Incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione e del tribunale civile nella causa ereditaria
Salve, io avrei una domanda in merito a una causa per successione ereditaria con presunto testamento olografo falso (noi parte accusata). Ma la consulenza riguarderà la questione della sede di competenza non il processo stesso, poiché il nostro attuale avvocato non ci ha fatto partecipare alla mediazione (in Puglia) giustificando la cosa come non dovuta poiché la sede competente non è quella in cui secondo lui dovrebbe svolgersi il processo (Liguria).
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 22 del codice di procedura civile, è competente il giudice del luogo dell'aperta successione (momento coincidente con la morte del de cuius) per qualunque causa tra coeredi fino alla divisione dell'asse ereditario.
Ora dopo mesi abbiamo ricevuto nuova raccomandata (atto giudiziario) in cui ci spiegano di ciò che è stato detto durante tale mediazione e comunicano la data dall’udienza a Foggia per settembre.
RISPOSTA
Avete ricevuto l'atto di citazione dinanzi al tribunale civile di Foggia, per la vera e propria causa ereditaria.
Sempre secondo l’avvocato solo ora possiamo rispondere chiedendo il cambio sede di competenza.
RISPOSTA
Confermo.
Se è vero che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 220 del 10.01.2023, ha affermato il principio per cui "l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda", è anche vero che la controparte potrebbe pur sempre aderire ad un procedimento di mediazione incardinato presso un organismo non competente dal punto di vista territoriale, attribuendo piena efficacia agli esiti dello stesso.
Confermo quanto riferito dall'avvocato.
Ma le mie domande a questo punto sono:
1)la mediazione verrà ripetuta qualora fosse accettata la variazione di sede?
RISPOSTA
Sì, come ribadito della sentenza del Tribunale Terni, 15 gennaio 2026, n. 31: “la domanda di mediazione obbligatoria che viene presentata unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce alcun effetto ed è, pertanto, improcedibile, senza che rilevi che la mediazione si è svolta in modalità telematica (Trib. Agrigento n. 1091 del 22.7.2024; Trib. Milano n. 220 del 13.1.2023; Trib. Foggia n. 1831 del 19.7.2021). La competenza territoriale è derogabile, infatti, solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad un altro organismo (Trib. Napoli del 14.3.2016; Trib. Milano del 29.10.2013; Cass. n. 17480/2015)”.
2)Rispondendo a questa comunicazione.
RISPOSTA
Non è una comunicazione, ma è l'atto di citazione con il quale s'instaura la causa civile di natura ereditaria, fissando apposita udienza dinanzi al giudice.
Si tratta di un atto giudiziario di importanza fondamentale!
Dove per altro ci chiedono le spese della mediazione più mancata presentazione.
RISPOSTA
Diciamo che è una prassi normale quella di chiedere, tramite atto di citazione, la condanna della controparte a tutte le spese legali, comprese le spese del procedimento di mediazione preventiva obbligatoria.
Dobbiamo solo chiedere il cambio sede o inviare comunque tutti i documenti richiesti oltre che tutta la comunicazione sulla nostra linea di difesa, eventuali nomi dei testimoni e perizie?
RISPOSTA
Considerato che ci sarà un nuovo procedimento di mediazione, potete limitarvi ad eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'improcedibilità della mediazione obbligatoria incardinata in Puglia.
Probabilmente il vostro avvocato vuole scoprire la carte soltanto all'ultimo momento … sarà probabilmente questa la sua strategia …
Perché sempre secondo il nostro avvocato ora dovremmo inviare solo comunicazione senza altra documentazione ma da quello che ho letto mi sembra ci capire altro, poiché anche se ci fosse un cambio sede il processo continuerebbe dal punto in cui si trova e quindi niente nuova mediazione.
RISPOSTA
È ovvio che il vostro avvocato, nel momento in cui eccepirà l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione nonché del tribunale di Foggia, evidenzierà l'obbligo di ripetere la mediazione preventiva in Liguria.
Di conseguenza ci sarà anche un nuovo procedimento di mediazione.
E documentazione inviata in Puglia trasferita in Liguria, quindi se mancante ora non più presentabile dopo la scadenza degli almeno 70 giorni prima della data attuale del processo previsto per il 15 settembre.
Saluti
RISPOSTA
Nulla vi impedisce di costituirvi in giudizio con una memoria di costituzione contenente lo sviluppo logico-giuridico di tutte le vostre argomentazioni difensive, tra cui l'incompetenza territoriale del giudice adito, ai sensi dell'articolo 22 del codice di procedura civile.
Ma perché scoprire le vostre carte già adesso?!
È questa la strategia adottata dal vostro avvocato e ritengo di condividerla in pieno.
Ritengo che sia una buona prassi quella di far conoscere alla controparte il nominativo dei testimoni, il più tardi possibile, nei limiti ovviamente dei vincoli processuali del codice di procedura civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
