Cosa si intende per maggioranza intervenuti nel condominio costituito da tre condomini
Buonasera.
Un condominio minimo, costituito da soli tre condomini, due dei quali proprietari di 2 locali commerciali a piano terra aventi superficie catastale di 50 mq cadauno, ed un condomino, proprietario di una unità residenziale di 144 mq, dovrebbe eseguire i lavori previsti dal Superbonus 90%. Nell'assemblea condominiale straordinaria, in 2° convocazione è presente solo il condomino dell'unità immobiliare residenziale, favorevole ai lavori di cui al Superbonus. Vorrei sapere se l'assemblea è da ritenersi valida, in quanto l'unico condomino presente rappresenta 1/3 delle teste e sicuramente più di 333 millesimi.
Tale delibera risulta legittima, se in essa vengono deliberati i lavori del superbonus 90%? Cordiali saluti.
In attesa le porgo cordiali saluti.
No.
La delibera non risulterebbe legittima, a causa dell'assenza della “maggioranza degli intervenuti”.
Se c'è un solo intervenuto, non ci può essere maggioranza degli intervenuti …
Se si presentano in due, il primo esprime voto favorevole ed il secondo voto contrario, non ci può essere maggioranza degli intervenuti …
Ricordo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi Superbonus 90% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (333 millesimi). L’articolo 119, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 34/2020 prevede quanto segue:
“Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art.121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio…”
A conferma del quorum troviamo l’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991: «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia… le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.