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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Da quando si applica il nuovo limite di 1.006,54 euro al pignoramento della pensione?
Egr. avvocato, vorrei chiederLe una consulenza in materia di innalzamento dei limiti di impignorabilità delle pensioni, di cui all'articolo 21-bis del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti Bis), norma prevista, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
Dal 22 settembre 2022, il limite di impignorabilità delle pensioni è collegato all’ammontare dell’assegno sociale e corrisponde al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale; fermo restando il limite minimo di 1.000 euro.
Prima della suddetta modifica, il settimo comma dell’articolo 547 del CPC prevedeva, come limite di impignorabilità, l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
A seguito della riforma, l’ammontare impignorabile (così detto minimo vitale) corrisponde
- per il 2022 a 936,22 euro;
- per il 2023 a 1.006,54 euro.
-ovviamente le pensioni di importo inferiore a 1.000 euro, sono impignorabili.
La mia domanda è la seguente: a quali pignoramenti si applica il nuovo limite del doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale?
Facciamo alcuni esempi:
a) atto di pignoramento presso terzi notificato all'INPS, da parte del creditore, prima del 22 settembre 2022 – ordinanza di assegnazione delle somme del tribunale civile dell'esecuzione, notificata dopo il 22 settembre 2022.
b) atto di pignoramento presso terzi notificato all'INPS, da parte del creditore, prima del 22 settembre 2022 – ordinanza del tribunale civile dell'esecuzione, notificata sempre prima del 22 settembre 2022.
Secondo la circolare INPS n. 38 del 3 aprile 2023, cosa dobbiamo intendere per procedimenti esecutivi ancora “pendenti” alla data del 22 settembre 2022, ai quali si applica il nuovo limite di impignorabilità della pensione, di 1.006,54 euro?
Da quando si applica il nuovo limite di 1.006,54 euro al pignoramento della pensione?
Grazie avvocato, resto in attesa di un Suo chiarimento.
RISPOSTA
Come funziona un pignoramento presso terzi del trattamento pensionistico e previdenziale erogato dall’INPS?
Quando l'INPS riceve un atto di pignoramento, provvede a verificare se il debitore indicato nell'atto percepisce una pensione. In caso affermativo, l’INPS accantona le somme dovute fino all’ammontare richiesto, trattenendole dagli importi erogati al debitore a titolo di pensione.
Successivamente all'INPS sarà notificata l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Giudice dell’Esecuzione, il quale disporrà se l’INPS deve versare le somme accantonate, quantificando l’ammontare delle somme da continuare eventualmente a versare fino al completamento dell’intero importo dovuto al creditore pignorante.
Tramite la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, l’INPS ci spiega che i nuovi limiti hanno efficacia dal 22 settembre 2022, nei confronti dei procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per procedimenti esecutivi “pendenti”, si intendono i procedimenti per i quali l'INPS non ha ancora ricevuto la notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme, al 22 settembre 2022.
Tanto premesso, nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) (atto di pignoramento presso terzi notificato all'INPS, da parte del creditore, prima del 22 settembre 2022 – ordinanza del tribunale civile dell'esecuzione, notificata dopo il 22 settembre 2022), l’INPS previa verifica degli importi accantonati fino a quel momento, ricalcolerà le somme trattenute, non più conformi ai nuovi limiti.
Potrebbe persino capitare che il debitore abbia diritto ad un rimborso da parte dell'INPS.
Gli accantonamenti trattenuti, dall’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022, rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione.
Gli accantonamenti a partire dal rateo pensionistico del mese di ottobre 2022, rispetteranno il nuovo limite di pignorabilità previsto dalla riforma, e pertanto potranno essere rimodulati o persino azzerati!
Nell'ipotesi di cui alla lettera b), ossia quando l'INPS ha ricevuto, in qualità di terzo debitore esecutato, la notifica dell’ordinanza di assegnazione, prima del 22 settembre 2022, l'Ente previdenziale continuerà ad applicare i precedenti limiti, anche se siamo nell'anno 2023!
Ricordo che il pignoramento della pensione, posto in essere in violazione dei divieti e dei suddetti limiti, è parzialmente inefficace; questa inefficacia può essere contestata dal debitore esecutato, con l'opposizione al pignoramento ex art. 615 del codice di procedura civile, oppure può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Limite di 1000 euro al pignoramento della pensione
Buongiorno,
Sono un pensionato e sulla mia pensione ho una trattenuta di 450 euro.
RISPOSTA
In base a quale titolo giuridico viene effettuata questa trattenuta?
Pignoramento presso terzi sulla pensione? Pignoramento da parte dell'agenzia delle entrate?
Resto in attesa di un tuo chiarimento.
E una di 200 euro per mantenimento familiare.
RISPOSTA
Nel senso che sei obbligato a versare in favore di un tuo familiare, un assegno mensile di mantenimento pari a 200 euro.
Ho inoltre una trattenuta del quinto di 350 euro e una di 100 per prestiti.
RISPOSTA
La trattenuta di 100 euro mensili, in realtà è una cessione volontaria finalizzata ad ottenere un prestito personale.
Per cui ricevo circa 750 euro, la domanda è: con la nuova legge che fissa a 1000 euro il minimo impignorabile l’Inps deve adeguarmi la somma pensionistica agendo sulle due ultime trattenute, cioè 350 e 100?
Grazie
Cordiali saluti
RISPOSTA
È aumentata a mille euro la soglia fino alla quale non è possibile procedere con il pignoramento della pensione.
Il limite dell’impignorabilità è salito di 300 euro rispetto ai precedenti 700 euro.
La modifica è stata prevista dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvato recentemente.
ATTENZIONE: ai fini dell'applicabilità del nuovo limite di 1.000 euro, dobbiamo fare riferimento al momento dell’ordinanza di assegnazione emessa successivamente alla data di entrata in vigore della riforma (22 settembre 2022, giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione).
Se l'emissione dell'ordinanza di assegnazione è antecedente al 22 settembre 2022, non si applica il nuovo limite di 1000 euro al pignoramento della pensione.
In base a quello che mi scrivi, abbiamo due trattenute derivanti da pignoramento presso terzi (pignoramento della pensione) e due trattenute che non hanno nulla a che vedere con un pignoramento presso terzi:
-100 euro cessione volontaria per ottenere un prestito
-200 euro condanna al mantenimento di un familiare
Se sommiamo il residuo della pensione, ossia 750 euro, al suddetto importo di 300 euro, superiamo la soglia di 1.000 euro, rendendo inapplicabile la normativa del decreto aiuti bis.
L’articolo 21-bis del Decreto Aiuti Bis convertito in Legge (Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Legge Aiuti bis n. 115/2022) infatti, non cambia le regole per la pignorabilità della parte eccedente i 1.000 euro.
L’importo superiore alla nuova soglia di 1000 euro è pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge. La pignorabilità della pensione è ammessa:
-per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
-nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni;
-in eguale misura per ogni altro credito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 5 agosto 2022, n. 111 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
- DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
- Circolare INPS n. 38 del 3 aprile 2023 - Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c.