Assemblea comproprietari per autorizzare i lavori di ordinaria manutenzione





Buonasera mi chiamo Giuseppe.
Insieme ad altre 4 persone abbiamo un terreno in comproprietà.
Questo terreno è così suddiviso:
tre persone posseggono il 75% praticamente il 25% a testa le altre due persone posseggono in due il 25% e cioè il 12,5% a testa, ed io appartengo ad una delle due che posseggono il 12,5%..
Negli anni precedenti un proprietario con il 25% si occupava della gestione della pulizia del terreno e dopo mandava il conto a tutti i comproprietari in pro quota, con eventuale fattura se richiesta. Negli ultimi 2 anni se ne stanno occupando 3 comproprietari differenti dal solito degli altri anni ,fra i quali due comproprietari posseggono il 25% a testa e il terzo il 12,5%.
Quest'anno i comproprietari sopracitati sembra che si siano coalizzati hanno fatto pulire il terreno e non hanno mandato il conto.
Il sottoscritto incuriosito ha mandato varie mail richiedendo il conto per la mia quota parte , e richiedendo la fattura.
Quando ho visto che non rispondevano ho mandato non le solite email ma una PEC ed è lì che ho capito che 3 di questi comproprietari mi hanno bloccato l'email e così non gli posso più scrivere email.
I signori che sono in 3 hanno il 62,5% di comproprietà di questo terreno, mentre io ho il 12,5% e l'altro comproprietario il 25%.
Mi chiedo se i signori con il 62,5% hanno il diritto di coalizzarsi, di fare i lavori di ordinaria manutenzione senza dare nessuna rendicontazione e di bloccare l'email agli altri.
Mi chiedo anche se chi possiede una minor quota ha diritto ad essere interpellato ed avere una rendicontazione di tutto ciò che succede in un terreno in comproprietà anche se si tratta di ordinaria manutenzione.
Grazie

RISPOSTA

Hai diritto di essere preventivamente interpellato e, in caso di compartecipazione alla spesa, di avere una rendicontazione a posteriori, delle opere di manutenzione ordinaria poste in essere dal comproprietari di maggioranza.
La norma che prevede questo diritto è l'articolo 1105 III comma: “Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”.
Se è vero che sei tenuto, ai sensi dell'articolo 1104 del codice civile, a contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza calcolata secondo il valore delle loro quote, è anche vero che hai diritto di servirti della cosa comune, ai sensi dell'articolo 1102 I comma del codice civile, nonché di concorrere nella sua amministrazione, in un'ottica di massima trasparenza e democrazia.
Tutto questo vale anche in caso di ordinaria manutenzione.
Per autorizzare i lavori di ordinaria manutenzione, occorre fare un'assemblea dei comproprietari, convocandoli tutti preventivamente, con congruo anticipo.
Art. 1102 del codice civile. (Uso della cosa comune).
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Art. 1104 del codice civile. (Obblighi dei partecipanti).
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
Art. 1105 del codice civile. (Amministrazione).
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: