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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Pagamento delle fatture utenze varie con denaro prelevato dall'asse ereditario
Pongo alla Vostra attenzione un quesito per il quale gradirei parere legale ed eventuale soluzione. Il mese scorso è venuta a mancare una mia sorella. Il marito ed i tre figli hanno rinunziato all'eredità, con dichiarazione resa al cancelliere del tribunale del circondario. Nel mentre, sono loro pervenute alcune fatture relative ad utenze domestiche, Luce e Gas, contrattualmente intestate al de cuius.
Il pagamento delle predette fatture potrebbe configurare "L'accettazione tacita dell'eredità", ovvero la giurisdizione considera tale adempimento "fuori" dal monte debito del de cuius? Preciso che l'abitazione su cui insistono dette utenze non è in proprietà né del de cuius né di alcuno degli eredi. Mi pongo le seguenti domande:
1)Può un terzo pagare le predette utenze? 2)È meglio, o volturare temporaneamente l'intestazione in capo al proprietario dell'immobile (terzo) e successivamente rivolturare in capo agli interessati? 3)In caso di mancato pagamento del pregresso i gestori possono rifarsi sui beni mobili contenuti nell’abitazione (finora in comodato gratuito al de cuius) presunti di proprietà del de cuius? 4)Infine, per il rateo di pensione maturato nel frattempo come bisogna comportarsi? Resto in attesa di un Vostro competente parere legale anche con eventuali precisazioni sul comportamento da tenere riguardo a problematiche non ancora rilevate.
RISPOSTA
Secondo la sentenza del Tribunale di Modena n. 818 del 16 maggio 2012, il pagamento delle fatture, se fatto con denaro prelevato dall’asse ereditario, comporta accettazione tacita dell'eredità; se effettuato invece con denaro personale dei chiamati all'eredità, non comporta accettazione tacita dell'eredità.
Ecco la massima della sentenza in questione:
“Il pagamento di uno o più debiti lasciati dal defunto può comportare accettazione tacita di eredità solo quando è fatto con beni o danaro prelevati dall’asse. Quando, invece, è fatto con danaro proprio non rappresenta in sé un atto sintomatico della volontà di accettare l’eredità, poiché la norma che legittima qualsiasi terzo all’adempimento del debito altrui (art. 1180 del codice civile) esclude che si tratti di un atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 del codice civile)”.
A maggior ragione, non comporta accettazione dell'eredità, in quanto l'abitazione su cui insistono dette utenze non è in proprietà né del de cuius né di alcuno degli eredi.
NON UTILIZZATE DENARO DELL'ASSE EREDITARIO … E' L'UNICO ACCORGIMENTO NECESSARIO PER NON ACCETTARE L'EREDITA'.
Rispondo alle domande:
1)L'adempimento del debito altrui è un istituto direttamente previsto dal codice civile.
2)Al solo fine di evitare equivoci in futuro, sarebbe opportuno cessare le utenze, con eventuale pagamento del pregresso da parte del terzo. Quanto meno questo è il consiglio che vorrei darvi!
3)Non possono rifarsi sui mobili presenti in casa, se nel contratto di comodato è scritto chiaramente che i beni mobili presenti in casa non sono di proprietà del de cuius ma del comodante.
In assenza di una specifica dicitura oppure in assenza di un contratto di comodato scritto, possono rifarsi sui beni mobili presenti in casa.
4)Ovviamente non dovete né accettarlo né percepirlo! Ti ricordo che “il versamento di somme di danaro a credito del de cuius (rateo pensione) nel conto corrente intestato al chiamato, del quale quest’ultimo abbia trasmesso all'INPS gli estremi, costituisce un atto dispositivo del patrimonio ereditario: dovendosene escludere la finalità meramente conservativa, l’art. 476 del codice civile in tema di accettazione tacita dell’eredità trova pertanto piena applicazione (Corte di Appello di Ancona - 20.10.2008 n. 537). Comunicate tempestivamente all'INPS che avete rinunziato all'eredità e che pertanto, tale rateo di pensione sarà attribuito allo Stato italiano a titolo successorio e non sarà accreditato ai chiamati all'eredità del “de cuius”.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 476, 1180 del codice civile
- Sentenza tribunale di Modena n. 818 del 16 maggio 2012