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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Rinuncia all'azione di riduzione testamento lesivo quota di legittima del coniuge
Il caso si basa sul testamento redatto da mia zia che non ha avuto figli e che mi ha nominata erede universale di tutti i suoi beni, evitando quindi di riconoscere la legittima al coniuge ancora vivente.
Supponiamo che il coniuge esprima la volontà di rinunciare al diritto di chiedere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive nei suoi confronti.
RISPOSTA
Può farlo.
Può rinunciare al diritto di chiedere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.
Può farlo anche per fatti concludenti, ad esempio ponendo in essere atti - fatti che presuppongono la volontà di rinunciare all'impugnazione del testamento.
Consiglio di rinunciare espressamente all'impugnazione del testamento, tramite scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate, in modo da attribuire alla stessa una data certa.
Alla scrittura privata occorre allegare copia della carta di identità del coniuge.
Consiglio di indicare, a scanso di equivoci, nella scrittura privata che la rinuncia all'impugnazione del testamento sarà valida ed efficace anche nei confronti degli eredi del rinunziante, dopo il suo decesso.
Quesito:
Dopo il decesso del coniuge, i suoi eredi potrebbero chiedere di avvalersi dell'azione di riduzione ex art. 554 del codice civile (Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima), ottenendo quindi che la quota legittima venga assegnata al coniuge deceduto (coniuge pretermesso dal testatore) (e che in vita aveva rifiutato di farne richiesta)? In attesa di ricevere riscontro da parte Sua, Le invio distinti saluti.
RISPOSTA
Assolutamente no.
Sarebbero comunque tenuti a rispettare la volontà del loro dante causa, di accettare un testamento lesivo della quota di legittima del coniuge.
La decisione di non impugnare il testamento del proprio coniuge, è una decisione personalissima, che gli eredi dovranno rispettare.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 554 del codice civile