Scioglimento unione civile e affidamento condiviso dei figli minori alla mamma biologica e a quella intenzionale





Scioglimento unione civile con comunione dei beni con due figli minori di 3 e 8 anni riconosciuti da entrambe alla nascita.
Io, mamma biologica e partoriente, lavoro part time da quando sono nati i bambini per decisione famigliare condivisa e me ne occupo in maniera prevalente da sempre. Tutti i pomeriggi ad eccezione del lunedì che spesso viene delegato ai nonni per impossibilità lavorativa della mia ex. Stipendio di 1200 euro netti al mese.
Lei, mamma intenzionale, rappresentante full time con orari imprevedibili. Stipendio di circa 2200 euro al mese.
Casa acquistata in comunione dei beni con mutuo per altri 14 anni.
È possibile che lei ottenga collocamento paritetico, sul quale sembra essere irremovibile, senza che io sia d’accordo?

RISPOSTA

Sì, è altamente probabile perché la legge tutela il diritto dei figli minori di mantenere una relazione bigenitoriale anche dopo lo scioglimento dell'unione civile (anziché del matrimonio).
Ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile I comma, “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In questo caso non ha nessun pregio giuridico la differenza tra mamma biologica e mamma intenzionale, considerato che entrambi i genitori hanno giuridicamente riconosciuto i due figli sin dal momento della loro nascita.
Sono i figli minori ad avere diritto all'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori, salvo che uno dei due genitori non abbia dimostrato un'evidente inidoneità genitoriale, accertata dal tribunale civile al momento dello scioglimento dell'unione civile.



Qualora si arrivi in giudiziale ha qualche possibilità in merito?

RISPOSTA

Sicuramente sì, le probabilità sono molto elevate.



Potrebbe ottenere dal suo superiore un’attestazione che le garantisca flessibilità oraria e ha i genitori che vivono vicini disponibili.

RISPOSTA

Esatto, saranno proprio queste le sue carte vincenti per ottenere l'affidamento condiviso dei figli minori.
Mi sento di affermare che l'affidamento condiviso sarebbe persino scontato in caso di eventuale fase giudiziale dello scioglimento dell'unione civile.



Non si sono mai occupati dei bambini salvo qualche lunedì pomeriggio e hanno 85 anni. Lei è un genitore capace, ma per esigenze lavorative non ha mai seguito i figli nella loro quotidianità.

RISPOSTA

Lei è sicuramente idonea dal punto di vista genitoriale ed i nonni, sebbene non siano proprio giovanissimi, possono supportarla al bisogno.
Non ci sono valide argomentazioni per negare l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.



Solo la sera, il weekend e qualche mattina all’accompagnamento a scuola (momenti in cui io sono comunque quasi sempre stata presente).

RISPOSTA

Dipenderà molto dalla flessibilità oraria che riuscirà a spuntare dal suo datore di lavoro.



La mia proposta sarebbe un collocamento prevalente a me con uno/due pomeriggi a settimana e weekend alterni dal venerdì alla domenica sera.

RISPOSTA

La regola generale è l'affidamento condiviso tra i due genitori; sempre che questo affidamento condiviso sia possibile.
È possibile in questo caso?
Dipenderà necessariamente dalla flessibilità oraria che riuscirà a spuntare dal suo datore di lavoro, ferma restando la possibilità di affidarsi al supporto dei nonni, seppure temporaneo.



Come funziona l’assegnazione della casa?

RISPOSTA

La casa familiare sarà attribuita al genitore affidatario con prevalenza che comunque dovresti essere tu, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile.
In caso di affidamento perfettamente condiviso invece, in mancanza di accordo tra genitori, l'immobile sarà messo in vendita ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i comproprietari-venditori.



E gli alimenti?

RISPOSTA

In caso di affidamento perfettamente condiviso della prole, non ci sarà la necessità di provvedere alla quantificazione di un assegno di mantenimento in favore dei minori.
In caso di affidamento condiviso ma con prevalenza alla mamma biologica, la mamma intenzionale dovrà versare un assegno di mantenimento mensile in favore della prole, in considerazione del maggior numero di giornate che i figli minori trascorrono con l'altro genitore.
Si tratta di un assegno che possiamo quantificare dalle 100 alle 300 euro, in riferimento alla presente fattispecie.
Le spese di natura straordinaria (vacanze, sport, attività ludiche, iscrizione a scuola privata, libri scolastici etc etc) saranno suddivise al 50% tra i due genitori e dovranno essere previamente concordate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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