Abitazione indipendente confinante con il terreno del vicino, infiltrazioni nel locale magazzino, muro confinante
Buon pomeriggio, di seguito i fatti: la mia abitazione, indipendente, confina con il terreno del vicino.
Da diversi anni, parliamo circa 16 anni, ho notato delle infiltrazioni nel locale adibito a magazzino il cui muro confina controterra con il suddetto terreno.
Le infiltrazioni sono iniziate a manifestarsi, in modo lieve, nel momento in cui il mio vicino aveva realizzato lavori alle tubature nel suo terreno. All'epoca avevo avvisato verbalmente il mio vicino ma nulla è mai stato fatto.
Le infiltrazioni ultimamente sono diventate sempre più copiose e ho deciso di intervenire con la coibentazione del mio muro. Trattasi di un muro di pietra risalente ai primi anni del '900.
Per fare questo intervento dovrò necessariamente accedere al terreno del vicino per effettuare uno scavo per tutta la lunghezza del muro. Su questo aspetto non sono sorti problemi in quanto il vicino mi consente di passare.
RISPOSTA
L'articolo 843 del codice civile prevede quanto segue: “il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”.
Ciò che gli ho chiesto è che provveda alla regimentazione delle acque e al relativo scarico ovviamente a sue spese.
RISPOSTA
Procedi con ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, per l'esercizio dell'azione di danno temuto, ai sensi dell'articolo 1172 del codice civile: “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.
Purtroppo su questo punto lui non ci sente e fa di tutto per non assumersi l'onere del lavoro.
RISPOSTA
Siccome le tubazioni sono di sua proprietà, la responsabilità relativa al danno cagionato al tuo immobile è completamente imputabile al tuo vicino, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Mi sono anche dichiarata disposta a pagare la pompa che dovrebbe far defluire le acque ma almeno lo scarico nelle sue tubazioni credo sia di sua competenza,
RISPOSTA
Esatto, essendo di sua proprietà.
Le mie domande sono:
– il vicino deve provvedere per suo conto alla regimentazione e scarico acque?
RISPOSTA
Sì, la causa del danno è rinvenibile nella sua proprietà.
– come posso tutelarmi nel momento in cui inizieranno i lavori? Intendo da presunti danni alla sua proprietà.
RISPOSTA
In caso di danno temuto, tramite ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 1172 del codice civile.
La mia preoccupazione nasce dal fatto che ad un primo sopralluogo si è notata una gestione un pò ambigua delle acque del mio vicino, nel senso che le acque nere le ha fatte confluire nelle bianche.
RISPOSTA
Questo comportamento configura di per sé il reato di cui all'articolo 439 del codice penale: “chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni”.
Se hai le prove di questa contaminazione delle acque bianche, procedi con una denuncia presso gli uffici di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia di Stato) oppure presso la Procura della Repubblica.
Non vorrei che nel momento in cui mettessimo mano per lo scavo mi venisse a chiedere i danni per qualsivoglia motivo.
Grazie
RISPOSTA
Escludo categoricamente questo rischio.
Il tuo vicino dovrebbe soltanto temere una tua azione legale, sia da un punto di vista civilistico che penale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 843, 1172 del codice civile
- Art. 439 del codice penale
