Abitazione di proprietà del figlio con diritto di abitazione dei genitori





L'abitazione in cui abito è stata intestata (per motivi fiscali) a mio figlio e io e mio marito abbiamo il diritto di abitazione sull'atto notarile. Ora mio figlio (che vive in un'altra città) si è sposato con separazione dei beni ed è in attesa di un figlio.
Vorremmo sapere: se per caso si separasse, oppure in caso di decesso di mio figlio stesso, come potremmo fare per tutelarci e disporne a nostro piacimento (in caso di necessità anche venderla in quanto è il nostro unico bene) senza che nuora o nipote ne vengano in possesso? Sarebbe forse il caso di venderla ora e tenerci così i soldi realizzati?

RISPOSTA

Ritengo che l'opzione della “vendita adesso” sia quella più strategicamente opportuna, per i seguenti motivi:

a)in caso di separazione dalla moglie, l'immobile resterebbe nella disponibilità dei titolari del diritto di abitazione. In sostanza non cambierebbe assolutamente nulla per voi, considerata la circostanza che non si tratta dell'abitazione familiare, ma di un immobile di cui il marito è soltanto nudo proprietario. L'articolo 337 sexies del codice civile, a proposito dell'attribuzione della casa familiare, prevede quanto segue: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi”. La moglie, affidataria con prevalenza del figlio minore, avrà diritto di continuare ad abitare presso l'immobile ubicato nell'altra città dove vive adesso tuo figlio.

b)in caso di decesso del figlio (senza che abbia fatto testamento), con i suoi genitori che sopravvivono alla sua morte (ipotesi ovviamente che non auguro a nessuno), l'asse ereditario di tuo figlio, quindi anche la nuda proprietà dell'immobile, sarebbe suddivisa come segue, ai sensi dell'articolo 581 del codice civile.
La metà della nuda proprietà andrebbe alla moglie, l'altra metà al figlio minore. I genitori resterebbero titolari del diritto di abitazione fino alla loro morte. Se tuo figlio facesse testamento?
Ai sensi dell'articolo 542 I comma del codice civile, il figlio potrebbe lasciare ai suoi genitori, non oltre la quota disponibile pari a 1/3 della nuda proprietà dell'immobile.
Le altre due quote pari a 1/3 andrebbero alla moglie ed al figlio minore.

A disposizione per chiarimenti – approfondimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: