Dichiarazione condomino di esonero da responsabilità per controlli agenzia entrate superbonus 110%
Buongiorno. Vorrei capire come ci si può opporre al pagamento dei lavori deliberati in assemblea. La vicenda, che ha del surreale, verte sulle tante promesse che il General Contractor e l'amministratore hanno fatto in più di 3 anni, senza alcuna remora, raccontando bugie su bugie, una dietro l'altra. Ci hanno fatto votare in estate, quando c'era poca gente, per poter acquisire deleghe dai condomini e avere la maggioranza. Prima del voto c'è stata l'approvazione della nomina dell'amministratore, che è stata rifiutata una prima volta, ma che (STRANAMENTE....) è stata fatta rivotare un seconda volta (ma è legale?) ed è stato confermato l'amministratore in carica per "fare avviare i lavori". Io e altri abbiamo votato no all'amministratore e soprattutto alla delibera di inizio lavori. Hanno promesso e ripromesso che nel giro di poche settimane (fine agosto 2023) avrebbero posto i ponteggi e iniziato i lavori, ma solo verso la fine di ottobre si è visto uno straccio di contratto, con nessuna tutela per il condominio e tutte le garanzie per l'impresa, contratto senza pagine firmate, con firma solo sull'ultima e non su carta intestata.
Le promesse fatte al momento di approvare i lavori erano che avrebbero eseguito il 30/40% dei lavori entro il 31/12/2023 per rientrare nella detrazione del 110% e il rimanente 70% dei lavori nel 2024. Di questi l'impresa dovrebbe ricevere il 70% dallo stato e il restante (30% dei lavori eseguiti nel 2024) a carico dei condomini (FALSO).
Abbiamo scoperto che la Cilas depositata "con errori" entro il 18/11/2022, ha avuto approvazione solo a fine settembre 2023 (FALSO), quando a febbraio ci ha assicurato che la Cilas era stata approvata.
Il 28 ottobre, hanno cominciato ad attrezzare il cantiere, montando una gru che nel progetto non era neppure prevista, con la scusa di farci un favore per finire il prima possibile, ma sempre a carico nostro.
Abbiamo saputo solo da poco dell'obbligatorietà del fondo speciale, di cui volutamente siamo stati tenuti tutti all'oscuro, altrimenti non si sarebbe mai votato a favore dei lavori.
E questa sembra sia una enorme irregolarità.
L'importo del progetto ultimo (dello scorso anno...) era di 2.700.000 € circa, ma sul pannello fuori dal condominio hanno scritto lavori per €2.100.000, e risulta alquanto strano, penso.
Il Direttore dei Lavori è il fratello del Titolare dell'impresa esecutrice, in subappalto al General Contractor.
È anche CSE/CSP, RL, tutto insomma.
Come può dire che l'impresa del fratello non ha fatto bene qualche lavoro?
Ma è legale?
Il condominio è guidato da una cosca di personaggi che plagiano gli anziani che vi abitano da 50 anni e più, per cui fermare ora i lavori diventa complicatissimo dal punto di vista delle relazioni, poiché siamo già arrivati alle minacce alle persone che come me, non vogliono avere grane con l'Agenzia delle Entrate o con altri enti di monitoraggio.
La domanda è: come faccio a non pagare i lavori per niente e non avere alcuna responsabilità legale, fiscale e giudiziaria? La ringrazio molto per la risposta che potrà fornirmi, nella speranza che possa esserci una via di fuga da questa orrenda situazione in cui ci hanno trascinati.
Se nella prossima assemblea (28/11/2023) evidenzio che la delibera nella quale si è votato per firmare il contratto, è nulla per mancata costituzione del fondo speciale (art. 1135 del Codice civile), avendo votato contro l'esecuzione dei lavori e la firma del contratto, io mi dichiaro esonerato da qualsivoglia responsabilità civile, penale e giudiziaria (lo faccio scrivere sul verbale), essendo senza scadenza l'opposizione per nullità della delibera, posso non pagare le spese straordinarie ripartite e pertanto, non accollarmi alcuna responsabilità verso l'Agenzia delle Entrate? In questo modo, avrò sempre lo strumento legale per non pagare eventuali decreti ingiuntivi e oppormi senza alcuna conseguenza?
Questo è quanto mi occorre sapere.
Mille grazie per celere risposta.
Cordiali saluti.
La più recente granitica giurisprudenza di merito e di Cassazione statuisce che l'approvazione in assemblea condominiale di lavori straordinari, senza la previa costituzione di un fondo speciale rende nulla la delibera assembleare condominiale (Tribunale di Bergamo con sentenza numero 1348 pubblicata il 22 giugno 2023). Il fondo speciale è obbligatorio ai sensi dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, del codice civile. Anche secondo la Corte di Cassazione, la costituzione preventiva di questo fondo è condizione di validità della delibera approvativa delle opere manutentive straordinarie dell'edificio (sentenza della Cassazione n. 9388/2023). Tanto premesso, quali effetti giuridici potrebbe mai avere una delibera assembleare nulla?
Nullità significa inesistenza giuridica della delibera, assenza di effetti nei confronti dei condomini e dei terzi, possibilità di impugnarla in qualunque momento, anche se scaduto il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1137 del codice civile.
Avendo votato contro l'esecuzione dei lavori, potresti legittimamente eccepire la nullità della delibera in ogni momento.
In ossequio al principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1175 del codice civile, farai verbalizzare dal segretario, durante la prossima assemblea, a futura memoria, quanto segue:
“stante la nullità della precedente delibera assembleare del xx/xx/xxxx, mi dichiaro esonerato da qualsivoglia responsabilità civile, penale e giudiziaria, preannuncio di non essere tenuto a pagare le spese straordinarie così come ripartite e pertanto, non risponderò degli esiti di qualsiasi controllo ex post, da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
Non è necessario impugnare la delibera nulla con atto di citazione al tribunale civile, per eccepire la nullità della stessa, essendo priva di effetti giuridici; tuttavia, nella denegata ipotesi in cui l'amministratore ti dovesse notificare un decreto ingiuntivo, per obbligarti al pagamento della relativa quota di spese straordinarie, dovrai procedere con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, per chiedere al tribunale civile di dichiarare questa nullità con sentenza di revoca del precedente decreto ingiuntivo.
Dal punto di vista logico – giuridico il tuo ragionamento è impeccabile, tuttavia nella denegata ipotesi in cui dovessi ricevere un decreto ingiuntivo dall'amministratore di condominio, saresti costretto a fare opposizione allo stesso, tramite atto di citazione al tribunale civile, entro 40 giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile:
“l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1135, 1137, 1175 del codice civile
- Art. 645 del codice di procedura civile