Spostamento cavi elettrici all'esterno facciata abitazione





Buongiorno, siamo proprietari di una casa che sorge dietro ad una cascina.
La nostra abitazione ha gli impianti elettrici e telefonici passanti sulla facciata della casa affiancata alla nostra, ormai da tempo immemore (anni 60). Tale servitù è nata dalle esigenze dei gestori di elettricità e linea telefonica, in quanto il fondo su cui sorge la mia casa risulta essere intercluso tra altre abitazioni ed i contatori sono situati in una piccola strada comune che serve per raggiungere le varie abitazioni.

RISPOSTA

La servitù di elettrodotto è nata a seguito di un'autorizzazione amministrativa, costitutiva appunto della servitù. Stesso discorso per la servitù relativa ai cavi telefonici.



Finora non c'è mai stata alcuna esigenza di spostare gli impianti, in quanto esistevano ottimi rapporti con i vicini del fondo servente.
Da gennaio 2023 abbiamo però dei nuovi vicini di casa che pretendono che noi richiediamo lo spostamento dei suddetti fili oggetto di servitù.

RISPOSTA

Spetta al proprietario del fondo servente, chiedere lo spostamento dei cavi all'ente proprietario degli stessi. I cavi non sono di proprietà dell'utente, ma della società che gestisce la relativa utenza



Come potremmo procedere?

RISPOSTA

Deve procedere il proprietario del fondo servente, ossia il vostro vicino.



Hanno il diritto di imporci lo spostamento degli impianti?

RISPOSTA

No.
L'ente proprietario dei cavi verificherà innanzitutto la fattibilità di questo spostamento.
L'esercizio della servitù di elettrodotto deve comunque essere posto in essere con il minor aggravio per l’immobile dove si istallano i cavi.



I vicini sostengono che la servitù dovesse essere a suo tempo nata attraverso un rogito e, quindi, non è valida;

RISPOSTA

Le servitù di elettrodotto sono previste direttamente dalla legge e hanno origine a seguito di provvedimento amministrativo, avente natura sostanziale di autorizzazione.
La servitù di elettrodotto è regolata dal codice civile e dal Regio decreto dell’11 dicembre 1933, n. 1775, dalla legge del 13 dicembre 1964, n. 1341 e dalla legge del 28 giugno 1986, n. 339. Ai sensi dell’art. 1056 del codice civile, ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche.
Ai sensi dell’art. 119 del regio decreto n. 1775 del 1933, ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente.
Il trasferimento di luogo per l’esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dal titolare del fondo servente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al titolare della servitù, come previsto dall'articolo 1068 del codice civile.
Considera inoltre che le servitù sono oggetto di usucapione per esercizio continuato ultraventennale delle stesse. L’articolo 1031 del codice civile prevede che la servitù possa essere costituita per usucapione, a condizione che si tratti di una servitù apparente ossia quelle per il cui esercizio sono necessarie opere visibili e permanenti.



In realtà, essendo tale servitù nata da un'esigenza dei gestori, secondo noi la stessa è valida.

RISPOSTA

E' certamente valida.



Sapreste darci indicazioni su come procedere? Dovremmo richiedere una loro dichiarazione scritta inerente la richiesta di spostamento degli impianti?

RISPOSTA

Spetta ai vicini chiedere lo spostamento dei cavi all'ente proprietario degli stessi. Voi semmai, vi limiterete a dichiarare per iscritto che non avete nulla in contrario allo spostamento delle condutture elettriche e telefoniche.



I costi sarebbero quindi a loro carico?
Ringraziandovi anticipatamente, inviamo cordiali saluti.

RISPOSTA

, perché si tratta di una richiesta motivata esclusivamente da ragioni di carattere estetico relative al loro fabbricato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: