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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Coerede attribuisce legato alla onlus
In assenza di legittimari, sarebbe valido un testamento olografo in cui scrivessi schematicamente attribuisco a Tizio un euro.
RISPOSTA
“Assenza di legittimari”, significa che non ci sono i soggetti di cui all'articolo 536 del codice civile: coniuge, figli, ascendenti ancora in vita.
“Attribuisco” … a che titolo? Erede oppure legatario?
Attribuzione a titolo generale oppure a titolo particolare?
Consiglio di indicarlo espressamente nel testamento, onde evitare incertezze interpretative.
Art. 588 del codice civile - Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
A-B-C-D-E e a tre onlus da indicare da parte di E la restante parte del mio patrimonio da dividersi in quote uguali?
RISPOSTA
Se mi parli di quote, in questo caso, mi sembra di capire che tu abbia intenzione di lasciare un legato a Tizio, per un euro, nominando eredi universali, ciascuno per la sua quota B-C-D-E + tre onlus.
Escludo che E possa liberamente individuare le tre onlus chiamate alla successione a titolo di coeredi per la loro quota, ai sensi dell'articolo 631 I comma del codice civile.
Ai sensi del secondo comma della suddetta norma invece, il testatore dovrebbe determinare una rosa di onlus, all'interno della quale l'onerato-coerede, ossia il sig. E, dovrebbe scegliere il legatario (disposizione a titolo particolare in favore della onlus) ... ma non un altro coerede!
Art. 631 del codice civile - Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Resto in attesa di risposta e di conoscere le modalità per la corresponsione dell'onorario Ringrazio P.S. Le!"quote uguali" sarebbero quindi 7 e l'attribuzione ad E del compito di individuare tre onlus è da considerarsi un onere e con quali eventuali conseguenze?
Cordialissimi saluti
RISPOSTA
Ricapitoliamo: abbiamo un legatario per un euro, ossia Tizio
Abbiamo 4 coeredi universali che erediteranno 4 quote eguali tra di loro.
Abbiamo il sig. E che avrà l'onere di scegliere tre onlus, all'interno di una rosa di enti indicata dal testatore nel suo testamento, ai quali sarà attribuito un legato, per un importo già indicato nel testamento.
Siccome le onlus saranno legatarie e non coeredi, non avrebbe alcun senso parlare di quote in favore delle onlus, ma il testatore dovrà determinare il valore del legato, già nel suo testamento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 536, 588 del codice civile