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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Finanziamento in favore Srl dell'erede subentrato come socio
Un erede ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.
I beni lasciati dal de cuius sono alcuni appartamenti e due società Srl.
RISPOSTA
Come sappiamo bene, una Srl ha una sua autonomia patrimoniale rispetto ai soci nonché una personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 2462 del codice civile: “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Sarebbe pertanto giuridicamente più corretto affermare che sono entrate a far parte dell'asse ereditario, soltanto quelle quote di Srl che erano intestate al de cuius.
L'erede non ha accettato con il beneficio d'inventario due società Srl, ma bensì le quote di queste società che erano intestate al de cuius.
Nella gestione societaria in cui ha il 50% del capitale sociale spesso occorrono dei finanziamenti per sopperire alla scarsa liquidità.
RISPOSTA
L'erede ha ereditato con il beneficio d'inventario, il 50% delle quote di queste Srl. Pertanto l'altro 50% è intestato ad altri soci.
L'erede ha delle modeste disponibilità può versarle nelle Casse societarie.
RISPOSTA
Si tratta di denaro personale dell'erede.
Non si tratta di disponibilità economiche facenti parte dell'asse ereditario.
Il finanziamento è funzionale a sopperire alle momentanee carenze dei flussi di cassa. Il finanziamento non è funzionale ad estinguere debiti contratti dal de cuius.
I debiti sarebbero comunque della Srl che ha personalità giuridica autonoma rispetto ai soci.
Non occorre l'autorizzazione del tribunale civile, ai sensi dell'articolo 493 del codice civile, non trattandosi di vendita, pegno, ipoteca o transazione di beni facenti parte dell'asse ereditario: “L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario”.
Comporta decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi del suddetto articolo 493 del codice civile, soltanto il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione che non sia stato autorizzato dal giudice competente, ad esempio gli atti di disposizione su beni ereditari (permuta, rinunzia traslativa, costituzione di diritti reali etc.).
Questa forma di finanziamento potrebbe configurare accettazione tacita dell'eredità?
No.
Il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa, mentre il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita.
Ad ogni modo, non si tratta di debiti del de cuius, ma di debiti della Srl che, ribadisco, ha una sua personalità giuridica autonoma.
L'erede inoltre, tramite il finanziamento, sopperisce semplicemente alle difficoltà dei flussi di cassa in entrata ed in uscita della Srl … giuridicamente non si tratterebbe nemmeno di estinzione di debiti (secondo il principio di competenza), ma di copertura dei flussi di cassa che è cosa ben differente.
Può il Tribunale autorizzarlo ad effettuare tali versamenti.
Grazie
RISPOSTA
Non occorre l'autorizzazione del tribunale civile poiché siamo al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 493 del codice civile.
L'erede utilizzerà risorse personale per il finanziamento in favore della Srl, senza utilizzare il denaro dell'asse ereditario.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 493 del codice civile