2 Consulenze:
1 - Notifica giudice tutelare autorizzazione rinuncia eredità minore reclamo al tribunale giudice
Una erede, con una minore, avendo rinunciato all'eredità del Padre ha presentato al Giudice Tutelare istanza per la conferma della rinuncia anche per l'erede.
RISPOSTA
I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni, anche in caso di ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità.
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti ha, confermato la rinuncia all'eredità anche per la minore
RISPOSTA
Ha emesso il decreto di autorizzazione alla rinuncia all'eredità.
Contro questo decreto di autorizzazione si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che si pronuncia in camera di consiglio.
Secondo l'articolo 739 del codice di procedura civile, il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Tale provvedimento a chi deve essere notificato?
Grazie
RISPOSTA
A tutte le ulteriori ed eventuali parti processuali che hanno partecipato al procedimento di autorizzazione alla rinuncia all'eredità, affinché possano impugnarlo con reclamo, entro 10 giorni dalla notifica.
Se non ci sono altre parti processuali, ossia se hanno preso parte al procedimento in camera di consiglio soltanto la madre, in nome e per conto della minore, non dovrà essere posta in essere nessuna notifica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Minore chiamato all’eredità che l'ha accettata con beneficio di inventario, non può fare rinuncia.
Questione annosa.
Quesito: l’eredità passiva è stata accettata con beneficio di inventario da un soggetto maggiorenne. Successivamente è stata accettata anche dalla nipote di tredici anni tramite il curatore, con beneficio di inventario nel 2024 ad oggi visto la passività dell’asse ereditario. I genitori vorrebbero fare un’istanza congiunta per far rinunciare alla bambina l’eredità accettata con beneficio di inventario.
Può la bambina che ha accettato con beneficio di inventario nel 2024 oggi fare istanza per rinunciarci?
RISPOSTA
Assolutamente no.
A prescindere dalla maggiore o minore età, una volta che si accetta l'eredità, con o senza il beneficio d'inventario, non è più possibile rinunciare alla stessa.
A conferma, allego apposito decreto del tribunale di Treviso – Volontaria Giurisdizione - che ha avuto modo di ribadire un principio cardine, secondo cui il chiamato all’eredità che abbia accettato l’eredità, seppur con beneficio di inventario, non può più rinunziarvi.
Anche nell'ipotesi sottoposta all'attenzione del Tribunale di Treviso, si tratta di un minore che ha accettato con beneficio di inventario.
E' vero semmai il contrario: chi ha rinunciato all'eredità, può successivamente accettarla, se nel frattempo gli altri chiamati all'eredità non hanno già accettato la sua quota.
Ai sensi dell'articolo 525 del codice civile, “fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 525, 739 del codice di procedura civile
