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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
4 Consulenze:
1- Testamento impugnato dagli eredi del legittimario pretermesso per lesione di legittima
Mio zio M. nomina con testamento pubblico eredi universali tre dei suo nipoti, figli di uno dei suoi fratelli. M. ha 3 sorelle e 2 fratelli e conviveva con la madre vedova. Morto M., 1 mese dopo, a testamento pubblicato, muore anche la madre, unica legittimaria.
Ora le 3 sorelle di M. vorrebbero impugnare il testamento per la quota della madre.
È possibile?
RISPOSTA
La madre di M., unico ascendente del “de cuius”, nonché unico soggetto legittimario ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, aveva diritto alla quota di legittima indicata dall'articolo 538 I comma del codice civile: 1/3 dell'asse ereditario.
Art. 538 del codice civile - Riserva a favore degli ascendenti.
Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544
La madre di M. avrebbe potuto impugnare il testamento lesivo della sua quota di legittima, entro dieci anni dalla morte del figlio (artt. 480 I comma e 2946 del codice civile).
Essendo morta la madre di M., i suoi eredi, ossia le sue figlie (sorelle di M.), possono impugnare il testamento ai sensi dell'articolo 557 I comma del codice civile, norma che consente anche agli eredi dei legittimari pretermessi, di impugnare il testamento per ottenere la quota di legittima che sarebbe spettata al loro ascendente (da dividere tra le tre sorelle di M.).
Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Divisione dell'asse ereditario successione legittima in assenza di testamento
Cugina defunta 2 mesi fa senza figli.
Unici parenti prossimi 12 cugini (figli di 7 fratelli/sorelle della madre, zii della cugina defunta, sotto elencati da A a G e tutti defunti ).
Ancora in vita 7 cugini con 12 figli in vita.
Deceduti 5 cugini con 5 figli in vita.
Come va suddivisa l'eredità?
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 572 del codice civile, l'asse ereditario dovrà essere suddiviso in sette quote ereditarie di eguale valore, da attribuire agli eredi per legge (in assenza di testamento) del “de cuius”: i sette cugini ancora in vita, i parenti più prossimi del “de cuius”.
Art. 572 del codice civile - Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea .
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado .
Non si applicano le norme in materia di rappresentazione ereditaria.
Ai sensi dell'articolo 467 del codice civile, la rappresentazione è quell'istituto che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Ai sensi dell'articolo 468 del codice civile, la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
La rappresentazione, nella linea collaterale, non opera a favore dei discendenti dei cugini del “de cuius”, come in questo caso.
Elenco
A : due figli/cugini della defunta. Una in vita con due figli. Uno deceduto con una figlia.
B::Un figlio/cugino. " Deceduto senza figli
C: Due figlie/cugine. " Una in vita con due figli. Una deceduta senza figli
D ue figli/cugini in vita " Ognuno con due figli.
E ue figli/ cugini in vita. " Uno con due figli. Una senza figli.
F:Un figlio/cugino. " Defunto con due figlie.
G ue figli/cugini. " Uno in vita con due figlie. Una defunta con due figli.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
RISPOSTA
Non applicandosi al caso in questione, le norme sulla rappresentazione, i figli dei cugini non ereditano nulla nell'ipotesi di premorienza del loro ascendente rispetto al “de cuius”.
La risposta al tuo quesito è molto semplice: sette quote ereditarie di eguale valore, per sette cugini ancora in vita.
I figli dei cugini non ereditano nulla, relativamente alla presente successione, non essendo applicabili le norme sulla rappresentazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Impugnazione testamento creditori figlio pretermesso con testamento, lesione quota di legittima
Mia madre è deceduta in data 10/10/2019 lasciando testamento a mio favore lasciandomi il 100% di proprietà di un appartamento e lasciando l’usufrutto a mio padre e un diritto di abitazione a mio fratello ( mio fratello ha la residenza presso altro appartamento di proprietà di sua moglie )
Mio fratello però ha debiti con equitalia ....
Le mie domande sono :
Che possibilità ci sono di una surroga testamentaria da parte di equitalia della parte di legittima di mio fratello?
RISPOSTA
Equitalia può impugnare il testamento per lesione di legittima, in considerazione della circostanza per cui il legittimario leso nel suo diritto ereditario, ha debiti nei confronti del fisco.
Normativa di riferimento? Articolo 554 del codice civile, in combinato con l'articolo 557 del codice civile.
Possono chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, anche gli "aventi causa" del legittimario, ossia i creditori del legittimario pretermesso oppure del legittimario leso nel suo diritto soggettivo alla quota di legittima.
Art. 554 del codice civile - Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima .
1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.
Art. 557 del codice civile - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
Mi chiedi le probabilità statistiche di un'azione di Equitalia?
Dipende dal valore dell'immobile.
Più il valore dell'immobile è elevato e più saranno alte le probabilità di un'istanza da parte del creditore (Equitalia) del legittimario pretermesso, al fine di impugnare il testamento.
In questo caso, quale sarebbe la percentuale di legittima considerando come eredi mio padre ,mio fratello e me?
RISPOSTA
Di seguito la normativa di riferimento:
Art. 542 del codice civile - Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE AL CONIUGE ¼
QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE AL FIGLIO A ¼
QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE AL FIGLIO B ¼
QUOTA DISPONIBILE ¼
Il fratello indebitato ha diritto alla quota di legittima pari a 1/4 dell'asse ereditario.
Nella quota di legittima rientra il valore del diritto di abitazione, previsto con testamento in suo favore.
Quale è il tempo di prescrizione passato il quale equitalia non può chiede surroga?
RISPOSTA
Il termine di prescrizione applicabile per impugnare il testamento lesivo della quota di legittima, ossia dieci anni dalla morte del “de cuius”, ai sensi dell'articolo 2946 e dell'articolo 480 I comma del codice civile.
Avete qualche sentenza /caso simile successo in Italia?
Grazie
RISPOSTA
E' direttamente la norma di legge a prevedere il diritto del creditore del legittimario pretermesso, di impugnare il testamento lesivo, quale avente causa del soggetto leso nel suo diritto ereditario. Si tratta dell'articolo 557 comma I del codice civile: “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa”.
Qual è il valore di mercato complessivo dell'immobile?
Cerchiamo di capire se Equitalia potrebbe avere interesse ad attivarsi per impugnare il testamento lesivo della quota di legittima.
Ne vale la pena per il fisco???
Resto in attesa di un tuo riscontro per completare la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
4 - Impugnazione testamento del genitore pretermesso lesione quote di legittima
Buongiorno, mio fratello coniugato/separato legalmente è morto nel 2022, nel 2004 aveva fatto testamento nominando la moglie erede universale.
RISPOSTA
Il coniuge separato, tranne il caso in cui gli sia stata addebitata la colpa della separazione, mantiene i diritti successori, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale.
Relativamente alla successione del coniuge divorziato, essendo cessato il vincolo matrimoniale, nessun diritto ereditario spetterà all'ex coniuge superstite, salvo godere dell'assegno divorzile che sarà a carico di tutti gli eredi dell'ex coniuge.
Il testamento è legittimo nella parte in cui nomina la moglie separata, quale erede universale.
Nel 2004 la mamma era ancora in vita, è morta nel 2005.
RISPOSTA
Se la mamma fosse ancora viva, potrebbe impugnare il testamento, al fine di rivendicare la quota di legittima spettante, come da articolo 544 del codice civile: “Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto”.
La mamma, se fosse stata ancora viva, avrebbe avuto diritto alla quota di legittima, pari al 25% dell'asse ereditario.
La mamma, tuttavia, è deceduta nel 2005, pertanto non potrebbe, per ovvi motivi, impugnare il testamento in questione.
Né potrebbero impugnare il testamento in questione, gli eredi della mamma, in quanto le norme in materia di rappresentazione (articoli 467 e seguenti del codice civile) si applicano esclusivamente in favore dei discendenti del figlio o del fratello del de cuius, figlio o fratello premorto rispetto appunto al de cuius.
La rappresentazione non si applica in favore dei discendenti del genitore del de cuius, premorto rispetto al de cuius medesimo; questa fattispecie non è contemplata dall'articolo 468 del codice civile: “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
E' possibile ora contestare il vecchio testamento visto che non teneva conto della legittima che spettava alla madre che era ancora viva nel 2002?
Ringrazio e porgo distinti saluti
RISPOSTA
Assolutamente no.
Avrebbe potuto impugnarlo soltanto la mamma, se fosse stata ancora viva.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 538, 544, 557 del codice civile