Termine decennale dalla morte del de cuius per avanzare diritti ereditari





Mia madre (vedova con due figli di primo letto) sposa in seconde nozze mio padre (negli anni '70). Da questo matrimonio nasco io quale unico figlio.
Il 21/19/2005 mia madre muore senza testamento lasciando la seguente situazione Beni immobili, intestati unicamente a mio padre e acquistati dopo il matrimonio, di cui uno acquistato con un contributo ricavato da una eredita ricevuta da mia madre 2 conti correnti cointestati con mio padre.
Alla morte di mia madre entrambi i figli di primo letto non hanno avanzato richieste circa un eventuale diritto ereditario, anzi uno (ora deceduto) ha lasciato uno scritto in cui rinunciava a qualsiasi diritto.

 

RISPOSTA



La rinuncia all'eredità non è valida in quanto deve avvenire con le forme di cui all'articolo 519 del codice civile, ossia con dichiarazione espressa dinanzi al cancelliere del tribunale civile dell'ultima residenza del defunto, ovvero dinanzi al notaio.



Il notaio da me consultato a suo tempo disse che non era necessario effettuare una successione in quanto i beni immobili erano intestati a mio padre e la cifra sui conti correnti cointestai era di circa 50.000 euro.

 

RISPOSTA



Confermo, non essendoci beni immobili caduti nell'asse ereditario, non era necessario presentare la dichiarazione di successione.



Le domande sono le seguenti:
Possono ora (dopo 12 anni dalla morte di mia madre) i figli di primo letto avanzare diritti ereditari?

 

RISPOSTA



No.
Ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile e dell'articolo 2946 del codice civile, il termine per accettare l'eredità e quindi per rivendicare i diritti ereditari, è pari a dieci anni dalla morte del de cuius.
Il diritto di accettare l'eredità, dopo 12 anni, è prescritto; così come è prescritto il diritto di rivendicare la quota di legittima, da parte del figlio chiamato all'eredità della madre deceduta.

Art. 480 del codice civile. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Art. 2946 del codice civile. Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.



Se si, cosa spetta loro?

 

RISPOSTA



L'eredità della mamma, ossia il 50% del denaro presente sul conto corrente cointestato, al momento del decesso del de cuius, doveva essere ripartito in parti eguali tra i tre figli.
Sarebbe spettato loro … se si fossero attivati prima del decennio dalla morte del “de cuius”.

Art. 566 del codice civile. Successione dei figli.

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.



Possono i figli di primo letto avanzare richieste monetarie a seguito del fatto che i beni immobili sono stati acquistati grazie alle "capacità di gestione del denaro" della madre?

 

RISPOSTA



No, visto che non sono in grado di provare tale assunto!



Non so se i miei genitori fossero in regime di comunione o separazione dei beni grazie

 

RISPOSTA



E' irrilevante ai fini della presente consulenza.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: