Ripartizione spese per cancello automatizzato tra condomini proprietari
Ho acquistato un appartamento che ha un diritto di passaggio carraio e pedonale per raggiungere il C/6 di mia proprietà pari a 11/1000.
RISPOSTA
Si tratta di un appartamento ubicato all'interno di un fabbricato condominiale; anzi per la precisione, sia l'appartamento che l'unità immobiliare catastalmente identificata come C/6, sono all'interno del condominio.
Ora, si è reso necessario sostituire delle parti del cancello automatizzato e, vogliono che contribuisca alla spesa in parti uguali.
RISPOSTA
Si tratta di un cancello automatizzato da utilizzare anche per avere accesso alla tua unità immobiliare C/6.
La ripartizione in parti uguali, relativamente a questa fattispecie condominiale, non è prevista in nessuna norma di legge.
La ripartizione deve avvenire secondo le tabelle millesimali generali, ai sensi dell'articolo 1123 I comma del codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
A mio avviso con il solo diritto di passaggio non dovrei corrispondere nulla se non per buonsenso al massimo una suddivisione per i millesimi di mia proprietà.
RISPOSTA
Devi contribuire secondo le tabelle millesimali, in quanto il cancello automatizzato è pur sempre un bene del condominio di cui fai parte.
E' ovvio che se il cancello fosse utilizzato soltanto da alcuni condomini, dovrebbero contribuire soltanto questi condomini che ne traggono utilità, ma sempre in proporzione ai millesimi, in ossequio al comma 3 dell'articolo 1123 del codice civile: “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”
Chiedo inoltre, riguardo la spesa della corrente del cancello, la spesa del giardiniere o di qualsiasi manutenzione rivolta a quei mappali di cui io ho solo il diritto di passaggio, sono tenuta sostenere la spesa?
Se così fosse, in quale percentuale?
RISPOSTA
Se il cancello, il giardino ed in generale questi mappali fanno parte del condominio, devi partecipare in ragione dei millesimi. Anzi dovrebbero contribuire soltanto i condomini che ne traggono utilità, ma sempre in proporzione ai millesimi.
Esaminiamo adesso l'ipotesi inversa: se il cancello, il giardino ed in generale questi mappali appartengono ad un soggetto differente rispetto al condominio (ad esempio un altro condominio), devi partecipare in ragione del beneficio / vantaggi che ottieni da questi lavori manutentivi e/o conservativi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1069 del codice civile.
In quest'ultimo caso, trattandosi di cancello ubicato presso un altro condominio, non sarebbe possibile utilizzare i millesimi.
Quali millesimi poi?!
La spesa del cancello dovrebbe essere ripartita in proporzione dei rispettivi vantaggi.
È ovvio che il vantaggio dei proprietari del cancello è superiore rispetto al tuo vantaggio (vantaggio del titolare del solo diritto di passaggio), pertanto non sarebbe nemmeno corretto dividere la spesa in parti uguali.
A mio parere, dovresti pagare meno degli altri interessati, perché il tuo vantaggio è inferiore al vantaggio degli altri proprietari del cancello.
Facciamo un esempio concreto.
Tu pagherai una quota pari a 50% della singola quota che pagherà il proprietario del cancello.
Ad esempio: spesa complessiva pari a 100 euro e ci sono 4 persone interessate alla spesa, tre proprietari del cancello e poi ci sei tu che hai diritto di passaggio.
Tu pagherai 14,02 euro, mentre gli altri pagheranno 28,66 euro.
A mio parere, in caso di vertenza dinanzi al giudice di pace, questa sarebbe probabilmente la sentenza.
Non dovresti pagare nulla riguardo tutto il resto; non vedo quale interesse o vantaggio potresti mai avere dalla manutenzione di questo giardino che non ti appartiene!
Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1069, 1123 del codice civile
