Legato di liberazione dal debito, fondo patrimoniale e trust: strumenti di segregazione patrimoniale





Gent.mi Avvocati, La presente per richiedere la vostra consulenza per conoscere l’istituto giuridico più adatto ad ottenere la corretta segregazione patrimoniale.

RISPOSTA

La correttezza deontologica mi impone di precisare che qualsiasi istituto giuridico volto ad ottenere una segregazione patrimoniale successivamente al sorgere del debito, è soggetto ad azione revocatoria da parte del creditore, ai sensi degli articoli 2901 e seguenti del codice civile.
Ai sensi dell'articolo 2903 del codice civile, l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto dispositivo, posto in essere per diminuire la garanzia generale del creditore sui beni del debitore (art. 2740 del codice civile: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri).
Tanto premesso, sia che si scelga la costituzione di un fondo patrimoniale anziché di un trust, è bene farlo il prima possibile, sperando che questi due parenti non esercitino l'azione revocatoria nei 5 anni successivi. Decorso questo termine di prescrizione di 5 anni dall'atto dispositivo, nemmeno i loro eredi potranno sollevare pretese giuridiche o contestazioni nei vostri confronti.



Mi spiego meglio: nel lontano 2015 e nei successivi 3 anni due persone, parenti lontane, mi hanno prestato una cospicua somma di denaro circa 300.000 euro per sistemare dei debiti personali. Nel medesimo anno 2015 ho acquistato un immobile con mia moglie in regime di comunione dei beni con un mutuo cointestato.

RISPOSTA

L'immobile è entrato a far parte della comunione legale dei beni dei coniugi, ai sensi dell'articolo 177 I comma lettera a) del codice civile.



Le somme di cui sopra sono state prestate in forma infruttifera e senza precisare nessun termine per la restituzione. Prima della scadenza dei 10 anni mi è stata trasmessa, da un legale di loro fiducia, una lettera di interruzione dei termini di prescrizione, ma non sono seguiti accordi per la restituzione. Finché loro saranno in vita non credo che emerga la necessità di restituire le somme prestate.

RISPOSTA

Ma allora perché non proporre a questi parenti di inserire nel loro testamento un legato di liberazione da debito disciplinato dall'articolo 658 del Codice Civile? Ai sensi del primo comma dell'articolo 658 del codice civile, “il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore”. Gent.mi Avvocati,
La presente per richiedere la vostra consulenza per conoscere l’istituto giuridico più adatto ad ottenere la corretta segregazione patrimoniale.
Fino alla loro morte avrebbero comunque diritto di chiedere la ripetizione delle somme prestate, qualora questa fosse la loro intenzione; tuttavia al loro decesso, quella parte del debito ancora sussistente, verrebbe meno e non potrebbe essere richiesta dai loro eredi.



Mi preoccupo piuttosto di eventuali azioni che potrebbero mettere in atto i loro eredi. A tal proposito vorrei tutelare l’immobile di famiglia al fine di evitare eventuali azioni legali.
Spero di aver inquadrato correttamente la mia richiesta.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Gli istituti di segregazione patrimoniale sono ben noti:
1.La costituzione del fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 – 171 del codice civile, tramite atto notarile, affinché l'immobile sia giuridicamente vincolato al fondo, in modo tale che i suoi frutti siano destinati ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale viene annotato a margine dell'atto di matrimonio. Anche il fondo patrimoniale è aggredibile con l'azione revocatoria, se successivo al sorgere del debito.
2.La costituzione di un trust previsto dalla Convenzione dell'Aja 1985, ratificata con la legge n. 364/1989, affinché l'immobile sia trasferito a un trustee; quest'ultimo amministrerà l'immobile per uno scopo specifico che in questo caso sarà la protezione della famiglia, in ragione delle necessità familiari. Anche in questo caso occorre l'atto notarile, tuttavia, sebbene l'immobile conferito in trust sia separato dal patrimonio del disponente e da quello del trustee, i creditori possono sempre procedere con l'azione revocatoria, se la costituzione del trust è successiva al sorgere del debito, come in questo caso.
Consideriamo anche la vendita della tua quota del 50% dell'immobile a tua moglie (sei soltanto tu il debitore, non tua moglie), sperando che il termine di cinque anni previsto dall'articolo 2903 del codice civile, quale termine per l'esercizio dell'azione revocatoria, passi il prima possibile …
Ti consiglio la costituzione del fondo patrimoniale, essendo meno costosa della costituzione di un trust; ma sempre incrociando le dita per cinque anni …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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