Dichiarazione di remissione di debito del marito che ha acquistato con carta di credito la macchina intestata alla moglie
Mia moglie ha una macchina intestata a suo nome.
RISPOSTA
L'intestazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico rappresenta una presunzione di proprietà del bene che può essere superata soltanto dalla prova di averlo usucapito per possesso continuato ed ininterrotto decennale, ai sensi del comma secondo dell'articolo 1162 del codice civile: “l'usucapione si compie col decorso di dieci anni”. E' quanto deciso dalla recente sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4796/2025.
Siccome ai sensi dell'articolo 215 del codice civile, con il regime della separazione dei beni i coniugi convengono che “ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”, l'automobile deve essere sicuramente considerata un bene di proprietà di tua moglie.
Abbiamo la separazione dei beni, atto che purtroppo è stato visto come una mia mancanza di fiducia nei suoi confronti,
RISPOSTA
Non è affatto così …
Pensa che in presenza del regime della comunione dei beni, avremmo considerato quella stessa auto come cointestata al 50% ai due coniugi, ai sensi dell'articolo 177 I comma lettera a) del codice civile, per il semplice fatto di essere stata acquistata durante il rapporto coniugale: “Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”.
Nella maggior parte dei casi, la separazione dei beni funge da schermo protettivo in favore del coniuge più debole, specialmente se l'altro coniuge svolge un'attività d'impresa che lo potrebbe esporre all'esecuzione da parte dei suoi creditori.
Per cui necessito di dimostrare concretamente che non potrei appropriarmi della sua auto neppure se lo volessi.
RISPOSTA
Vi consiglio di leggere dapprima l'articolo 215 del codice civile e successivamente l'articolo 177 del codice civile.
In questo caso specifico, quale regime tutela maggiormente tua moglie, proprietaria del veicolo?
Senza alcun dubbio la separazione dei beni!
Specifico che la macchina è stata acquistata con la mia carta di credito.
RISPOSTA
Probabilmente tua moglie ha il seguente timore: il marito potrebbe sostenere un giorno che quella somma di denaro utilizzata per l'acquisto dell'automobile, non era una donazione indiretta in favore del coniuge, ma un prestito familiare infruttifero, quindi una somma di denaro da restituire.
La macchina resterebbe di proprietà della moglie, tuttavia il prestito dovrebbe essere restituito al marito creditore …
Del resto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 11664/2023 del 4 maggio 2023) ha confermato la legittimità della richiesta di restituzione della somma sostenuta dall'ex marito per il finanziamento dell'automobile dell'ex moglie.
Allora come fare per tranquillizzare il coniuge?
Una dichiarazione di remissione del debito, ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile, firmata dal marito ed accettata dalla moglie (controfirmata dalla moglie). Il marito dichiara per iscritto di rinunciare al credito relativo all'acquisto dell'automobile targata xxxxxxx ed acquistata in data xx/xx/xxxx, tramite carta di credito numero ____________ banca __________________. La moglie dichiara di profittare della remissione del suddetto debito. Le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere in riferimento al veicolo “de quo”.
Di chi è la macchina?
RISPOSTA
È dell'intestataria, ossia di tua moglie.
E di chi sarebbe in caso ci separassimo?
Grazie
RISPOSTA
Resterebbe di proprietà di tua moglie, poiché l'articolo 156 del codice civile prevede che in caso di separazione il giudice possa prevedere un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, ma non prevede in alcun modo che il giudice possa modificare l'intestazione di un veicolo.
Vi consiglio di procedere il prima possibile con la scrittura privata di remissione di debito ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 215, 177, 1162, 1236 del codice civile
