Cumulo pignoramento del quinto dello stipendio con l’ordine di pagamento al datore di lavoro di pagare il coniuge separato





Egr. avvocato Bruno, sono un marito separato legalmente ed il giudice del tribunale civile, con sentenza di separazione giudiziale, ha ordinato al mio datore di lavoro di pagare direttamente a mia moglie, l'assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili. Il mio stipendio è pari a 1200 euro e sono un pubblico dipendente. Siccome ho acculato debiti con varie finanziarie, mi chiedo se il mio stipendio sia pignorabile ed in quale misura, considerato il precedente ordine di pagamento emesso dal giudice della separazione.

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dall'articolo 156 comma 6 del codice civile, il tribunale civile può ordinare al terzo (in questo caso il datore di lavoro del coniuge separato), obbligato nei confronti del coniuge debitore, di pagare direttamente al coniuge avente diritto all'assegno, l'importo dovuto a titolo di mantenimento.
Tuttavia evitiamo di confondere il pignoramento del quinto dello stipendio (pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 543 del codice civile), con l’ordine di pagamento diretto nei confronti di tua moglie, avente diritto al mantenimento a seguito della separazione.
Questo tipo di ordine non è soggetto ad alcun limite del “quinto pignorabile”, essendo il giudice stesso a stabilire la somma che il datore di lavoro deve pagare, previa idonea valutazione del contesto.
Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2021, n. 24051, è possibile cumulare la trattenuta del quinto dello stipendio, a seguito di un pignoramento presso terzi, con l’ordine di pagamento al datore di lavoro di pagare direttamente il coniuge – creditore.
Pertanto, nella tua fattispecie concreta, in caso di pignoramento, la quota dello stipendio pignorata dalla società finanziaria sarà pari a 240 euro mensili, ossia il quinto di 1200 euro.
L'ordine di pagamento di 200 euro si cumulerà con il quinto pignorato, pari a 240 euro.
Al marito, nella migliore delle ipotesi, resteranno soltanto 760 euro mensili (1200 – 240 – 200 = 760 euro).



Cosa accade quando si supera il quinto pignorabile dello stipendio?

RISPOSTA

Ci troviamo dinanzi ad un'ipotesi di nullità del pignoramento che deve essere fatta valere entro il giorno dell’udienza in cui il Giudice dell’Esecuzione dovrà provvedere all’assegnazione nei confronti del creditore pignorante delle somme pignorate al terzo.
In sintesi, secondo l'articolo 545 del codice di procedura civile:
-lo stipendio è pignorabile nei limiti del quinto
-nell'ipotesi di crediti alimentari, la misura del pignoramento è decisa dal presidente del tribunale civile
-in caso di pignoramenti contestuali per crediti di natura diversa, è possibile pignorare una quota superiore al quinto dello stipendio, senza tuttavia superare la metà, ossia il 50% dello stipendio.
Quale natura giuridica possono avere i crediti per cui si procede al pignoramento?
1)Crediti privati: fornitori, canone di locazione, finanziarie etc etc
2)Crediti alimentari: assegno di mantenimento ex art. 156 del codice civile, assegno divorzile etc etc
3)Crediti per imposte ovvero altre somme di denaro dovute allo Stato
Attenzione ai limiti in caso di pignoramento dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate:
1. 1/10 dello stipendio se l’importo del reddito mensile non supera i 2.500 euro;
2. 1/7 dello stipendio se l’importo del reddito mensile non supera i 5.000 euro;
3. 1/5 dello stipendio se l’importo del reddito mensile supera i 5.000 euro.
Cosa accadrebbe nel caso in cui perdessi il posto di lavoro?
Cesserebbero gli effetti sia dell'ordine di pagamento che del pignoramento dello stipendio.
Anche la NASPI è pignorabile nella misura del quinto, ma soltanto di quanto eccede dall’assegno sociale, oltre un aumento della metà (il minimo vitale).
Il minimo vitale non si applica in caso di pignoramento dello stipendio.
Infine, la cessione volontaria del quinto dello stipendio, anche se antecedente al pignoramento, non limita l'importo pignorabile previsto dalla legge.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: