Illegittima installazione di wall box ricarica elettrica delle auto





Buonasera gentile Avvocato: io risiedo stabilmente in un consorzio a pochi km da Roma, consorzio composto esclusivamente da villette mono/bifamiliari. La persona che vive dal lato opposto della strada in cui abito, ha deciso proditoriamente di installare sul muro di cinta delle sua proprietà, sul lato esterno, cioè a fianco della strada (consortile non comunale) a senso unico, una wall box, un apparecchio per la ricarica elettrica delle auto (a sue spese).

RISPOSTA

Questa persona ha utilizzato, senza averne titolo giuridico, una porzione di strada consortile, sottraendola all'uso da parte degli altri comunisti, per farne un utilizzo personale, in violazione dell'articolo 1102 del codice civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Ha alterato la destinazione di quel tratto di strada consortile, impedendo gli altri comunisti di “farne parimenti uso secondo il loro diritto”.



In quel punto la strada si allarga di quel tanto da rendere sufficiente il parcheggio di un paio di automobili, senza che queste interferiscano con l'entrata/uscita della proprietà in questione e così è stato per tanti anni, sia con mezzi di servizio (visitatori, posta, rifiuti, trasportatori, manutenzione luce pubblica...) sia, con la mia stessa auto.

RISPOSTA

Immagino che si configuri anche un problema di sicurezza e di pericolo per la salute degli abitanti, pensa al passaggio di un'ambulanza … non saprei se è ancora possibile il passaggio di un'ambulanza!



Purtroppo però dal giorno dell'installazione della wall box mi è stato chiesto, anche con toni fin troppo perentori, di non posteggiare la mia macchina in nessun caso in quella piccola area ormai adibita a loro uso esclusivo. A questa richiesta, rispondevo, che avrei parcheggiato la vettura ogni volta che avessi trovato sufficiente spazio visto che la strada è di tutti, essendo per giunta, l'unica possibilità per chi necessita entrare ed uscire da quella parte del consorzio o, come nel mio caso è chiaro, per raggiungere la mia abitazione.

RISPOSTA

Immagino che il consorzio abbia un regolamento interno che disciplina l'utilizzo degli spazi comuni, in particolare delle strade consortili e della facoltà di parcheggiare i veicoli.



Ricordavo inoltre che sono più di 23 anni che risiedo in quel luogo e la strada è sempre stata lì, anche e purtroppo con le identiche buche... cresciute...! L'ultima "trovata" per arrogarsi l'esclusivo diritto di "parcheggio/ricarica" consiste nel dichiarare che quel fazzoletto di strada gli appartiene, anche se il muro di cinta della proprietà è posto un paio di metri indietro, rispetto al fianco della strada stessa, creando appunto lo spazio sfruttabile per la sosta.

RISPOSTA

L'onere della prova relativo alla proprietà esclusiva di quel tratto di strada, è interamente ed esclusivamente a tuo carico, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile.
Questa norma stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. Come dimostrare la proprietà esclusiva di quel tratto di strada ? Attraverso il rogito di acquisto della villa in questione.
In base al rogito di compravendita, risulta forse che il vicino ha acquistato anche la proprietà esclusiva di quel tratto di strada?
Oppure il titolo si può dimostrare, in base al possesso ultraventennale di quello spazio, ossia per usucapione ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile.
Tra 20 anni, il vicino potrà dire di avere usucapito quel tratto di strada … ma non adesso …



I Vigili urbani da me interpellati, mi hanno detto che non è cosa riguardante il Comune, bensì di far riferimento all'Amministratore, il quale d'altronde, è un buon amico della famiglia interessata e che, secondo me, forse avrebbe dovuto indire una riunione dei consorziati, visto che si parla di una innovazione che riguarda tutti gli abitanti (uti cives) ed invece sembra essere rivolta all'uti singuli....

RISPOSTA

Confermo che la competenza non è comunale.
Confermo che l'amministratore non si è comportato con la diligenza professionale che ci saremmo aspettati da lui.



Ad esempio il camion della Ditta che mi rifornisce di gas ad uso domestico (cucina, acqua, riscaldamento), data la presenza delle automobili in ricarica, non riesce a far manovra per entrare nella mia proprietà , e conseguentemente non può dar luogo allo scarico necessario.

RISPOSTA

A questo punto, sarebbe persino inutile auspicare l'intervento dell'amministratore, pertanto occorre procedere con ricorso al tribunale civile per l'esercizio dell'azione possessoria di reintegrazione di cui all'articolo 1168 del codice civile, da parte del singolo comunista (Cassazione civile sez. II sentenza del 19 maggio 2014 n. 10968).
L'azione avrà ad oggetto lo spazio sottratto, evidenziando tutte le ragioni di sicurezza annesse e connesse alla sottrazione: “L’art. 1102 del codice civile, pur consentendo ad un comproprietario l’utilizzazione della cosa comune anche in un modo particolare e più intenso rispetto alla generalità dei comproprietari, pone tuttavia il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ed esclude che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari” (Cassazione civile , sez. II, sentenza del 30 marzo 2009 , n. 7637).
L'azione possessoria (caratterizzata da particolare celerità) può essere chiesta al tribunale civile, tramite ricorso, entro un anno dallo spoglio.
Occorre l'assistenza tecnica di un avvocato, per la presentazione del ricorso al tribunale civile.



In conclusione, Avvocato, volevo chiederLe se possa ritenere che ci siano delle possibilità di "raddrizzare" la situazione o che io debba capitolare davanti, a quella che giudico una prepotenza, che per mie importanti ragioni familiari, mi mette in grave difficoltà.
Cordialità

RISPOSTA

Procedi con ricorso al tribunale civile per l'azione di reintegrazione nel possesso dello spazio. Il vicino sarà condannato alla rimozione del manufatto, nonché al pagamento di tutte le spese processuali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca