Cancellare il nominativo del citofono e dalla cassetta postale per non ricevere le notifiche degli atti giudiziari
Egr. avvocato, sono un cinquantenne indebitato con la sua ex moglie, non avendole pagato l'assegno di mantenimento negli ultimi due anni, oltre che con il fisco e con diverse finanziarie.
Ho saputo da amici in comune con la mia ex moglie che quest'ultima si è recata da un avvocato per procedere con precetto e pignoramento del quinto del mio stipendio, essendo a conoscenza della mia recente assunzione, sebbene a tempo determinato, presso un supermercato.
Un mio conoscente, laureato in giurisprudenza, mi ha consigliato di cancellare il mio nome e cognome dal citofono dell'abitazione dove sono residente, per impedire il perfezionamento della prossima notifica del precetto e del successivo pignoramento.
È vero che cancellando il mio nominativo dal citofono, impedirei alla mia ex moglie di notificarmi il precetto ed il pignoramento?
È vero che grazie a questo stratagemma, l'Agenzia delle Entrate non riuscirebbe a notificarmi le cartelle esattoriali?
La ringrazio in anticipo per il suo consulto.
RISPOSTA
Non è affatto vero che cancellando il proprio nominativo dal citofono, si impedisce al creditore (ad es. ex moglie) oppure all'agenzia delle entrate di notificare gli atti giudiziari oppure gli atti esecutivi (pignoramento). Quello che ti è stato riferito dal tuo conoscente è categoricamente smentito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24745/2025 che ha stabilito che l’assenza del nome della persona sul citofono o sulla cassetta postale rende il contribuente “irreperibile” ai fini della notifica, con conseguente applicazione dell'articolo 140 anziché dell'articolo 139 del codice di procedura civile, anche se dal certificato di residenza emerge che la persona risiede presso quell'immobile.
È legittima la notifica avvenuta secondo il rito degli irreperibili, quindi senza la consegna diretta della posta nelle mani del destinatario, nell'ipotesi in cui il citofono non riporti l'indicazione della presenza della persona.
Come avviene la notifica per irreperibilità della persona destinataria dell'atto giudiziario?
Leggiamo l'articolo 140 del codice di procedura civile: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Non si applica quindi l'articolo 139 del codice di procedura civile (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) che prevede la consegna dell'atto al destinatario, ad una persona di famiglia, al portiere.
Questa sentenza apre scenari poco rassicuranti per il debitore che cancella il suo nominativo dalla cassetta postale o dal citofono, perché quest'ultimo potrebbe ritrovarsi all'improvviso con lo stipendio o con la pensione pignorata, senza nemmeno essere stato in grado di difendersi nelle aule giudiziarie competenti.
Nel caso in cui alla sentenza della Corte di Cassazione, il debitore che aveva subito un'iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali, dichiarava di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali e il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto abitava da diversi anni in una nuova abitazione, pur avendo conservato la residenza anagrafica presso il vecchio indirizzo (dove appunto non risultava il suo nome e cognome né sul citofono, né sulla cassetta postale).
Il messo notificatore, constatato tutto ciò, aveva depositato la copia dell'atto giudiziario nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, aveva affisso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del vecchio indirizzo e gliene aveva dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, sempre al precedente indirizzo dove risultava la residenza anagrafica.
Il mio consiglio è di assicurarti della presenza del tuo nominativo sul citofono; con la notifica secondo il rito degli irreperibili, tua moglie potrebbe chiederti più di quanto le spetta, tuttavia ti renderesti conto della procedura esecutiva quando ormai sarebbe troppo tardi per muovere una contestazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 139, 140 del codice di procedura civile
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 24745/2025
