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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Processo di divisione ereditaria donazioni indirette asse ereditario
Spett.le Staff Avvocatogratis, Vi inoltro il quesito riferito sia sull'applicazione dell'art. 559 del codice civile e sia quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15000/2021 e relativi chiarimenti giuridici applicativi al caso in esame.
Il nucleo familiare al momento del decesso del coniuge donatario ("A") era così composto: - Coniuge superstite ("B"); - Figlio ("C").
La relativa massa ereditaria era così composta:
- € 34.000,00 (valore di mercato) relativa alla propria pro-quota di proprietà di un immobile:
- € 10.000,00 (valore di mercato) relativa alla propria pro-quota di proprietà di terreni agricoli;
- € 280.000,00 (valore di mercato) riferita a una "Donazione Indiretta" di un immobile, acquistato nell'anno 2016 dalla Figlia ("D") con denaro del solo Genitore ("A"), deceduta in data anteriore al decesso del Genitore ("A").
RISPOSTA
La figlia D ha avuto a sua volta dei figli?
Questi figli sono attualmente viventi?
Dal tuo quesito, risulta vivente il coniuge della figlia D, giusto?
Dalle seguenti ulteriori donazioni a favore del Figlio ("C"), con usufrutto a favore dei Genitori ("A") e ("B"), regolarmente trascritte e accettate, con un unico Atto Notarile nell'anno 2021:
- € 125.000,00 (valore di mercato) riferito alla propria pro-quota di proprietà, pari al 50% dell'immobile adibita ad "Abitazione Principale" dei Genitori ("A") e ("B");
- € 60.000,00 (valore di mercato) riferito ad un immobile di esclusiva proprietà (100%) del Genitore ("A").
- TOTALE MASSA EREDITARIA, PARI AD € 509.000,00.
RISPOSTA
Occorre applicare l'articolo 542 del codice civile.
Art. 542 del codice civile - Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali
Ecco come suddividere l'asse ereditario:
-quota di legittima spettante al figlio C: 1/4 (127.250 euro)
-quota di legittima spettante ai discendenti della figlia D: 1/4 (127.250 euro)
-quota di legittima spettante alla moglie B: 1/4 (127.250 euro)
-quota disponibile: 1/4 (127.250 euro)
A prescindere dall'eventuale dispensa da collazione, la figlia D ha ricevuto una donazione di valore superiore alla somma tra quota di legittima e quota disponibile (254.500 euro) = abbiamo una differenza tra valore della donazione e somma della quota di legittima e della quota disponibile, pari a 25.500 euro.
Occorre precisare che per la 1^ donazione (anno 2016) non è stata disposta la dispensa alla collazione.
RISPOSTA
Pertanto la donazione deve essere imputata all'asse ereditario.
Mentre per la 2^ donazione (anno 2021) non si conosce sia se è stata o meno disposta la dispensa alla collazione
RISPOSTA
Considerato il valore della precedente donazione, nonché quanto previsto dall'articolo 559 del codice civile, diventa irrilevante l'eventuale dispensa da collazione sulla seconda donazione. Il figlio ha ricevuto una donazione dal valore complessivo pari a 185.000 euro, quindi superiore alla quota di legittima per un importo pari a 57.750 euro.
E sia sei il Coniuge ("B") ed il Figlio ("C") hanno accettato o meno l'eredità con "Beneficio d'Inventario".
RISPOSTA
Anche questa circostanza è irrilevante.
Per quanto sopra, considerando sia la diversa cronologia delle due donazioni e sia di tutti i riferimenti giuridici citati cortesemente desidero conoscere, mediante una simulazione di analitici calcoli ipotetici (da allegare alla risposta del quesito):
- se le predette "Donazioni" possono causare o meno una lesione di legittima per il Coniuge ("B") e per il Figlio ("C") e la conseguente riduzione della quota disponibile (di riserva) che il Coniuge donante (A") poteva disporre;
RISPOSTA
Il coniuge donante ha consumato interamente la quota disponibile con la prima donazione in favore della figlia D. Nonostante ciò, la figlia D ha ricevuto un valore superiore alla somma di legittima e disponibile pari a 25.500 euro.
Il figlio C ha ricevuto donazioni per un valore superiore alla sua quota di legittima: abbiamo una differenza pari a 57.750 euro.
La moglie B dovrebbe ricevere la sua quota di legittima pari a 127.250 euro; pertanto la moglie B erediterà la quota di immobile pari a 34.000 euro, la quota di terreni pari a 10.000 euro, un conguaglio in denaro dal figlio C pari a 57.750 euro ed un conguaglio in denaro dai discendenti della figlia D pari a 25.500 euro.
Confermo che la moglie B ha titolo giuridico per citare in giudizio per lesione di legittima, sia il figlio C che i discendenti/coniuge della figlia D.
Se il Coniuge (B") possa o meno esperire una azione di riduzione solo ed esclusivamente per la "Donazione Indiretta" avvenuta nell'anno 2016 a discapito del solo Coniuge superstite ("E"), con diritto di abitazione regolarmente trascritto, della Figlia ("D"), per il quale, cortesemente Vi chiedo le relative conseguenze a cui va incontro, salvaguardando, ingiustamente, da parte del Coniuge ("B"), le donazioni disposte a favore del Figlio ("C") nell'anno 2021;
RISPOSTA
Sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi, ai sensi dell'articolo 784 del codice di procedura civile, trattandosi di un giudizio anche di divisione ereditaria.
Il coniuge B deve citare in giudizio sia C che E che i figli di D, per far accertare la lesione di legittima, nonché per la divisione dell'asse ereditario.
Se il Figlio ("C"), nonostante le donazioni ricevute nell'anno 2021, possa o meno aggredire il Coniuge superstite ("E")della sorella ("D") per la donazione indiretta ricevuta dalla stessa.
RISPOSTA
No.
Il figlio C potrebbe soltanto attivare un processo di divisione ereditaria, nei confronti di tutti i coeredi.
In questo caso infatti, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi, giacché occorre non soltanto accertare le lesioni di quote di legittima, ma anche dividere l'asse ereditario.
Se il Coniuge superstite ("E") della Figlia ("D") qualora dovesse restituire il bene ereditato (sia nel caso venga venduto a terzi e sia nel caso che NON venga venduto a terzi) , cortesemente desidero conoscere l'ammontare della compensazione pecuniaria che dovrà ricevere ai sensi della S.C. 15000/2021;
RISPOSTA
Attenzione, si tratta di una donazione indiretta, in quanto il genitore ha donato alla figlia la provvista per l'acquisto dell'immobile tramite compravendita.
Escludo la restituzione del bene ereditato, a prescindere dalla cessione a terzi.
Poiché il bene è stato acquistato per compravendita, alla luce delle suddette considerazioni, escludo la sussistenza della compensazione ereditaria.
Se nel caso in esame possa essere applicato o meno l'art. 561 del codice civile
RISPOSTA
Certamente non potrebbe essere applicato nei confronti della donazione indiretta in favore della figlia D.
Il titolo dell'acquisto di D infatti non è una donazione ma una compravendita.
Gli eredi di D dovranno versare al coniuge B un conguaglio in denaro.
Se la predetta donazione indiretta riferita alla Figlia ("D") possa essere o meno opponibile al Coniuge Superstite ("E").
Nella speranza di un Vostro cortese riscontro, invio Distinti saluti
RISPOSTA
Certamente sì, giacché il sig. E è subentrato nella stessa posizione giuridica attiva e passiva della figlia D. Il mio consiglio? Evitare una causa ereditaria. La parcella dell'avvocato (di ciascun avvocato) sarà parametrata al valore dell'intero asse ereditario (essendo un giudizio di divisione ereditaria), quindi parliamo di 35.000 euro a titolo di parcella per ciascun avvocato … più 15.000 euro per il CTU nominato dal giudice, più 7.000 euro per ciascun CTP.
La causa costerebbe complessivamente alla “famiglia” una somma pari a circa 150.000 euro … per giungere ad una condanna ad un conguaglio in denaro di importo inferiore alle spese legali!!!
Chiudete la vertenza con una transazione a mezzo scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 542, 559, 561 del codice civile