prenotata già da due anni per la celebrazione del matrimonio, con la caparra perduta, con i regali dei parenti da restituire etc etc … veniamo al dunque:

a)ho diritto di annullare la donazione indiretta di denaro per l'acquisto della casa familiare, in vista di un matrimonio che non si è più celebrato?

b)cosa accade se a seguito della promessa di matrimonio viene acquistata un’abitazione con il denaro del fidanzato e il matrimonio non viene più celebrato? L’abitazione va restituita? Il denaro viene restituito?

b)la donazione di immobili, diretta oppure indiretta, rientra oppure no nel perimetro dell'articolo 80 del codice civile che prevede la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato celebrato.

c)qual è il termine per rivendicare la donazione fatta a causa del matrimonio non contratto per ragioni che nulla hanno a che vedere con la condotta di un promesso sposo?

d) aggiungo che la mia oramai ex partner non ha nulla di intestato, a parte questo appartamento, e che non avrebbe denaro a sufficienza per rimborsare quanto bonificato in suo favore, in occasione della donazione indiretta.

e)cosa prevede la più recente giurisprudenza?

 

RISPOSTA

 

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 29980 del 25 ottobre 2021, Sezione prima Civile, i doni tra i fidanzati, tra i quali anche la donazione, diretta o indiretta, di un’immobile, devono essere restituiti nel caso di mancata celebrazione del matrimonio.

La domanda finalizzata alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio, come previsto dall'articolo 80 del codice civile.

Nella fattispecie di cui alla suddetta ordinanza della Cassazione, il promesso sposo promuoveva azione giudiziaria contro la ex fidanzata e il venditore chiedendo al Tribunale civile di Taranto la revoca dell’atto di compravendita dell’immobile, secondo quanto previsto dall’art. 80 Codice Civile, per la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio non contratto, come nel tuo caso.

Il Tribunale di Taranto e la Corte di Appello di Taranto avevano respinto la domanda di restituzione della donazione indiretta dell'immobile, ritenendo non applicabile l'articolo 770 del codice civile, né tanto meno l'articolo 80 del codice civile, poiché la donazione di un immobile non sarebbe una liberalità d'uso, alla luce delle consuetudini sociali. Per “liberalità d’uso” si intendono le donazioni fatte per riconoscenza o in considerazione di particolari meriti del donatario. Non sono considerate liberalità d’uso le donazioni rese in occasione di servizi o in conformità agli usi (es. mance, regali di compleanno ecc.).

Secondo la Corte di Cassazione invece, anche la donazione diretta o indiretta di immobili, fatta in ragione di una promessa di matrimonio, deve essere ricondotta alle consuetudini sociali, poiché è frequente la fattispecie in cui i genitori dei fidanzati acquistano o ristrutturano immobili da destinare alla futura famiglia, oppure uno dei nubendi utilizza delle somme per acquistare o ristrutturare un immobile sempre allo scopo di destinarlo a dimora della futura famiglia.

Il fondamento giuridico dell’azione restitutoria di cui all'articolo 80 del codice civile rileva soltanto per i doni che siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e trovino la loro giustificazione esclusivamente in questa causa.
Nel momento in cui il giudice accerta il venir meno della causa donandi, ossia il futuro matrimonio poi non celebrato, si configura la caducazione dell’attribuzione di denaro alla donataria senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

In sintesi, hai diritto di agire in giudizio entro un anno dal rifiuto di celebrare le nozze da parte di Ludmilla, per chiedere al giudice del tribunale civile di retrocedere l'immobile attualmente intestato alla donataria, al donante (tu sei il donante relativamente alla donazione indiretta di denaro, mentre Ludmilla è la donataria).
Con sentenza del Tribunale civile, l'immobile sarà intestato a te, essendo tu in grado di dimostrare che il bonifico è stato effettuato a causa di un matrimonio che poi non si è più celebrato (risulta dalla causale del bonifico). Non hai diritto di chiedere il rimborso del corrispettivo della compravendita al venditore dell'immobile.
Non rappresenta un problema il fatto che Ludmilla non abbia sufficienti risorse finanziarie per restituire la donazione di denaro.
A disposizione per chiarimenti.

Ps. consiglio a tutti i fidanzati che donano denaro per l'acquisto di beni, in funzione di un futuro matrimonio, di indicare questa circostanza nella causale del bonifico oppure con scrittura privata sottoscritta da entrambi gli interessati.

Allego (nelle fonti) l'ordinanza della Cassazione n. 29980 del 25 ottobre 2021, Sezione prima Civile.
Cordiali saluti.

Fonti: