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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Donazione simulata in favore fratello che convive con la madre
Siamo 3 fratelli. Ns padre nato nel 1927 è deceduto nel 1998. Ns madre nata nel 1933 è deceduta a maggio 2020. Ns fratello A nato nel 1973 è convissuto sempre con i ns genitori e dalla morte di ns padre, convivendo con ns madre, si è occupato della gestione del patrimonio immobiliare e dei depositi in c/c.
Premetto che ns madre è stata sempre nel pieno delle sue facoltà mentali. Durante questo periodo ns fratello ha posto in essere quotidianamente una sequenza di operazioni sui c/c di ns madre in modo da far risultare in ogni momento il saldo pari a zero. Se per esempio c'era un accredito della pensione, del canone di locazione o di cifre importanti, dopo l'accredito c'era subito l'addebito dello stesso importo con la causale "rimborso spese mediche ed assistenza".
Questa sequenza di accrediti anche di importo rilevante ed addebiti dello stesso importo, si sono ripetuti per tutto il periodo 1998/2020. Per queste strane operazioni, definite dal ns avvocato "donazioni simulate", alcune fatte con l'assenso di ns madre altre a sua insaputa abbiamo dato incarico ad un avvocato che ho proposto un atto di citazione, elencando tutte queste strane operazioni.
RISPOSTA
Mi sembra pertanto di capire che è in corso un processo ereditario, per la determinazione della quota disponibile e delle quote di legittima spettanti ai figli, nonché dell'eventuale lesione di legittima spettante ai figli che non hanno ricevuto donazioni simulate dalla loro madre. Come si svolgerà il processo?
Il giudice del tribunale civile incaricherà un CTU per la ricostruzione dell'asse ereditario; faranno parte dell'asse ereditario, tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate dalla madre in favore dei figli, salvo che si tratti di donazione con espressa dispensa da collazione. Ai sensi dell'articolo 737 del codice civile, i soggetti tenuti alla collazione, ossia i figli, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (anche pertanto tramite donazioni simulate), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
Il CTU avrà anche accesso ai conti bancari della “de cuius”, al fine di quantificare l'importo della donazioni simulate di denaro.
Il CTU valuterà altresì, il valore di mercato degli immobili facenti parte dell'asse ereditario.
Tra tutte queste strane operazioni rientra: La vendita di una villa unifamiliare in un quartiere residenziale della quale nel 2005 ns madre ha venduto al fratello A la nuda proprietà con atto notarile (allegato 1) per circa 70.000 euro, falsamente scrivendo nell'atto che trattavasi di "vecchissimo fabbricato" ????? (tutto falso in quanto la villa era in perfette condizioni), villa che nel 2005 aveva un valore di mercato di circa 700.000 euro.
RISPOSTA
Sarà il CTU a confermare che la villa aveva un valore di mercato pari a 700.000,00 euro. Attenzione, dobbiamo considerare il solo valore della nuda proprietà della villa, anche in considerazione dell'età della usufruttuaria.
Di seguito il link necessario per fare questo calcolo:
Calcolo Usufrutto
Rogito stipulato senza la presenza di testimoni, nel quale ns madre dichiarava di aver ricevuto prima e fuori di questo atto circa 50.000 euro. Somma riscossa??? Quanto invece ad € 16.000 c'erano gli estremi di un assegno. Somma riscossa???
RISPOSTA
L'onere della prova incombe sul donatario. Sarà il figlio donatario a dimostrare l'effettiva riscossione di queste somme di denaro, da parte della madre.
Da quanto leggo la finta compravendita viene equiparata alla donazione simulata. La finzione può consistere in un prezzo simbolico oppure nella assenza di passaggio di denaro. Quindi nella fattispecie si tratterebbe di una donazione simulata e l'azione si prescrive entro 10 anni dalla data di apertura della successione. Giusto?
RISPOSTA
Sì, perché si tratta dell'azione di riduzione della donazione per lesione delle quote di legittima spettanti agli altri coeredi, ai sensi dell'articolo 555 del codice civile.
Art. 555 del codice civile - Riduzione delle donazioni. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Penso che sia il caso di fare un esempio.
Valore dell'asse ereditario pari a 1 milione di euro, ossia valore nuda proprietà della villa: 300.000 euro + valore donazioni simulate di denaro: 100.000 euro + beni caduti in successione (altri immobili, gioielli, auto etc etc): 600.000 euro.
L'asse ereditario deve essere suddiviso ai sensi dell'articolo 537 II comma del codice civile:
Art. 537 del codice civile - Riserva a favore dei figli. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Ipotizziamo che i figli siano tre.
Il figlio che ha convissuto con sua madre, non potrebbe ricevere in eredità (donazioni simulate comprese nell'asse ereditario) più di 222.222,22 (quota di legittima, ossia 2/3 diviso tre figli) + 333.333,33 (quota disponibile pari a 1/3 di 1 milione di euro) = 555.555,55 euro.
Questo figlio ha già ricevuto per donazione un valore di 400.000 euro.
La mamma suddivide con testamento i restanti beni per un valore complessivo di 600.000 euro, in quote eguali in favore dei tre figli.
C'è lesione di legittima?
C'è lesione di legittima, perché il figlio beneficiario delle donazioni ha ricevuto complessivamente 600.000 euro, mentre non avrebbe potuto ricevere più di 555.555,55 euro.
Dovrà versare in favore dei suoi fratelli, la differenza tra 600.000,00 euro e 555.555,55 euro.
Ci siamo rivolti ad un avvocato, il quale dopo aver acquisito documenti vari ha cercato di ricostruire il patrimonio immobiliare e mobiliare. A novembre 2021 ha presentato atto di citazione al Tribunale civile di Genova. A proposito della villa si è limitato a riportare quanto scritto sull'atto notarile, aggiungendo che il prezzo era irrisorio rispetto al valore commerciale, senza quantificare il suo vero valore di € 700.000,00. Gli ho chiesto chiarimenti in merito. Mi ha risposto che per la villa c'era un rogito di vendita ed i termini si erano prescritti col decorso di 10 anni dalla data del rogito stesso???????
RISPOSTA
Non si è prescritto nulla, perché è una problematica afferente la ricostruzione dell'asse ereditario. E' applicabile il termine decennale dall'apertura della successione, ai sensi degli artt. 480 I comma e 2946 del codice civile.
Con Atto di accoglimento parziale dell'ottobre 2021 a proposito della villa il Giudice ha scritto: non vi è prova della inadeguatezza del prezzo di cessione per € 72.586, con riferimento ai prezzi di mercato nel 2005, tenendosi conto della alienazione della nuda proprietà, delle condizioni di manutenzione dell'immobile (ivi descritte come precarie, senza che vi sia prova del contrario); non vi è quindi dimostrazione che sia stato realizzato un negotium mixtum cum donatione, eventualmente considerabile quale liberalità indiretta ai fini di una azione di riduzione. In risposta all'atto del Giudice l'avvocato ha proposto un atto di citazione che sarà discusso nella udienza che ci sarà a fine maggio. Della villa non scrive un bel niente ????? Si è limitato a dire che dopo la sentenza per questa citazione sarà proposta istanza per la villa???????
RISPOSTA
Questa istanza dovrà essere proposta con le memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, altrimenti non potrà più essere sollevata.
Affermazione molto molto strana. A mio avviso c'è una grave omissione dell'avvocato, colposa o dolosa, in quanto avrebbe dovuto rispondere alle considerazioni del Giudice. Temo che non rispondendo il problema della villa non venga più considerato dal Giudice, con grave danno per noi fratelli. Domanda: se il mio avvocato sta seguendo una procedura scorretta cosa posso fare nei suoi confronti per tutelarmi ed evitare che dopo non si possa riparare l'errore commesso?
RISPOSTA
Invitarlo ad inserire questa istanza già in questo processo, con gli atti più opportuni, ossia con le prossime memorie che presenterà al giudice del tribunale civile.
Inoltre vorrei sapere se con la morte di ns madre si uniscono nuda proprietà ed usufrutto ed il valore di quanto ricevuto da ns fratello A deve essere riferito alla intera proprietà della villa. E' giusto? Chiedo cortesemente un parere professionale di un vs legale. Grazie
RISPOSTA
No. Non è giusto perché il consolidamento dell'usufrutto avviene di diritto, a prescindere dalla volontà testamentaria della “de cuius”.
A disposizione per chiarimenti.
Fonti:
- Art. 737, 2946 del codice civile