Menu Principale

  • Home
  • Istruzioni d'uso
  • Avvocato on line
  • Assistenza fiscale on line
  • Richiedi Consulenza Legale
 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Dettagli
Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Il creditore che stipula una transazione parziale con un solo debitore obbligato in solido, rinuncia alla solidarietà passiva





Michele, Luigi e Giulio, tra amici, acquistano una cucina da un mobilificio locale, la società Y, da destinare all’appartamento che hanno appena acquistato, profittando del calo congiunturale del mercato, nel comune di Ariano Irpino.
Alla consegna i tre amici risultano ancora debitori, a titolo di corrispettivo per la cucina, di una somma pari ad € 9.000,00.
Tuttavia, non intendono provvedere al saldo contestando numerosi vizi nell’esecuzione della prestazione del mobilificio.
Il mobilificio insiste per il pagamento, salvo poi accordarsi con il solo Giulio – amico dei titolari della ditta – e senza consultare gli altri, per la definizione in via transattiva della vicenda, dietro pagamento, da parte del Giulio, di € 2000. La sommaria e sciatta scrittura transattiva evidenzia come l’accordo abbia ad oggetto “il debito di Giulio relativo al contratto di acquisto della cucina per la casa di Foggia”.
Luigi e Michele chiedono ad un legale quali condotte risulta conveniente attivare a fronte di tale scrittura.

RISPOSTA

Michele, Luigi e Giulio hanno acquistato una cucina dal mobilificio locale e pertanto al momento del perfezionamento del contratto di compravendita è sorta un'obbligazione di natura contrattuale pari al corrispettivo di vendita.
Gli acquirenti hanno verosimilmente versato un acconto (l'importo dell'acconto non è precisato) al momento del perfezionamento del contratto di compravendita della cucina, pertanto risultano debitori nei confronti del venditore, per un importo pari al saldo dovuto sulla base del contratto, ossia 9.000 euro. Il saldo dovrà essere pagato successivamente al montaggio della cucina presso l'immobile di proprietà dei tre amici, da parte dei tecnici incaricati dal mobilificio.

L'articolo 1294 del codice civile introduce un principio fondamentale in materia di obbligazioni, affermando quanto segue: in caso di presenza di più debitori (come nel caso descritto), l'obbligazione si presume essere solidale salvo che il titolo non disponga diversamente Secondo il suddetto articolo 1294 del codice civile, i condebitori Michele, Luigi e Giulio sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo contrattuale non risulta diversamente.
Siccome gli acquirenti sono tenuti in solido, gli stessi ai sensi dell'articolo 1292 del codice civile, “sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”; si tratta della così detta solidarietà passiva.

Sorgono contestazioni relative al corretto adempimento della prestazione oggetto del contratto (vizi nell’esecuzione della prestazione del mobilificio), tuttavia il venditore firma una transazione soltanto con un debitore in solido, ossia con Giulio (una transazione parziale).
Quali effetti giuridici, in caso di transazione stipulata dal creditore con un singolo debitore obbligato in solido?
Secondo l'articolo 1304 del codice civile, “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. La norma si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale, pertanto non è inerente alla presente fattispecie parziale, avente ad oggetto “il debito di Giulio relativo al contratto di acquisto della cucina per la casa di Foggia”.

In questo caso il condebitore Giulio ha effettuato la transazione limitatamente alla propria quota.
Qual è la quota debitoria di Giulio?
La quota di Giulio, in riferimento ai rapporti interni tra debitori, è pari a 3000 euro (9000 / 3 = 3000), ai sensi dell'articolo 1298 II comma del codice civile: “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2426/2024), il creditore che decide di stipulare una transazione parziale, rinuncia in tal modo alla solidarietà passiva. Con la suddetta ordinanza n. 2426 del 2024, la Corte di Cassazione ha evidenziato che tali conclusioni trovano fondamento normativo, negli artt. 1304 e 1311 del codice civile, che regolano gli effetti giuridici della transazione parziale.
L’art. 1304, primo comma, codice civile dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”; tale norma riguarda unicamente la “transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”.
Ha argomentato la Corte di Cassazione, che “poiché nel caso in esame la transazione era parziale, nessun margine di approfittamento poteva sussistere a favore degli altri debitori”. Il ragionamento logico giuridico dell'ordinanza n. 2426/2024 è perfettamente applicabile anche alla presente fattispecie. Secondo la Corte infatti, si rileva quanto segue: “d’altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se, infatti, il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l’effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l’intero”.
La sentenza si conclude con la seguente affermazione: “il creditore che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se, come nel caso in esame, all’esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei due debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto, altri che la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva”.

Tanto premesso, applicando il suddetto principio giurisprudenziale alla presente fattispecie, possiamo affermare quanto segue: tramite la transazione parziale con il solo Giulio, il mobilificio ha rinunciato alla solidarietà passiva, motivo per cui non potrebbe più chiedere l'intero importo a Michele e Luigi.
Il mobilificio potrà pretendere da Michele e Luigi esclusivamente la somma riferita alle loro quote di responsabilità, ossia 3.000 euro da ciascuno, essendo venuto meno il vincolo di solidarietà passiva. Giulio, una volta che avrà pagato l'importo di 2000 euro, oggetto di transazione parziale, avrà estinto il suo debito nei confronti del mobilificio.
Nonostante la transazione parziale perfezionata tra Giulio ed il mobilificio, Michele e Luigi a causa dei numerosi vizi nell’esecuzione della prestazione, quindi del non corretto adempimento delle obbligazioni contrattuale da parte del venditore, possono agire in giudizio secondo le norme del codice civile che regolano i “vizi della cosa venduta”; in particolare domanderanno la riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 1492 del codice civile, essendo il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, in ossequio all'articolo 1490 del codice civile (garanzia per i vizi della cosa venduta). L'eventuale sentenza avrà effetto esclusivamente tra le parti processuali, ai sensi dell'articolo 2908 del codice civile.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1298, 1294, 2908, 1490, 1492, 1304, 1311 del codice civile
 

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

Copyright ©2026 avvocatogratis.it

Questo sito utilizza cookie di tipo analytics.