1 - Successione tra marito e fratelli della moglie deceduta
Una mia zia paterna è deceduta il 12 dicembre scorso, senza lasciare alcun testamento, e le sono sopravvissuti il coniuge-marito (niente figli), e quattro fratelli (ognuno dei quali con almeno un figlio e un nipote in linea retta).
In assenza di riferimento, la norma applicabile in materia di successione legittima, è l'articolo 582 del codice civile:
-quota spettante al coniuge 2/3
-quota spettante ai fratelli 1/3
Art. 582 del codice civile - Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità
Il suo patrimonio è composto da una proprietà agricola, più una piccola somma di denaro a me ignota.
Gli eredi legittimi chiederanno alla banca la dichiarazione di consistenza della giacenza bancaria della zia defunta.
Che io sappia, non aveva debiti. In particolare, la situazione di mio padre (uno dei quattro fratelli della defunta) è la seguente: egli ha un figlio in regime di amministrazione dei beni che sarei io (e che ha inoltre contratto un debito il 31 gennaio 2009 presso una finanziaria, che non è stato onorato), e due nipoti miei figli (ai quali ha lasciato tutti i suoi beni, tramite testamento olografo). Questo è stato fatto ai fini di eludere la sorveglianza del mio amministratore di sostegno (i miei figli mi verseranno segretamente la metà), e per non obbligarmi ad intraprendere alcuna azione, né di pretesa della legittima, né di rinuncia alla stessa, allo scopo di non "allertare" i miei creditori. Avrei bisogno di diverse delucidazioni, che allego qui di seguito. 1) Mi confermate che il 60% del patrimonio di mia zia spetta al coniuge, e il restante 40% va ripartito tra i quattro fratelli (o loro discendenti)?
Non confermo, perché i 2/3 sono il 66,666% dell'asse ereditario, mentre la quota di 1/3 è pari al 33,333% dell'asse ereditario.
Circa il 60% e circa il 40% …
2) Mi confermate che la successione può essere aperta entro un anno dalla morte?
Considerato che un immobile fa parte dell'asse ereditario, sussiste l'obbligo per gli eredi legittimi di presentare la dichiarazione di successione, all'agenzia delle entrate, entro un anno dalla morte del “de cuius”. Confermo il termine di 12 mesi dalla morte della zia, per la presentazione della dichiarazione di successione.
3) Mi confermate che è sufficiente che un solo erede avvii la pratica di successione, senza l'intervento di tutte e cinque le parti chiamate in causa?
Confermo.
La dichiarazione di successione può essere firmata e trasmessa telematicamente all'agenzia delle entrate, anche soltanto da un coerede.
4) Mi confermate che le spese in questo caso sono il 6%, con una franchigia di 100.000 euro? Ma il 6% di cosa? Di quello che viene incassato alla vendita della proprietà, e della somma di denaro contante?
Attenzione, non parliamo di spese ma di imposte!
In particolare si tratta dell'aliquota prevista per l'imposta di successione. Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
• del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
• dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Confermo pertanto, nei confronti dei fratelli del “de cuius”, la franchigia pari a 100.000 euro, nonché l'aliquota del 6%.
Qual è la base imponibile su cui calcolare il 6%, ferma restando la franchigia di 100.000, in relazione agli immobili?
Per gli immobili, la base imponibile per l'imposta di successione è la stessa prevista per qualunque atto di trasferimento di proprietà, ossia è il valore catastale degli immobili, per cui il valore si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore previsto per ciascuna determinata categoria.
I coefficienti sono:
• 110 per la prima casa e relative pertinenze;
• 120 per gli altri immobili per uso abitativo;
• 120 per la categoria catastale C tranne C/1;
• 140 per la categoria catastale B;
• 60 per le categorie A/10;
• 40,80 per la categoria C/1.
In ogni caso nella dichiarazione di successione debbono essere riportate solo le rendite catastali.
Diciamo che l'aliquota si applica sulla somma di denaro giacente in banca e sul valore catastale dell'immobile, valore rivalutato e “moltiplicato” per il relativo coefficiente.
Salvo il caso di prima casa (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 200 euro ciascuna), sull'immobile gli eredi dovranno pagare anche l'imposta ipotecaria e catastale con l'aliquota del 2% e del 1%; la base imponibile sarà sempre la stessa.
5) Potrebbe essere consigliabile accettare con beneficio di inventario (anche se non mi risultano debiti, le condizioni della proprietà devono esser esaminate attentamente prima di buttarsi in una operazione che potrebbe rivelarsi antieconomica)?
Assolutamente no.
Non ne ravviso il motivo …
6) Mi confermate che gli eredi hanno 10 (dieci) anni di tempo per decidere se accettare o rifiutare l'eredità?
Confermo, ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile.
Ma in questi dieci anni … chi si occuperà della proprietà agricola della zia? Sarà abbandonata al suo destino? Entrare nel possesso della proprietà agricola, significa diventare eredi a seguito di accettazione tacita dell’eredità!
Non ha alcun senso attendere dieci anni …
Ci sono dei comportamenti (errati) degli eredi che potrebbero portare a subire sanzioni pecuniarie?
Nessuna sanzione pecuniaria … ma potrebbero diventare eredi, a seguito di accettazione tacita dell'eredità, ossia per comportamenti concludenti, ad esempio entrando nel possesso della proprietà agricola.
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si definisce tacita, l'accettazione che avviene a seguito di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso.
L'onere di dimostrare che un determinato atto implica accettazione tacita spetta a chi lo afferma (esempio, effettuare pagamenti con il denaro accreditato sul conto corrente del “de cuius”).
7) Se la risposta alla prima parte del punto 6) è SI', essendoci cinque parti in causa, come si gestiscono le decisioni che possono arrivare in tempi diversi?
I “ritardatari” penalizzeranno i “tempestivi”!
Mi spiego meglio: ipotizziamo che mio zio voglia vendere subito.
Venderà la sua quota … sempre che qualcuno abbia intenzione di acquistarla …
Se trovasse un compratore, potrebbe vendere autonomamente senza consultare gli altri, anche se una o più parti non hanno ancora deciso cosa fare?
Premesso che gli altri coeredi hanno diritto di prelazione sulla singola quota, in caso di vendita, ai sensi dell'articolo 732 del codice civile, dubito che possa esistere un acquirente interessato a comprare 1/5 oppure 1/6 di un immobile rurale …
E come ci si comporta con le spese? Le dovrebbe anticipate tutte lui, o potrebbe obbligare le altre parti a contribuire?
Le spese per la dichiarazione di successione, anticipate dal singolo coerede, saranno poi rimborsate pro quota dagli altri.
E il denaro incassato dalla vendita? Ci potrebbero essere eredi che, dopo anni, decidono di pretendere la loro parte. O no?
Lo zio potrebbe vendere soltanto la sua quota … non potrebbe vendere l'intero immobile!
Affrettatevi ad accettare il prima possibile l'eredità della zia.
8) Oppure, ipotizzando che non voglia vendere subito, o mai, che cosa succede? Chi paga le spese di cui al punto 4), e come si calcolano se non vi è stata alcuna compravendita?
L'imposta di successione sarà dovuta dai coeredi, a prescindere dalla vendita dell'immobile.
L'imposta di successione è calcolata in ragione della rendita catastale e non del valore di mercato dell'immobile.
Mio zio può essere obbligato alla vendita dagli altri eredi?
Certamente sì, ai sensi dell'articolo 713 del codice civile.
9) Se una o più parti rinuncia all'eredità (ovvero rinuncia un fratello, e il/i figlio/i, e il/i nipote/i), a chi viene assegnata la quota del/dei rinunciante/i?
Esaurita la linea della discendenza, la quota del rinunciante accrescerà le quote degli altri coeredi. Ma perché il singolo coerede dovrebbe rinunciare all’eredità?!
In particolare, riguardo alla mia situazione: 10) Mi confermate che sarebbe meglio che mio padre accettasse l'eredità, perché in caso di sua rinuncia verrei chiamato in causa io per accettare o rinunciare, che invece ho interesse a "restare nell'ombra"? Sbaglio qualcosa?
Confermo al 100%.
Tra l'altro, non ravviso il motivo per cui tuo padre dovrebbe rinunciare all'eredità della zia.
11) Mio padre è malmesso in salute; quali sono le operazioni indispensabili che egli dovrebbe compiere, in caso di accettazione? Mi confermate che per rinunciare dovrebbe invece recarsi da un notaio?
Anche per accettare l'eredità dovrebbe recarsi da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale.
È preferibile l'accettazione espressa, per atto notarile.
L'accettazione espressa, ai sensi dell'art. 475 del codice civile, è fatta con dichiarazione formale contenuta in un atto pubblico dinanzi ad un pubblico Ufficiale (Notaio o Cancelliere) o in una scrittura privata autenticata da un notaio dalla quale risulti l'intenzione di accettare l'eredità o l'assunzione del titolo di erede.
12) Che cosa accadrebbe se mio padre dovesse venire a mancare PRIMA di aver intrapreso alcuna azione? Mi scuso per i numerosi quesiti, e attendo riscontro da parte Vostra. Grazie per il tempo dedicatomi, cordiali saluti (acconsento all'archiviazione nel Vostro storico, purché non compaia il mio nome)
Il diritto di accettare l'eredità si trasmetterà a te, ossia al figlio, ai sensi dell'articolo 479 I comma del codice civile.
Art. 479 del codice civile - Trasmissione del diritto di accettazione. Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Ripartizione asse ereditario in assenza testamento tra coniuge e fratelli de cuius
Buongiorno. Sono divorziato dalla prima moglie e non abbiamo avuto figli.
La moglie divorziata non potrà vantare diritti ereditari sul tuo patrimonio, al momento del tuo decesso; tuttavia, se percepisce un assegno divorzile di mantenimento dall'ex marito, alla morte di quest'ultimo l'onere del mantenimento sarà a carico degli eredi.
Mi sono risposato in regime di separazione e la mia seconda moglie ha 4 figli avuti dal precedente matrimonio ed è ovviamente divorziata.
Pertanto non avendo mai avuto figli, l'unico soggetto legittimario ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, sarà tua moglie.
Vorrei sapere come verrebbe ripartito asse ereditario in assenza di testamento. Grazie
Il tuo asse ereditario sarà ripartito ai sensi dell'articolo 582 del codice civile.
Art. 582 del codice civile. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Immagino che i tuoi genitori siano deceduti.
Immagino anche che tu abbia fratelli – sorelle.
L'asse ereditario sarà suddiviso come segue:
-quota della moglie 2/3
-quota dei fratelli 1/3
Se i tuoi fratelli sono deceduti, la quota che sarebbe spettata a loro sarà ereditata dai figli, secondo le norme in materia di rappresentazione ereditaria (artt. 467 e seguenti del codice civile).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 475, 479, 582 del codice civile