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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Pubblicato: 15 Ottobre 2019
Visite: 10002

1 - Atto stragiudiziale di opposizione alla donazione





Siamo 4 fratelli, ognuno dei quali ha ricevuto in donazione alcuni beni (chi mobili chi immobili) da parte dei nostri genitori.
Personalmente, ho ricevuto in donazione la nuda proprietà di un immobile.
La donazione è stata fatta nel 1996, e i miei genitori (FORTUNATAMENTE) sono ancora vivi. Quando i miei genitori non ci saranno più (con la speranza che ciò avvenga il più tardi possibile), i miei fratelli potranno impugnare detta donazione avvenuta più di 20 anni fa?
Dovranno passare ulteriori 20 anni per poter vendere l'immobile senza problemi?
Grazie.

 

RISPOSTA



I tuoi fratelli potranno impugnare la donazione, laddove si configuri lesione della loro quota di legittima, entro dieci anni dalla morte del “de cuius”, ai sensi del combinato normativo predisposto dagli articoli 480 I comma e 2946 del codice civile.

Sono trascorsi vent'anni dalla donazione, senza che il coniuge del donante, né tanto meno i tuoi fratelli abbiamo trascritto opposizione alla donazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 563 del codice civile, al fine di esercitare l'azione di riduzione della donazione di cui al seguente articolo 564 del codice civile.
Cosa significa tutto ciò in concreto?

Art. 563 del codice civile - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione


Art. 564 del codice civile - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.


Penso che sia il caso di fare un esempio molto pratico.
L'asse ereditario del genitore donante, ai sensi dell'articolo 543 del codice civile, deve essere suddiviso come segue.

-Quota di legittima spettante al coniuge superstite 1/4
-Quota di legittima spettante a tutti i figli 1/2
-Quota disponibile liberamente attribuibile con donazione-testamento 1/4

Art. 542 del codice civile - Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.


Se la quota di legittima spettante a tutti i figli è pari al 50% dell'asse ereditario, se i figli sono 4, ciascun figlio avrà diritto alla quota di legittima pari al 12,5%.
Ciò significa che tra donazioni e lasciti testamentari, il singolo figlio non potrebbe ricevere una quota superiore alla legittima sommata alla disponibile, ossia 12,5% + 25% = 37,5% dell'asse ereditario (asse ereditario comprensivo delle donazioni).
Ipotizziamo che il valore dell'immobile che ti è stato donato sia pari al 50% dell'asse ereditario. Alla morte del donante, tra 50 anni, si configurerà una lesione di legittima a danno del coniuge superstite e dei tuoi fratelli che ti citeranno in giudizio impugnando la donazione "lesiva".
Ipotizziamo che nel mese di dicembre 2019, tu abbia venduto l'immobile ad un terzo acquirente, considerando che sono passati 20 anni dalla donazione, senza trascrizione di opposizione alla stessa.

Quid iuris?
Quali effetti giuridici?
I tuoi fratelli, tra 50 anni, quando impugneranno la donazione lesiva della legittima, non potranno chiedere la restituzione dell'immobile al terzo acquirente ovvero ai suoi aventi causa!
Ti chiederanno quindi l'equivalente in denaro della lesione della legittima, causata dalla donazione del 1998!

Dopo vent'anni dalla donazione, in assenza di opposizione, il donatario può vendere serenamente l'immobile, perché il terzo acquirente lo comprerà con la massima serenità! Così come la banca concederà il mutuo al terzo acquirente con la massima serenità!
Tuttavia, se mi chiedi “la donazione potrà essere impugnata per lesione di legittima, alla morte del donante, anche se non è stata fatta opposizione", la mia risposta sarà la seguente: CERTAMENTE SI'!
Entro dieci anni dalla morte del donante, potrà essere impugnata per lesione di legittima! Perché soltanto alla morte del donante sapremo con certezza se quella donazione ha un valore venale superiore alla quota di legittima (oltre all'eventuale quota disponibile) spettante al figlio donatario.

Mi rendo conto che la questione è molto complicata, quindi resto a tua disposizione per tutti i chiarimenti – approfondimenti del caso.

Cordiali saluti.

2 - Atto di opposizione alla donazione in forma libera





Buongiorno avrei bisogno di sapere questo: mia madre, ancora in vita, anni fa, ha fatto la donazione della casa, intestata a lei e dove siamo cresciuti (siamo 7 figli), a mio fratello più giovane, ha fatto questa donazione con atto notarile, senza chiedere a nessuno di noi figli se eravamo d'accordo, ora avremmo bisogno di sapere se è giusto oppure se possiamo impugnare questo atto..... grazie per la risposta.

RISPOSTA

Potete fare opposizione all'atto, entro 20 anni dalla data della donazione.
Ai sensi dell'articolo 563 del codice civile, l'atto di “opposizione” alla donazione è un atto stragiudiziale che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta (figli) del donante e che va notificato al donatario (tuo fratello più giovane) e trascritto nei Registri Immobiliari.
Successivamente alla morte della mamma, entro 10 anni dalla sua morte, avrete la possibilità di impugnare l'atto di donazione, tramite atto di citazione al tribunale civile, per lesione della quota di legittima spettante agli altri figli, ai sensi dell'articolo 555 del codice civile: “le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento”.

E' necessario fare l'opposizione stragiudiziale alla donazione, entro 20 anni dalla data dell'atto, al fine di poterla impugnare successivamente alla morte della mamma.

Spero di essere stato abbastanza chiaro: l'impugnazione della donazione lesiva della quota di legittima spettante agli altri figli, è bifasica.
Dapprima occorre notificare al donatario l'atto di opposizione stragiudiziale, per mettersi in condizione di ricorrere al tribunale civile, dopo la morte del donante, ossia la mamma, per impugnare la lesione della quota di legittima.
Qual è la quota di legittima spettante a tutti i figli?

La quota di 2/3 dell'asse ereditario complessivo, ai sensi dell'articolo 537 II comma del codice civile: se i figli sono 7, ciascuno avrà diritto almeno alla quota di legittima pari al 9,522 %. Il figlio più giovane non potrà avere più della quota disponibile, pari al 33,333% + la quota di legittima pari al 9,522 %.

L'atto di opposizione alla donazione deve essere redatto in forma libera, ma con la firma dell'opponente autenticata dal notaio, considerato che l'atto dovrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Sono passati oltre 20 anni dall'atto di donazione?
Resto in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 480, 542, 563, 564, 2946 del codice civile
 

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